Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30672 del 21/12/2017


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 30672 Anno 2017
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: SAIJA SALVATORE

CC

ORDINANZA

sul ricorso 5969-2016 proposto da:
H3G S.P.A. in persona dei procuratori MASSIMO MOTTA e
FABIO MISSORI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
ORTI DELLA FARNESINA 155, presso lo studio
dell’avvocato CLAUDIA ZHARA BUDA, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato MASSIMO ZHARA BUDA
giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrenti contro

roINT bREAK DEL in persona del legale rappre2entk7inte
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
TERENZIO 10, presso lo studio dell’avvocato MAURO
GIULIANO GIAQUINTO, che la rappresenta e difende

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Data pubblicazione: 21/12/2017

giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente-

avverso la sentenza n. 535/2015 della CORTE D’APPELLO
di SASSARI, depositata il 18/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 08/11/2017 dal Consigliere Dott.

SALVATORE SAIJA;

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N. 5969/16 R.G.

FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Tempio Pausania, con decreto ingiuntivo n. 385/2014, ingiunse
ad H3G s.p.a. di pagare a Point Break s.r.l. l’importo di C 13.405,32 a titolo di
canoni dovuti per il periodo 1.3.2013-1.3.2014 per la locazione ci in terreno di

propose opposizione affermando di nulla dovere, anche perché detto terreno
(su cui era installata una stazione radio base) era risultato appartenere alla
società Gruppo Erre s.r.I., che l’aveva acquistato in un’asta pubblica e nel 2012
aveva chiesto alla stessa società conduttrice il pagamento del corrispettivo per
l’abusiva occupazione dell’area.
Il Tribunale adito, con sentenza n. 281/15, accolse l’opposizione e la domanda
riconvenzionale, revocando il decreto ingiuntivo e condannando l’opposta alla
restituzione di canoni di locazione per C 66.594,01 oltre accessori, ma la Corte
d’appello di Sassari – adita dalla Point Break s.r.l. – con sentenza del
18.12.2015, in accoglimento del gravame, riformò la sentenza d primo grado,
respingendo l’opposizione e la domanda riconvenzionale, nonché confermando
il decreto ingiuntivo in questione.
Ricorre ora per cassazione H3G s.p.a., affidandosi a due motivi, illustrati da
memoria. Resiste con controricorso Point Break s.r.I..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 – Con il primo motivo si deduce “Violazione e falsa applicazione degli artt.
1427, 1428 e 1429 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c.”.
Accogliendo il terzo motivo d’appello, la Corte sarda ha ritenuto non sussistere
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circa 100 mq. sito in Arzachena, come da contratto del 17.5.2004. H3G

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alcun errore essenziale, a sostegno della domanda di annullamento del
contratto proposta da H3G, in ordine alla titolarità del bene locato. Ha infatti
osservato che la circostanza che un terzo fosse divenuto proprietario dell’area
locata in epoca successiva alla conclusione del contratto fosse irrilevante ai fini

disponibilità dell’area, com’era pacificamente nella fattispecie, tanto vero che
H3G ne aveva ricevuto la consegna e ne aveva liberamente goduto,
installandovi un’antenna. Quanto poi alla diversa questione del preteso errore
sulla identificazione del bene (assumendo H3G che il bene descritto in
contratto, riportato in catasto al f. 11, part. 407, fosse in rea tà diverso da
quello effettivamente consegnato, allibrato al f. 5, part. 1876), la Corte ha del
pari escluso la sussistenza di un errore agevolmente riconoscibile, rilevando
che, in ogni caso, la documentazione prodotta dalla società conduttrice in
primo grado era del tutto inidonea a dimostrare la pretesa diversità,
trattandosi di mere visure catastali.
La ricorrente censura detto passaggio della decisione, affermandone
l’erroneità, per non aver correttamente ritenuto la sussistenza di un errore,
peraltro nella specie bilaterale (ed irrilevante pertanto essendone la
riconoscibilità – Cass. n. 26974/2011). Infatti, secondo la ricorrente, è
indubbio che l’accordo contrattuale ha avuto ad oggetto specificamente
l’immobile di 100 mq. identificato con la part. 407, e non invece quello
effettivamente consegnato, identificato con la part. 1876. Infine, la ricorrente
censura l’ulteriore passaggio della decisione, laddove la Corte ha richiamato il
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della validità della pattuizione, solo occorrendo che il locatore abbia la piena

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principio per cui non occorre essere proprietario del bene locato, sufficiente
essendo averne la piena disponibilità. Infatti, nella specie tale principio non
sarebbe applicabile perché la Corte non ha tenuto conto del detto errore,
evincibile (contrariamente a quanto ritenuto dalla stessa Corte) dal mero

catastale, prodotto in primo grado (sub doc. 4) unitamente alle visure.
1.2 – Con il secondo motivo, con cui si deduce “Violazione e falsa applicazione
dell’art. 1575 n. 1 e n. 3 c.c. e dell’art. 1587 n. 2 c.c. in relazione all’art. 360,
comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c.”, si censura ancora la decisione nella parte in cui la
Corte d’appello ha ritenuto correttamente adempiuta l’obbligazior e di consegna
da parte del locatore, nonostante fosse stato consegnato un bene diverso da
quello oggetto della locazione. Ciò anche perché, ut supra, la Corte ha omesso
di esaminare le planimetrie allegate.
La Corte, prosegue la ricorrente, sarebbe però incorsa in un ulteriore errore,
affermando che – essendo irrilevante che un terzo (Gruppo Erre s.r.I.) fosse
divenuto proprietario del bene – la H3G aveva comunque goduto indisturbata
del bene, con la conseguenza che essa non avrebbe potuto sospendere il
pagamento del canone, come invece aveva fatto.
Assume invece la ricorrente che, dalla documentazione prodotta, la società
nuova proprietaria sin dal 2012 aveva contestato il godimente del bene da
parte della conduttrice, tanto che s’era resa necessaria la stipula di un nuovo
contratto di locazione, nonché la transazione, con pagamento ch corrispettivo,
per il periodo di occupazione precedente alla conclusione del nuDvo contratto.

raffronto tra la planimetria allegata al contatto e quella di c:ui all’estratto

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Ed in proposito, la ricorrente denuncia anche l’omesso esame di tale
produzione documentale.
2.1 – Preliminarmente, vanno disattese le eccezioni sollevate dalla resistente in
ordine alla pretesa natura di vizi revocatori denunciati con entrambi i motivi di

Infatti, non si denuncia un travisamento dei fatti, ma un vero e proprio errore
di giudizio per mancata valutazione delle prove offerte (quindi, per quanto non
espressamente indicata, anche una violazione dell’art. 115 c.p.:.): quanto al
primo motivo, per l’omesso esame della planimetria catastale prodotta (e
regolarmente indicata in ricorso), quanto al secondo motivo, per l’omesso
esame della documentazione concernente le contestazioni mosse ad H3G dalla
Gruppo Erre, nuova proprietaria dell’area.
Per quanto detto, in relazione al primo motivo, va anche disattesa l’eccezione’
di difetto di autosufficienza, perché la ricorrente ha indicato specificamente
quando detta planimetria era stata prodotta e il luogo processuale in cui essa si
trova (All. n. 4 al fascicolo di primo grado).
3.1 – Ciò posto, il primo motivo è infondato.
La Corte sarda ha chiaramente affermato che, nella specie, non vi era alcun
errore, perché non dimostrato; tanto più che, inequivocament ■ .e,, H3G aveva
ricevuto in consegna un terreno di 100 mq. e vi aveva regolarmente collocato
un’antenna, godendone in modo indisturbato.
Pertanto, se anche fosse dimostrato che la Corte avrebbe dovuto rilevare
(mediante la sovrapposizione delle mappe, come suggerito dalla ricorrente) la
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ricorso.

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diversità delle aree, giammai potrebbe giungersi all’annullamento del
contratto, posto che H3G ha sempre affermato la sussistenza del detto errore
avuto riguardo all’identificazione catastale del bene come riportata in contratto,
ma non ha mai allegato che il bene effettivamente consegnatole fosse diverso

le parti originarie del contratto s’erano accordate. E d’altra parte, che tale
allegazione non sia mai stata effettuata da H3G risulta Evidente dalla
considerazione che, se un tale errore vi fosse effettivamente stato, essa non
avrebbe mai accettato la consegna del terreno di cui alla part. 1876, ma
avrebbe preteso la consegna del diverso terreno di cui al a part. 407.
111094~, Se errore vi è stato, si tratta di mero errore materiale di scrittura (si
è indicata in contratto una particella anziché un’altra), e non già di errore
sull’oggetto del contratto, il cui contenuto – alla luce del comportamento delle
parti – è assolutamente inequivoco, come in sostanza correttamente accertato
dalla Corte d’appello.
3.2 – Infondata è, conseguentemente, anche la seconda censura del primo
motivo, perché è stato consegnato proprio il bene su cui s’è formato lo scambio
di consensi, e con piena disponibilità da parte del concedente, a prescindere
dalla sua titolarità (che peraltro, in relazione a quanto su evince dagli atti,
all’epoca del contratto era incontroversa in capo al locatore, con conseguente
irrilevanza del successivo acquisto, per il principio emptio non tollit locatum,
nei termini di cui all’art. 1599 c.c.).
4.1 – Anche il secondo motivo è infondato.
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da quello (nella sua connotazione fisica, ossia quello “visto e piaciuto”) su cui

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4.2 – Lo è, anzitutto, la prima censura in esso sviluppata, proprio perché il
bene (quello, cioè, effettivamente oggetto dello scambio dei consensi – v.
supra,

par. 3.1) è stato regolarmente consegnato, come correttamente

accertato dalla Corte d’appello.

essa è inammissibile per violazione dell’art. 366, co. 1, n. 6), c.p.c., come
anche eccepito dalla controricorrente. Infatti (a parte la circostanza che la
Corte d’appello ha motivato sulla mancanza di prova circa le contestazioni
mosse alla detenzione del bene da parte della nuova proprietaria, Gruppo Erre
s.r.I., affermando non esservi documentazione probatoria al riguardo), la
ricorrente ha omesso di indicare il contenuto della documentazione da essa in
tesi prodotta in ordine a dette contestazioni, nonché del nuovo contratto di
locazione che avrebbe concluso e, anche, della pretesa transazione per la pregressa occupazione, non specificando neanche quando detti documenti
siano stati prodotti e dove essi siano rinvenibili. E’ quindi evidente che, sul
punto, vi è violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c..
5.1 – In definitiva, il ricorso è rigettato. Le spese del giudizio di legittimità,
liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
In relazione alla data di proposizione del ricorso per cassazione (successiva al
30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art.13, conma 1 quater,
del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17,
legge 24 dicembre 2012, n. 228).

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4.3 – La seconda censura, invece, avrebbe potuto godere di diversa sorte, ma

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P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio
di legittimità, che liquida in C 3.800,00 per compensi, oltre le spese forfetarie
in misura del 15%, gli esborsi liquidati in C 200,00, e gli accessori di legge.

introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228), si dà atto
della sussistenza del presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 3.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo

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