Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30678 del 25/11/2019

Cassazione civile sez. lav., 25/11/2019, (ud. 26/09/2019, dep. 25/11/2019), n.30678

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26163/2014 proposto da:

C.V.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MARESCIALLO PILUDSKI 118, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO

PAOLETTI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GIROLAMO RUBINO;

– ricorrente –

contro

L.R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIROLAMO DA

CARPI 1, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO FUNARI,

rappresentato e difeso dagli avvocati VITO DE STEFANO, LORENZO

CARINI;

– controricorrente –

e contro

F.G.;

– intimato –

e contro

ASSESSORATO ALLA SALUTE REGIONE SICILIANA, in persona Presidente pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 1432/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 24/07/2014 R.G.N. 656/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/09/2019 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CIMMINO Alessandro, che ha concluso per estinzione per rinuncia.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza depositata in data 24 luglio 2014 la Corte di appello di Palermo, decidendo sull’impugnazione proposta da C.V.M. nei confronti di L.R.A., l’Assessorato Regionale alla Salute e F.G., confermava la decisione del Tribunale di Marsala che aveva accolto la domanda proposta da L.R.A., titolare di incarico a tempo indeterminato di assistenza primaria nell’ambito del territorio di (OMISSIS), intesa ad ottenere l’accertamento del suo diritto all’assegnazione, per trasferimento, all’incarico di assistenza primaria presso l’ambito territoriale (OMISSIS) al posto di C.V.M., con conseguente condanna dell’Assessorato agli adempimenti di competenza.

1.1. La Corte territoriale riteneva innanzitutto che il Tribunale avesse correttamente respinto l’eccezione di incompetenza formulata dalla convenuta (controinteressata) C. sostenendo che I”ufficio cui il dipendente è addettò (art. 413 c.p.c., comma 5) non coincidesse con la sede dell’ASP ma con l’unità organizzativa presso cui il dipendente prestava la propria attività lavorativa e cioè il Comune di Partanna rientrante nella circoscrizione del Tribunale di Marsala.

1.2. Quanto al merito escludeva che, con riferimento al recapito del telegramma con il quale l’ASP aveva disposto le convocazioni per l’assegnazione delle sedi oggetto di trasferimento, potesse farsi applicazione della presunzione di conoscenza da parte del L.R. considerato che tale telegramma era stato consegnato a tale Dott. P., soggetto diverso dal destinatario e non legato a quest’ultimo da alcuna situazione di comunanza di rapporti tale da giustificare l’applicabilità di detta presunzione.

1.3. Evidenziava, in particolare, che nessun elemento fosse emerso per dimostrare che colui che aveva ricevuto il telegramma condividesse con il L.R. lo studio professionale ritenendo che il diverso concetto di “contiguità degli studi” fosse a tal fine piuttosto evanescente.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione C.V.M. con tre motivi.

3. L.R.A. ha resistito con controricorso;

4. La Regione Sicilia (già contumace nel giudizio di appello) ha depositato atto denominato “di costituzione” ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

5. F.G. (che in sede di giudizio di secondo grado aveva aderito all’appello della C.) è rimasto intimato.

5. E’ stato successivamente depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione da parte di C.V.M..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La rinuncia al ricorso per cassazione ha carattere meramente recettizio, in quanto ai sensi dell’art. 390 c.p.c., esige che essa sia notificata alle parti costituite o comunicata ai loro avvocati che vi appongono il visto (cfr. Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass. 31 gennaio 2013, n. 2259; Cass. 21 giugno 2016, n. 12743; Cass. 22 maggio 2019, n. 13923), mentre non richiede l’accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali (v. Cass. 23 dicembre 2005, n. 28675; Cass. 15 ottobre 2009, n. 21894; Cass. 5 maggio 2011, n. 9857; Cass. 26 febbraio 2015, n. 3971).

2. Conseguentemente, in difetto dei requisiti previsti dall’art. 390 citato, l’atto di rinuncia non è idoneo a determinare l’estinzione del processo; tuttavia, essendo tale atto indicativo del venir meno dell’interesse al ricorso, ne comporta comunque l’inammissibilità (v. Cass., Sez. Un., n. 3876/2010 cit., Cass. 21 giugno 2016, n. 127).

3. Nella specie, pur non risultando ritualmente effettuate le predette formalità (all’atto di rinuncia ha aderito il solo L.R.A., mentre lo stesso non risulta notificato alla Regione Sicilia, costituita nel presente giudizio di legittimità), la rinuncia del ricorrente documenta, inequivocabilmente, la sopravvenuta carenza d’interesse dello stesso (si veda anche il verbale di transazione del 23 settembre 2019 allegato all’atto di rinuncia).

4. Il contenuto dell’atto di transazione intervenuto tra C.V.M. e L.R.A. consente di compensare tra dette parti le spese processuali;

5. Nulla va disposto per le spese nei confronti della Regione Sicilia (essendosi quest’ultima limitata a depositare mero atto di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione) e di F.G. (rimasto intimato).

6. Non sussistono i presupposti per l’applicazione del meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

Trattasi, invero, di misura che non trova applicazione allorquando l’inammissibilità dell’impugnazione sia dichiarata per sopravvenuto difetto di interesse (cfr. Cass. 2 luglio 2015, n. 13636; Cass. 10 febbraio 2017, n. 3542; Cass. 18 gennaio 2019, n. 1343).

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; compensa le spese tra la ricorrente e L.R.A.; nulla per le spese della Regione Sicilia e di F.G..

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2019

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