Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30672 del 25/11/2019

Cassazione civile sez. lav., 25/11/2019, (ud. 24/09/2019, dep. 25/11/2019), n.30672

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22573/2015 proposto da:

LA SOLARESE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TAGLIAMENTO 55, presso lo

studio dell’avvocato NICOLA DI PIERRO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CARLO CLEMENTINI;

– ricorrente –

contro

FONDAZIONE ENASARCO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OSLAVIA 40, nello

studio dell’avvocato MASSIMO BEVERE, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 309/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 07/04/2015, R.G.N. 7325/2011.

Fatto

RILEVATO

che:

1. il Tribunale di Roma accoglieva il ricorso in opposizione proposto dalla s.r.l. Solarese avverso il decreto ingiuntivo con il quale era ordinato a quest’ultima il pagamento, in favore della Fondazione ENASARCO, di Euro 23.125,19 per pretesi contributi previdenziali in relazione al periodo 2002-2007;

2. con sentenza del 7.4.2015, la Corte d’appello capitolina, in accoglimento del gravame dell’Enasarco ed in riforma della gravata sentenza, rigettava l’opposizione a decreto ingiuntivo come proposta dalla società Solarese, rilevando che, alla luce delle differenze esistenti tra contratto di agenzia e contratto di procacciamento d’affari, quali delineate dalla giurisprudenza di legittimità, nel caso all’esame doveva ritenersi documentato che il rapporto avesse avuto una durata rilevante (dal 2002 al 2007) e che la fatture relative agli anni in questione, relative a provvigioni corrisposte quasi ogni mese per cifre da un minimo di Euro 2500,00 ad Euro 9000,00, comprovavano che l’impegno profuso era stato caratterizzato da stabilità e continuità, da ciò dovendo evincersi un programma delineato dalla parti all’inizio del rapporto finalizzato ad significativo impegno continuativo, diverso dall’impegno episodico e liberamente gestibile del procacciatore d’affari;

2.1. la Corte osservava, in particolare, che la copiosa documentazione relativa all’attività svolta da B.A. per la società dimostrava che la stessa aveva percepito provvigioni maturate costantemente senza soluzione di continuità e che il numero degli importi percepiti, nonchè i riferimenti temporali delle stesse attestavano la continuità del rapporto, caratterizzata non da mera periodicità degli incarichi, ma da consistente ripetitività e frequenza, tanto da divenire un’apprezzabile fonte di stabile guadagno e rilevante fonte di reddito;

2.2. il giudice del gravame perveniva alla qualificazione del rapporto in termini di rapporto di agenzia in forza della rilevata sussistenza di un vero e proprio obbligo di stabile promozione di affari, ritenendo irrilevanti il nomen iuris assegnato dalle parti al contratto, la mancanza di assegnazione di una specifica zona di espletamento dell’incarico, potendo lo stesso, in assenza di specificazione, essere svolto sull’intero territorio nazionale;

2.3. tali osservazioni, fondate sull’esame della documentazione prodotta, rendevano, secondo la Corte, non necessario l’espletamento di prova orale ed il decreto ingiuntivo andava confermato per l’importo indicato, essendo state le singole voci contestate solo genericamente;

3. di tale decisione domanda la cassazione la società Solarese, affidando l’impugnazione a due motivi, illustrati nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis. 1 c.p.c., cui resiste, con controricorso, la Fondazione Enasarco.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo, la società denunzia errata applicazione della normativa di cui agli artt. 1742 c.c. e segg., al contratto de quo, mancanza dell’elemento essenziale e discretivo della stabilità, sostenendo che la Corte abbia attribuito una rilevanza errata e comunque insufficiente ad elementi di fatto accertati in corso di procedimento, qualificando il contratto ex art. 1742 c.c., in modo assolutamente presuntivo e sulla scorta della asserita rilevata continuità, giusta la fatturazione dispiegatasi tra il 2002 ed il 2007, il chè doveva ritenersi in contrasto con il dettato della norma e della giurisprudenza di legittimità;

1.1. osserva come tra i caratteri distintivi della agenzia figuri non solo quello della continuità, ma anche quello della stabilità dell’attività dell’agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del proponente nell’ambito di una determinata sfera territoriale, e rileva come la Corte di appello abbia conferito rilevanza al solo requisito della continuatività della fatturazione della B. a La Solarese, senza considerare la doverosità dell’adempimento, espressione di un vero e proprio obbligo giuridico di adempimento della prestazione da parte della stessa, che doveva soddisfare un’esigenza duratura delle parti (in particolare l’esigenza del preponente di potere contare, con certezza giuridica, sulla costante collaborazione per potere conseguire nel tempo i risultati economici connessi all’introduzione nel mercato dei propri prodotti);

1.2. assume che la Corte d’appello abbia qualificato il rapporto come di agenzia anche non rilevando nei documenti alcuna traccia della stabilità intesa come obbligatorietà del comportamento della B. ed osservanza di un impegno contrattuale, esulante dall’attività svolta dal procacciatore, caratterizzata da occasionalità nella promozione degli affari, pur potendo la stessa essere connotata da periodicità che equivale a continuità;

1.2 in conclusione, sostiene che la Corte abbia equiparato erroneamente il concetto di stabilità della fonte di reddito del libero procacciatore con il concetto di stabilità inteso quale adempimento di un obbligo giuridico nel reperire ordinativi commerciali e che gli elementi ontologicamente indefettibili dell’agenzia sarebbero stati riscontrati in modo errato;

2. con il secondo motivo, la ricorrente deduce quale violazione di legge la omessa rilevazione del mancato assolvimento dell’onus probandi da parte della Fondazione Enasarco in ordine alla riqualificazione del nomen furis, adducendo un’ illegittima inversione dell’onere della prova attraverso il ricorso alle presunzioni, con un favor probatorio per l’Enasarco;

3. con riferimento al primo motivo, è necessario avere riguardo ai confini del sindacato di legittimità sulla qualificazione del rapporto di lavoro operata dai giudici di merito quale precisati da consolidata giurisprudenza, secondo cui, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro, è censurabile in sede di legittimità soltanto la determinazione dei criteri generali e astratti da applicare al caso concreto, cioè l’individuazione del parametro normativo, mentre costituisce accertamento di fatto, come tale censurabile in sede di legittimità solo negli stretti confini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel nuovo testo applicabile ratione temporis, la valutazione delle risultanze processuali al fine della verifica di integrazione del parametro normativo, (cfr. Cass., n. 17009 del 2017; Cass., n. 9808 del 2011; Cass., n. 13448 del 2003; Cass., n. 8254 del 2002; Cass., n. 14664 del 2001; Cass., n. 5960 del 1999);

3.1. la Corte d’appello ha correttamente individuato gli elementi indiziari dotati di efficacia probatoria sussidiaria ai fini della qualificazione giuridica del rapporto di lavoro (periodicità dei pagamenti rilevabile dalle fatture per compensi provvigionali emesse mensilmente per un lungo arco temporale, che evidenziava un programma delineato dalle parti all’inizio del rapporto per un significativo impegno continuativo, comprovato dalla ripetitività e frequenza degli incarichi, fonte di costante guadagno, sintomo anch’esso di stabilità), tenuto conto dei parametri normativi del rapporto di agenzia e del discrimine tra questo e il rapporto di procacciamento di affari, richiamando ampia e condivisa giurisprudenza di legittimità sul punto;

3.2. la sentenza impugnata risulta essersi conformata ai principi di diritto enunciati da questa Corte e non merita le critiche che le vengono mosse col motivo di ricorso in esame che, nella parte in cui muove censure dirette, nella sostanza mira a sollecitare una rivalutazione, in senso favorevole alla società, del materiale probatorio raccolto e come tale risulta inammissibile, a maggior ragione alla luce del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. S.U. n. 8053 del 2014 e, da ultimo, per i principi enunciati, Cass. 1.3.2019 n. 6151);

4. quanto al secondo motivo, è sufficiente osservare che non vi è spazio per configurare la dedotta violazione dell’art. 2697 c.c., avendo la Corte d’appello correttamente addossato ad Enasarco l’onere probatorio e che i rilievi mossi investono la valutazione delle prove e degli elementi indiziari posti a base della decisione, ciò che ne rende evidente l’inammissibilità in questa sede, per considerazioni analoghe a quelle svolte con riferimento al precedente motivo;

5. in conclusione, il ricorso va complessivamente respinto;

6. le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo;

7. sussistono le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, nonchè al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 bis, del citato D.P.R..

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2019

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