Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30671 del 25/11/2019
Cassazione civile sez. lav., 25/11/2019, (ud. 18/09/2019, dep. 25/11/2019), n.30671
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 18114/2014 proposto da:
R.C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L.G.
FARAVELLI 22, presso lo studio degli avvocati ARTURO MARESCA e
MONICA GRASSI, che lo rappresentano e difendono;
– ricorrente –
contro
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA FORENSE, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA GIOACCHINO ROSSINI 18, presso lo studio dell’avvocato
GIOIA VACCARI, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
EQUITALIA LECCE S.P.A. (già SO.BA.RI.T. S.P.A.);
– intimata –
avverso la sentenza n. 10999/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 10/01/2014 r.g.n. 3886/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
18/09/2019 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per: estinzione;
udito l’Avvocato MONICA GRASSI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. L’avvocato R.C.G. impugnava la cartella emessa da Equitalia Lecce S.p.A. per conto della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense per il pagamento di Euro 3.291,44, richiesti a titolo di contributi asseritamente omessi con riferimento agli anni dal 1987 al 1990 e 2002. La Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, annullava la cartella per la parte riguardante i contributi richiesti per gli anni 1987 e 1988, confermandola per il resto.
2. Per la cassazione della sentenza l’avvocato R.C.G. ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi, cui la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense ha resistito con controricorso.
3. La parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, notificato alla controparte.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
4. La rinuncia al ricorso determina ex art. 391 c.p.c., l’estinzione del giudizio, indipendentemente dall’accettazione dell’altra parte (Cass. n. 9857 del 05/05/2011 e Sez. U. n. 7378 del 25/03/2013);
5. In coerenza con i termini della definizione bonaria stragiudiziale della vertenza cui le parti risultano essere addivenute (v. email del 4.7.2019 prodotta agli atti) deve disporsi la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
6. Non ricorrono i presupposti (rigetto o inammissibilità del ricorso) previsti dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2019