Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30673 del 21/12/2017


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 30673 Anno 2017
Presidente: SPIRITO ANGELO
Relatore: POSITANO GABRIELE

ORDINANZA

sul ricorso 27438-2015 proposto da:
CIRELLI ANNA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEL CASALE STROZZI 33, presso lo studio dell’avvocato
POTITO FLAGELLA, rappresentata e difesa dall’avvocato
PAOLO D’AMBROSIO giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente contro
2017

ALLIANZ SPA , BEVILACQUA ROSARIA;
– intimate –

2143

avverso la sentenza n. 211/2015 del TRIBUNALE di
FOGGIA, depositata il 13/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

Data pubblicazione: 21/12/2017

consiglio del

09/11/2017

dal

Consigliere

Dott.

GABRIELE POSITANO;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero,
in persona del Sostituto Procuratore generale TOMMASO
BASILE che ha concluso chiedendo il rigetto del

ricorso;

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Rilevato che:
Anna Cirelli evocava davanti al Giudice di Pace di Lucera la compagnia di
assicurazione Lloyd Adriatico S.p.A. esponendo che il 28 marzo 2008, in
Lucera, mentre viaggiava quale terza trasportata a bordo dell’autovettura di
proprietà di Rosaria Bevilacqua, condotta da Maria Cirelli, il veicolo era entrato
in collisione con altra autovettura e a seguito dell’urto l’attrice aveva subito

conficcati nei tessuti molli del polso destro. Sottoposta a valutazione dal
consulente medico della compagnia del vettore, Lloyd Adriatico, aveva
accettato la proposta transattiva di euro 4100 lamentando, però, che in un
momento successivo era stata costretta a sottoporsi ad un intervento che
rappresentava un aggravamento imprevedibile della patologia riscontrata
originariamente. Per tale motivo evocava in giudizio la compagnia di
assicurazione per vedere riconoscere le somme relative al danno connesso a
tale aggravamento;
il Giudice di Pace di Lucera, con sentenza del 17 febbraio 2012, rigettava la
domanda attorea ritenendo che, con l’accettazione della somma indicata in
citazione, la stessa avesse definitivamente transattivo diritti risa rcitori derivanti
dal sinistro, così rinunciando ad ogni ulteriore pretesa;
avverso tale decisione proponeva appello la Cirelli, davanti al Tribunale di
Foggia, deducendo di non disconoscere la validità della transazione sottoscritta
e di richiedere il risarcimento derivante dall’ulteriore danno che, al momento
della sottoscrizione della transazione, non si era ancora manifestato e che,
quindi, non poteva formare oggetto di transazione;
con sentenza del 13 aprile 2015 il Tribunale di Foggia, articolazione
territoriale di Lucera, riteneva l’atto di appello carente di specificità, rigettando
l’impugnazione con condanna dell’appellante al pagamento delle spese di lite in
favore della S.p.A. Allianz Assicurazioni;
avverso tale decisione propone ricorso per cassazione Anna Cirelli
affidandosi a tre motivi. Il Procuratore Generale conclude per la declaratoria di
rigetto.
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lesioni provocate dai frammenti del vetro del finestrino dell’auto che si erano

Considerato che:
con il primo motivo deduce violazione dell’articolo 342 c.p.c. riguardo
all’affermazione del giudice di appello secondo cui l’impugnazione sarebbe
carente di specificità. Al contrario, l’atto di appello risulta imperniato sulla
contestazione dell’effetto preclusivo della transazione e sul concetto di
imprevedibilità, quale limite alla portata preclusiva della transazione,

profilo della specificità, la stessa va intesa come manifestazione dell’appellante
che individui con chiarezza le statuizioni investite dal gravame, anche con una
sommaria esposizione delle ragioni di fatto. Elementi questi presenti nell’atto di
appello. In terzo luogo il Tribunale, al fine di accreditare la propria censura,
richiama un passaggio dell’atto di appello che in realtà non compare nel testo
dell’impugnazione, evidentemente frutto di errore materiale;
il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza poiché la censura
consiste in una contestazione sulla valutazione operata dal giudice di appello
riguardo alla ritualità della impugnazione sotto il profilo della specificità e
tipicità dell’atto, ai sensi dell’articolo 342 c.p.c. In particolare l’appellante
ribadisce la ritualità dell’atto di appello, sia sotto il profilo della contestazione
delle argomentazioni poste a sostegno della sentenza di primo grado, con
particolare riferimento all’effetto preclusivo della transazione, sia riguardo alla
legittimità della ulteriore richiesta risarcitoria, in quanto danno ulteriore
imprevedibile. Orbene, al fine di fondare una siffatta valutazione la ricorrente
avrebbe dovuto necessariamente trascrivere o documentare il contenuto
dell’atto di appello al fine di consentire alla Corte di legittimità di operare le
necessarie valutazioni riguardo al rispetto dell’articolo 342 c.p.c. Quanto al
terzo aspetto, il rilievo è inammissibile poiché secondo la stessa prospettazione
della ricorrente sussisterebbe un errore materiale nella lettura e, quindi, nella
percezione del carattere grafico dell’atto di impugnazione. Pertanto, proprio
sulla base della stessa tesi della ricorrente, viene prospettata una tipica ipotesi
di errore revocatorio poiché la ricorrente deduce che il passaggio testuale
richiamato dal Tribunale non farebbe parte dell’atto di appello;
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facendone discendere la fondatezza della richiesta di danno ulteriore. Quanto al

il motivo è, altresi’, inammissibile perché stabilire se un determinato tipo di
danno sia o meno prevedibile all’epoca della transazione è accertamento di
fatto riservato al giudice di merito e non valutabile in sede di legittimità (Sez.
3, Sentenza n. 20981 del 12/10/2011-Rv. 619863 – 01);
con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’articolo 360, n. 5 c.p.c., la
contraddittorietà della motivazione ed il contrasto tra affermazioni

incomprensibile. In particolare, censura la motivazione del Tribunale secondo
cui l’odierna ricorrente non avrebbe dimostrato il presupposto della natura
imprevedibile del danno manifestatosi successivamente alla transazione, atteso
il limitato e generico riferimento al contenuto della consulenza tecnica. Al
contrario, non si sarebbe trattato di un mero richiamo generico, ma della
trascrizione del passaggio rilevante della consulenza di ufficio, che fa
riferimento alla esistenza di “un ulteriore danno biologico imprevedibile e da
determinare”;
il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza poiché parte
ricorrente riporta le conclusioni della consulenza di ufficio, ma non il motivo di
appello ritenuto generico dal Tribunale (non dimostra di avere inserito nell’atto
di appello il passaggio rilevante della ctu);
la censura è, comunque, inammissibile poiché formulata ai sensi
dell’articolo 360, n. 5 c.p.c., non quale doglianza verso l’omessa valutazione di
un fatto storico, ma quale critica alla congruità della motivazione poiché, nella
sostanza, la ricorrente censura il passaggio della motivazione secondo cui il
riferimento ad una indinnostrata imprevedibilità del danno, menzionata nelle

inconciliabili, oltre alla motivazione perplessa e oggettivamente

conclusioni della consulenza d’ufficio, costituirebbe -comunque- presupposto
sufficiente per ritenere assolta la prova dell’imprevedibilità del danno alla data
di sottoscrizione della transazione. Una siffatta censura non è più consentita
dal testo vigente dell’articolo 360, n. 5 c.p.c., pure richiamato dalla ricorrente;
con il terzo motivo deduce la violazione dell’articolo 141 del Codice delle
Assicurazioni, ritenendo errata la motivazione del Tribunale nella parte in cui
evidenzia la mancata dimostrazione della dinamica del sinistro, pur vertendos i
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/./
),

nell’ipotesi di danno al terza trasportata che, per legge, non richiede la
dimostrazione della responsabilità del vettore;
il motivo è inammissibile per difetto di specificità in quanto non contesta la
circostanza, ritenuta decisiva dal giudice di appello, secondo cui, come rilevato
dal Tribunale, la parte appellante non avrebbe “speso neppure una parola”
sulla dinamica del sinistro, ma rileva che la norma invocata prevede, ricorrendo

nulla si deduce sulla dinamica, quindi anche sul ruolo di terza trasportata
dell’attrice, sull’inesistenza del caso fortuito o del fatto del terzo trasportato,
ovvero sul concorso di responsabilità, è evidente che il motivo non coglie nel
segno. In ogni caso la doglianza è superata dal mancato accoglimento dei primi
due motivi, per cui risulta priva di decisività;
ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; nessun
provvedimento va adottato sulle spese di lite poiché parte resistente non ha
• ,u
svolto attività difensiva in questa sede. Occorre dare atto dellaussistenza dei
presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater,
introdotto dalla L. n. 228 del 2012.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito
dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto dellkussistenza dei
presupposti per
per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a
norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione della Corte
Suprema di Cassazione in data 9 novembr 2017
Il Pre iden

nr;

alcune condizioni, la responsabilità del vettore. Orbene, nel momento in cui

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