Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30679 del 21/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30679 Anno 2017
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: ACIERNO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 4210-2016 proposto da:
IRFAN RANA NIUHAMMAD, elettivamente domiciliato in RONLk,
P.ZA ADRIANA 5, presso lo studio dell’avvocato ANDREA
SCIARRILLO, rappresentato e difeso dall’avvocato PIETRO
SGARBI;
– ricorrente contro
MINISTERO DELL’INTERNO 80185690585;
– intimato avverso la sentenza n. 1261/2015 della CORTE D’APPELLO di
ANCONA, depositata il 21/12/2015;
udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/10/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO.

Data pubblicazione: 21/12/2017

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con sentenza del 16 dicembre 2015 la Corte d’appello di Ancona ha
rigettato l’impugnazione proposta da Irfan Rana Muhammad avverso
l’ordinanza del Tribunale che, in conferma del provvedimento della

protezione internazionale (status di rifugiato e protezione sussidiaria)
sia il diritto alla protezione per motivi umanitari.
La Corte territoriale ha rilevato che la storia narrata da Irfan, cittadino
pakistano, fosse scarsamente credibile, generica, non suffragata da
alcun elemento oggettivo e comunque riferibile a vicende di natura
privata, sia pure motivate da ragioni di contrasto religioso. Nella specie
l’istante, di fede sciita, deduceva di essere stato costretto a fuggire dal
proprio Paese in quanto, intrattenendo una relazione sentimentale con
una donna di fede sunnita, aveva subìto persecuzioni dalla famiglia di
quest’ultima, che aveva poi ucciso membri della propria. Secondo la
sentenza impugnata la genericità e l’incongruenza del racconto non
consentivano di valutare la sua condizione personale alla luce della
situazione generale del Paese d’origine, non essendo sufficiente a
fondare la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o di
protezione sussidiaria il mero riferimento al contesto socio-politico
generale. La partecipazione dei presunti persecutori del ricorrente
all’organizzazione Tehtik e Jaffria, peraltro, non è rilevante al fine della

concessione della tutela richiesta, trattandosi di un gruppo terroristico
eversivo che fin dal 2002 è stato bandito dal governo del Pakistan.
Significative sono le circostanze che Irfan non ha, inspiegabilmente,
sporto denuncia nel proprio Paese per i gravi fatti narrati e non ha
immediatamente chiesto il riconoscimento della protezione

Ric. 2016 n. 04210 sez. M1 – ud. 10-10-2017
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Commissione territoriale, aveva negato all’istante sia il diritto alla

internazionale in Grecia, ove egli è rimasto per nove mesi subito dopo
la partenza dal Pakistan.
A giudizio della Corte, anche alla luce della sentenza Elgajafi della
Corte di Giustizia .europea, il “conflitto” ex art. 14, d.lgs. 205/2007,
deve comunque assumere connotazioni tali da far presumere che un

effettivo di subire una “minaccia grave”: una volta esclusa la credibilità
delle dichiarazioni di Irfan, non sono neppure individuabili concreti
elementi idonei a far ritenere l’esistenza di un pericolo per la persona
causato da un contesto di violenza indiscriminata e in ragione di una
situazione individualizzante, sia pure elasticamente intesa. Infine, non
sussistono nemmeno i requisiti per la protezione umanitaria, giacché la
mancanza di attendibilità di quanto narrato dal ricorrente esclude che
egli rientri in categorie soggettive in relazione alle quali siano ravvisabili
lesioni di diritti umani di particolare entità.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso Irfan Rana
Muhammad, deducendo con un unico motivo: violazione o falsa
applicazione ex art. 360, nr. 3, c.p.c., degli art. 1 Convenzione di
Ginevra; 2, 3, 4, 5, 7, 14, 16, 17, d.lgs. 251/07; 8, d.lgs. 25/08; 10,
Cosi.; 32, d.lgs. 25/08 e 5, d.lgs. 286/1998, nonché omesso esame
circa un fatto decisivo ex art. 360, nr. 5, cpc.
Nello specifico il ricorrente lamenta che:
— la Corte territoriale non abbia analizzato in maniera adeguata e
compiuta la propria condizione personale in relazione alla
situazione generale del Pakistan e alla luce della documentazione
prodotta in atti, mancando altresì di applicare il principio

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civile, rientrato nel proprio Paese, sarebbe esposto a un rischio

dell’onere probatorio attenuato” e di ottemperare al dovere di
cooperazione istruttoria prescritto dalla legge;
— non venga dato conto alcuno di qualsivoglia istruttoria, malgrado
Irfan, dal canto suo, abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per
circostanziare la domanda, documentando per quanto possibile la

— siano stati violati gli artt. 3, d.lgs. 251/2007 e 8, d.lgs. 25/2008,
perché la domanda avrebbe dovuto essere valutata «alla luce di
informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale
esistente nel Paese di origine»;
— malgrado la documentazione prodotta nei gradi di merito a
dimostrazione della situazione di violenza indiscriminata e
generalizzata del Pakistan, il Collegio non abbia concesso nemmeno
la protezione sussidiaria o, in subordine, umanitaria, che invece
avrebbe dovuto essere concessa già per l’appartenenza del
ricorrente a una minoranza religiosa perseguitata.
Il ricorrente ha altresì depositato memoria ai sensi dell’art. 380bis,
secondo comma, c.p.c.

In ordine ai primi due motivi deve rilevarsi che la netta valutazione di
non credibilità del ricorrente con riferimento alle vicende narrate,
peraltro ampiamente motivata, elimina il dovere di cooperazione
istruttoria del giudice del merito. Ne consegue l’inammissibilità delle
censure che appaiono piuttosto rivolte ad una rivalutazione attraverso

il materiale istruttorio dimesso nel giudizio di merito, di tale giudizio di
fatto.

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propria vicenda personale;

Alla luce di tale valutazione negativa., correttamente è stato ritenuto
insufficiente, di per sé, il mero riferimento al contesto socio-politico
generale del Paese di provenienza.
Inoltre, in relazione al mancato esercizio da parte del giudice dei propri
poteri istruttori officiosi, deve rilevarsi che, se è vero che le lacune

necessariamente inottemperanza al regime dell’onere della prova,
potendo essere superate dalla valutazione che il giudice del merito è
tenuto a compiere ai sensi dell’art. 3, d.lgs. 251/07 (Cass. 15789/2014),
è del pari vero che tale valutazione deve prendere le mosse da una
versione precisa e credibile, se pur sfornita di prova (perché non
reperibile o non richiedibile), della personale esposizione a rischio
grave alla persona od alla vita, risultando tale premessa indispensabile
perché il giudice debba dispiegare il suo intervento istruttorio ed
informativo officioso sulla situazione persecutoria addotta nel paese di
origine (Cass. 18231/2012).
In ordine ai rimanenti due motivi, ed in particolare alla dedotta
violazione dell’art. 14, lett. c), d.lgs. 251/2007, ferma la portata
interpretativa di quanto statuito dalla Corte di giustizia (sentenza
17.02.2009, C-465/07, caso E/ggfaii) rispetto alla sussistenza di una

«minaccia ,grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla
violena indiscriminata in sitinqioni di conflitto armato interno o interna-.zionale»,
deve osservarsi che questa decisione, escludendo l’onere di provare la
riferibilità soggettiva della minaccia e quindi la sussistenza di un legame
causale tra fattore esterno di pericolo e la propria condizione
soggettiva, richiede che tra il primo e la seconda debba comunque
esistere una qualsiasi relazione che faccia ragionevolmente presumere
che al rimpatrio del richiedente segua, al di là di alcuna spiegazione

causale”, il suo coinvolgimento effettivo nella situazione di pericolo

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probatorie del racconto del richiedente asilo non comportano

(Cass. n. 18231/2012). La Corte ha, con un accertamento di fatto che
si sottrae alle censure formulate, escluso la sussistenza di una tale
relazione.
Anche tali motivi, in conclusione, devono ritenersi inammissibili
essendo tendenti a richiedere una valutazione dei fatti alternativa a

La memoria depositata dal ricorrente, interamente ripetitiva delle
argomentazioni svolte nel ricorso, non offre elementi per superare i
predetti rilievi.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Non
occorre provvedere in ordine alle spese processuali in considerazione
della mancata attività difensiva della parte intimata.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

I l

Così è deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 10 ottobre 2017.

quella compiuta dal giudice del merito.

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