Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30676 del 21/12/2017


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 30676 Anno 2017
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: ROSSETTI MARCO

ORDINANZA

sul ricorso 18836-2015 proposto da:
TERZAGHI ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA CAVOUR 17, presso lo studio dell’avvocato
MASSIMO PANZARANI, che lo rappresenta e difende
unitamente agli avvocati FEDERICO PERGAMI, CRISTINA
POTOTSCHNIG giusta procura speciale in calce al
ricorso;
– ricorrente contro

UNICREDIT

S.P.A.

e per

essa

UNICREDIT CREDIT

MANAGEMENT BANK SPA quale mandataria in persona del
Legale Rappresentante, elettivamente domiciliata in
ROMA, PIAZZALE BELLE ARTI 8, presso lo studio

ev

Data pubblicazione: 21/12/2017

dell’avvocato IGNAZIO ABRIGNANI,

rappresentata e

difesa dall’avvocato MAURO ARDITO giusta procura
speciale a margine del controricorso;
– controricorrente nonché contro

– intimato avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 18/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/11/2017 dal Consigliere Dott. MARCO
ROSSETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALESSANDRO PEPE che ha concluso per
l’estinzione per rinuncia;
udito l’Avvocato MASSIMO PANZARANI;

2

ROMAGNOLI ENRICO PAOLO;

R.G.N. 18836/15
Udienza del 15 novembre
2017

Rilevato che
nel 2011 la società Unicredit chiese ed ottenne dal Tribunale di
Milano un decreto ingiuntivo nei confronti di Antonio Terzaghi, per
l’importo di euro 81.797,51. A fondamento del ricorso dedusse che

Kiska s.r.l. era debitrice della Unicredit del suddetto importo;
Antonio Terzaghi propose opposizione al decreto, deducendo:
– che l’estratto saldaconto non costituiva prova del credito;
– che due dei documenti depositati dalla banca unitamente al
ricorso per decreto ingiuntivo erano contraddittori, perché esponevano
due saldi debitori diversi;
AvevA
– che la banca applicato un saggio degli interessi moratori del 5,5%,
non dovuto;
– la nullità della clausola inserita nel contratto di fideiussione, che
elevava da 6 a 36 mesi il termine di cui all’art. 1957 c.c.;
con sentenza 8.4.2014 il Tribunale di Milano rigettò l’opposizione;
con ordinanza 18.5.2015 la Corte d’appello di Milano dichiarò
l’appello di Antonio Terzaghi inammissibile, ex art. 348 bis c.p.c.;
la sentenza di primo grado è stata impugnata per cassazione da
Antonio Terzaghi, con ricorso fondato su tre motivi ed illustrato da
memoria;
ha resistito con controricorso la Unicredit s.p.a., volontariamente
rappresentata dalla propria mandataria DoBank s.p.a. (o/im, Unicredit
Credit Management Bank s.p.a.);
con atto datato 26.9.2016, e debitamente sottoscritto, il ricorrente
ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso, con compensazione delle
spese;
la Unicredit ha accettato la rinuncia, con atto debitamente
sottoscritto;

rt/

Antonio Terzaghi era fideiussore della società Kiska s.r.I., e la società

R.G.N. 18836/15
Udienza del 15 novembre
2017

essendo regolari la rinuncia al ricorso e l’accettazione, va dichiarato
estinto il giudizio, ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;
le spese di lite vanno compensate, così come richiesto dalle parti.

P.q.m.

giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione

la Corte di cassazione, visto l’art. 391 c.p.c., dichiara estinto il

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