Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30674 del 21/12/2017


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 30674 Anno 2017
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: PORRECA PAOLO

SENTENZA

sul ricorso 8530-2014 proposto da:
PRIMERANO SRL in persona del suo legale rappresentante
IRENE BARDELLONI, domiciliata ex lege in ROMA, presso
la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato VITTORIO ZUCCONI
giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –

2017
2200

contro

UNIPOLSAI S.P.A. in persona del suo procuratore Dr.
GINOCCHIETTI SERGIO, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA ANTONIO NIBBY 11, presso la studio

Data pubblicazione: 21/12/2017

dell’avvocato MASSIMO BIASIOTTI MOGLIAZZA che la
rappresenta e difende giusta procura speciale in calce
al controricorso;
– controricorrenti contro

– intimati

avverso la sentenza n. 1486/2013 della CORTE D’APPELLO
di BOLOGNA, depositata il 26/08/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/11/2017 dal Consigliere Dott. PAOLO
PORRE CA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALESSANDRO PEPE che ha concluso per il
rigetto;
udito l’Avvocato VITTORIO ZUCCONI;

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BALBONI CLAUDIO, NIRVANA LUCIANO MARIA;

FATTI DI CAUSA

I coniugi Claudio Balboni e Maria Nirvana Luciano convenivano in giudizio
la s.r.l. Primerano chiedendo il risarcimento dei danni subiti a causa
dell’incendio sviluppatosi dal caminetto sito all’interno della loro abitazione e a
loro venduto dalla stessa società che, per l’installazione, si era avvalsa
denrnpresa di Valentino Soríani.

introduceva distinto giudizio, per manleva, avverso l’impresa Soriani, che, a
sua volta, nel costituirsi, eccepiva la decadenza e la prescrizione ostative alla
pretesa.
La Milano Assicurazioni promuoveva ulteriore e separato giudizio nei
confronti della società Primerano, per ottenere, a titolo di surroga, il rimborso
di quanto versato ai coniugi Balboni per il medesimo fatto.
Il tribunale, riuniti tutti i giudizi, accoglieva la domanda dei coniugi Balboni
e quella di surroga dell’assicurazione, dichiarando prescritto il credito verso la
Soriani.
La Corte di appello di Bologna, investita dalla Primerano, confermava la
decisione di prime cure.
Avverso questa decisione ricorre per cassazione la s.r.l. Primerano
affidando le sue ragioni a tre motivi.
A seguito di ordinanza interlocutoria veniva integrato il contraddittorio con
i litisconsorti processuali Unipol s.p.a., già Milano Assicurazioni, e l’impresa di
Valentino Soriani.
Resiste con controricorso la Unipol s.p.a.
Non hanno svolto difese Claudio Balboni, Maria Nirvana Luciano e la ditta
Valentino Soriani.
La società Primerano ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa

applicazione degli artt. 1223, 2697, cod. civ., poiché la corte di appello aveva
omesso di valutare, in conformità alle norme citate e nel rispetto dell’onere
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La società Prirnerano si costituiva chtedendo il rigetto della dornands

della prova, quali danni, ulteriori a quelli strutturali al fabbricato, fossero, se
esistenti, la conseguenza immediata e diretta dell’evento. Il consulente d’ufficio
aveva indicato di non avere elementi obiettivi per poter definire
economicamente la misura di tali pregiudizi, procedendo secondo un criterio
probabilistico, mentre il giudicante non aveva indicato di liquidare secondo
equità, determinando il danno con motivazione apodittica e in misura maggiore

Con il secondo motivo si prospetta «l’omessa motivazione nella
liquidazione del “quantum”», osservando che la parte argomentativa, posta a
sorreggere la conferma della decisione di primo grado, mancava del tutto e
non era decifrabile.
Con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli
artt. 1916, 2697, cod. civ., 92 e 100, cod. proc. civ., poiché erano stati violati i
princìpi sulla surrogazione legale nei diritti del danneggiato da parte
dell’assicuratore erogante l’indennizzo. Nel caso, la polizza copriva i danni
strutturali al fabbricato, mentre il giudice di appello aveva dapprima
determinato tutti i danni, compresi quelli diversi dai primi come ad esempio
agli arredi, e poi detratto l’importo percepito dagli attori in quanto versato loro
dall’ente assicuratore. Gli attori, invece, in relazione ai suddetti danni
strutturali avevano surrogato l’ente stesso rinunciando, con atto scritto, a
pretendere altro. Questo non poteva che avere conseguenze anche sulle spese
legali, in ordine alle quali non era stata operata alcuna compensazione.
2. Il primo motivo formulato è infondato. La corte territoriale non risulta

avere violato le norme in tema di nesso causale e onere della prova, avendo
dedotto, come indicato nello stesso ricorso, dalla consulenza, evidentemente in
parte percipiente, i danni anche probabilisticamente riferibili, sul piano
eziologico, agli eventi, consistenti nell’incendio e nell’allagamento a sua volta
conseguente all’intervento necessitato dei Vigili del fuoco.
La sentenza indica, poi, di aver evinto la misura del danno anche con
l’ausilio di preventivi di spesa confermati da prove testimoniali. La
quantificazione, dunque, è stata determinata presuntivamente, quanto al
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alla stessa stima peritale.

valore dei beni pregiudicati, senza che risulti violato il dedotto principio
dell’onere probatorio.
Va sottolineato, d’altro canto, che il motivo in parola è scrutinabile nella
misura esposta e non oltre, altrimenti risolvendosi nella surrettizia richiesta di
riesame del sindacato in fatto riservato al giudice di merito.
Il secondo motivo è inammissibile.

cassazione di cui all’art. 348 ter, quinto comma, cod. proc. civ., che esclude
che possa essere impugnata ex art. 360, primo comma n. 5, cod. proc. civ. la
sentenza di appello che conferma la decisione di primo grado, non si applica, a
mente dell’art. 54, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83,
convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, ai giudizi di appello introdotti con
ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione
anteriormente all’Il settembre 2012 (Cass., 18/12/2014, n. 26860). Nel caso,
quindi, pur essendovi una c.d. “doppia conforme”, la norma in parola non viene
in gioco.
Si applica, invece, la riformulazione dell’art. 360, primo comma n. 5, cod.
proc civ., disposta dal medesimo art. 54, che, come ormai noto, dev’essere
interpretata come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di
legittimità sulla motivazione, sicché in cassazione è denunciabile solo
l’anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge
costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione
in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere
dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella
“mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella
“motivazione apparente”; nel “contrasto irriducibile tra affermazioni
inconciliabili”, ossia in manifeste e irresolubili contraddizioni, nonché nella
“motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile”; esclusa qualunque
rilevanza di semplici insufficienze o contraddittorietà, al di fuori delle quali il
vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto
storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai
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Va premesso che la previsione dell’inammissibilità del ricorso per

fini di una diversa soluzione della controversia. (Cass., Sez. U., 07/04/2014, n.
8053; Cass., 12/10/2017, n. 23940).
Il motivo in scrutinio rimane dunque carente di ammissibilità poiché in
esso non si specifica appropriatamente quale fatto decisivo e discusso sarebbe
stato oggetto di omessa valutazione. Anche ipotizzando che si sia trattato del
fatto sotteso all’art. 1227 cod. civ. citato in intestazione del motivo e non

motivato sul punto del preteso concorso del creditore (pag. 8, prima parte).
Il terzo motivo è inammissibile.
Parte ricorrente si duole del fatto che il giudice di merito ha detratto
l’importo che gli attori hanno ricevuto dalla società di assicurazione, dal totale
dei danni liquidati, invece di escludere quelli strutturali in relazione ai quali
avevano surrogato l’ente rinunciando, con atto scritto, a pretendere altro. E
così facendo avrebbe violato le norme sulla surrogazione e quelle sulla
legittimazione ad agire posto che, per i danni strutturali, i coniugi Balboni
l’avevano persa con il menzionato atto transattivo.
La corte territoriale ha rilevato che la rinuncia all’esperimento di altre
azioni contenuta nella transazione tra assicuratore e danneggiati non era
idonea ad escludere, in presenza di danni di natura plurima, il diritto
dell’assicurato all’integrale risarcimento del danno.
Ciò posto, parte ricorrente, per supportare la fondatezza del motivo di
ricorso in esame avrebbe dovuto trascrivere il contenuto della transazione, in
modo da permettere di valutare i termini della stessa e, in particolare, della
rinuncia in essa contenuta, se, ad esempio, nei confronti del solo assicuratore.
Mancando in questo, il motivo rimane aspecifico. ”5e- z.,.’z-0 -1A. -e7,Spese secondo soccombenza.
3. Spese
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle
spese processuali della parte resistente costituita liquidate in euro 3.800,00
oltre euro 200,00 per esborsi oltre accessori legali.

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ripreso nel corpo dell’esposizione, dovrebbe concludersi che la corte felsinea ha

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la
Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello
dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma il giorno 15 novembre 2017.

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