Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30675 del 21/12/2017


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 30675 Anno 2017
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: PORRECA PAOLO

SENTENZA
sul ricorso 30116-2014 proposto da:
PIAZZA GIOVANNI MARCO, elettivamente domiciliato in
ROMA, PIAllA DI PIETRA 26, presso lo studio
dell’avvocato LIVIA FURLOTTI MAGRONE, rappresentato e
difeso dagli avvocati ANDREA PIAZZA, GIUSTINO PIAZZA
MOSCONE giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente 2017

contro

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Dott. VANN1 TAMPIERI,

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elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CASSIA, 240, presso lo studio dell’avvocato

1

Data pubblicazione: 21/12/2017

ARIANNA BELLONI, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato PAOLO FELICE CENSONI giusta
procura speciale in calce al controricorso;
CARIGE ASSICURAZIONI

SPA in persona del

suo

procuratore speciale Dott. ALESSANDRO PENZO,

38, presso lo studio dell’avvocato FABIO ALBERICI,
che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
ANGELO IANNACCONE giusta procura speciale in calce al
controricorso;
DI LIBERTO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA FABIO MASSIMO 60, presso lo studio
dell’avvocato ENRICO CAROLI, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato CARLO BELLINI giusta
procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente non chè contro

TREZZA ALESSANDRO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 1649/2014 della CORTE
D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 09/07/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/11/2017 dal Consigliere Dott. PAOLO
PORRECA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALESSANDRO PEPE che ha concluso per

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elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE FORNACI

l’estinzione per rinuncia dei primi sei motivi,
accoglimento dei motivi 7 e 8;
udito l’Avvocato ARTURO SEMPREVIVO per delega;

udito l’Avvocato LETIZIA CAROLI per delega;

3

FATTI DI CAUSA
L’amministrazione del fallimento della s.r.l. Edil Nord, dichiarato dal
tribunale di Forlì, conveniva in giudizio Giovanni Marco Piazza e Giuseppe Di
Liberto chiedendo la condanna alla rifusione dei danni cagionati ai beni sociali
dall’inadempimento ai doveri professionali di conservazione e custodia

Sti

loro incombenti nel periodo in cui, l’uno inizialmente e il secondo quale

tribunale di Palermo, in occasione del sequestro di prevenzione originariamente
disposto, ai sensi della legge 31 maggio 1965 n. 575, sui medesimi cespiti. La
curatela chiedeva, altresì, la condanna dei convenuti al rendiconto gestorio,
allegando di aver constatato condotte produttive di danni per la massa
creditoria al momento della presa di possesso dei beni in questione.
Giovanni Marco Piazza, per quanto ancora qui rileva, nel costituirsi
negando ogni addebito, chiedeva l’autorizzazione alla chiamata in causa di
Alessandro Trezza, indicandolo quale eventuale responsabile in quanto
nominato amministratore unico della s.r.I., su autorizzazione del giudice della
procedura di prevenzione, durante la stessa. Chiedeva, inoltre, di essere
autorizzato ad evocare in lite anche la Carige Assicurazioni s.p.a., a titolo di
manleva.
Resistevano in giudizio Giuseppe Di Liberto e Alessandro Trezza, mentre la
Carige s.p.a., costituendosi, eccepiva, in particolare, la decadenza dalla
garanzia assicurativa per tardiva denuncia del sinistro.
Il tribunale di Forlì accoglieva parzialmente la sola domanda risarcitoria a
carico di Giovanni Marco Piazza, rigettando per decadenza anche quella di
manleva assicurativa. La corte di appello di Bologna confermava la decisione
respingendo il gravame proposto dal Piazza.
Avverso quest’ultima decisione ricorreva per cassazione Giovanni Marco
Piazza affidando le sue ragioni a otto motivi.
Resistevano con controricorso il fallimento Edil Nord s.r.I., Giuseppe Di
Liberto e la Carige s.p.a.

3‘2 i

sostituto successivo, erano stati nominati amministratori giudiziari, dal

Giovanni Marco Piazza ha depositato atto di rinuncia parziale del ricorso
proposto nei confronti della curatela della Edil Nord s.r.I., a seguito di accordo
transattivo con la stessa, manifestando la volontà di proseguire il giudizio nei
soli confronti della Carige s.p.a. E’ seguita l’accettazione da parte di Giuseppe
Di Liberto.
Giovanni Marco Piazza ha depositato memoria.

1. Con i primi sei motivi di ricorso, si prospetta, in primo luogo, la
violazione degli artt. 112, 115, 263, 264, cod. proc. civ., 1766, 1770, 1771,
2697, cod. civ., e 2 ter della legge n. 575 del 1965, poiché era stata addebitata
una responsabilità per l’asserita divergenza tra scritture contabili e beni
rinvenuti dalla curatela, senza che vi fosse stata idonea contestazione in sede
di rendiconto della gestione al giudice della misura di prevenzione, e senza che
fosse stato introdotto al riguardo alcun incidente di esecuzione. In secondo
luogo, si allega che la medesima condanna era stata pronunciata in difformità
dalla “causa petendi” proposta dall’amministrazione fallimentare, incentrata
sull’obbligo di rendiconto, esonerando la curatela dall’onere della prova, e
attribuendo immotivatamente valore probatorio a scritture contabili inopponibili
all’amministratore giudiziario. Infine, in violazione dell’art. 360, primo comma,
n. 5, cod. proc. civ., era stato omesso l’esame della documentazione prodotta
per dimostrare che nei cantieri coinvolti erano stati rinvenuti beni di molto più
modesto valore, subito affidati a un custode, e, ancora, non era stato
considerato che della restituzione dei beni non poteva che rispondere il custode
specificatamente affidatario.
Con il settimo e ottavo motivo si prospetta l’omessa motivazione e la
violazione degli artt. 115, 116, cod. proc. civ., 1913 e 1915, cod. civ., poiché,
in relazione al rapporto assicurativo, non era stata valutata la riscontrabile
condotta dell’assicurato volta a ridurre il danno per l’assicuratore
nell’approntare idonee difese una volta citato in giudizio dall’amministrazione
fallimentare, e, dunque, tardando nella denuncia senza alcun intento

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RAGIONI DELLA DECISIONE

fraudolento, ossia senza pregiudizio per l’ente di assicurazione, e senza il dolo
richiesto per la decadenza imputata.
2. I primi sei motivi di ricorso sono stati oggetto di rinuncia notificata e
accettata solo da Giuseppe Di Liberto. Solamente a quest’ultimo riguardo
potrà, dunque, pronunciarsi estinzione del giudizio, a spese compensate.
La mancanza di accettazione da parte della curatela non esclude, d’altro

pertanto, la sua inammissibilità a tale titolo (Cass. 21/06/2016, n. 12743).
Anche a questo riguardo la condotta remissiva delle parti giustifica la
compensazione delle spese.
3. Il settimo e ottavo motivo di ricorso, da esaminarsi congiuntamente
stante la connessione, sono manifestamente infondati.
La corte territoriale ha motivato la ritenuta decadenza assicurativa, a
norma dell’art. 1913, cod. civ., applicato in combinato disposto con l’art. 1915,
cod. civ., per tardiva denuncia effettuata dal Piazza solo all’atto della
costituzione in giudizio. Dunque, non vi è neppure alcuna violazione del vincolo
giudiziale in ordine alle prove offerte dalle parti e all’obbligo di motivazione. È
evidente che il termine di decadenza risultava superato anche solo con il
decorrere del termine a comparire in giudizio. Restando irrilevante ogni altro
profilo, incluso quello dell’eventuale riduzione o pure elisione del danno che
sarebbe potuta derivare dall’adempimento dell’obbligo di avviso (Cass.,
19/02/2016, n. 3264, pag. 9 della motivazione, citata dallo stesso ricorrente in
memoria).
Infatti, la tesi del ricorrente per cui mancherebbe l’intento fraudolento, e
in ogni caso il dolo presupposto, oltre al danno, non può essere in alcun modo
seguita poiché, secondo la costante e condivisibile nomofilachia, affinché
l’assicurato possa ritenersi dolosamente inadempiente all’obbligo di dare avviso
all’assicuratore, ai sensi dell’art. 1915, primo comma, cod. civ., con l’effetto di
perdere, per ciò, il diritto all’indennità, non è richiesto lo specifico e fraudolento
intento di arrecare danno all’assicuratore, ma è sufficiente la consapevolezza

5

canto, la sopravvenuta carenza d’interesse del ricorso in “parte qua” e,

dell’obbligo previsto dalla norma e la cosciente volontà di non osservarlo
(Cass., 30/06/2015, n. 13355, Cass., 11/03/2005, n. 5435)
4. Spese secondo soccombenza quanto alla materia ancora contesa.
P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio promosso con il ricorso notificato a
Giuseppe Di Liberto, a spese compensate. Dichiara inammissibile il ricorso nei

compensazione delle relative spese. Rigetta nel resto condannando il ricorrente
alla rifusione delle spese processuali dell’intimata costituita Carige
Assicurazioni s.p.a. liquidate in euro 3.800,00, oltre ad euro 200,00 per
esborsi, 15% di spese generali oltre accessori legali.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la
Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello
dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma il giorno 15 novembre 2017.

Il consigliere estensore
Dott. P6lo Worreca

confronti dell’amministrazione fallimentare della Edil Nord s.r.I., con

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