Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30670 del 21/12/2017


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 30670 Anno 2017
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: SAIJA SALVATORE

ORDINANZA

sul ricorso 27461-2014 proposto da:
D’ALESSANDRO LUCIANO, elettivamente domiciliato in
107,

ROMA, VIA GERMANICO

presso lo studio

dell’avvocato LORENZO BORRE’, che lo rappresenta e
difende giusta procura speciale a margine del
ricorso;

ricorrente –

contro
2017
2129

BEVILACQUA

ROMEO

FORTUNATA,

BEVILACQUA

MARIA,

BEVILACQUA GIUSEPPINA;

avverso la

sentenza n.

2999/2014

intimati

della CORTE

D’APPELLO di ROMA, depositata il 08/05/2014;

Data pubblicazione: 21/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 08/11/2017 dal Consigliere Dott.

SALVATORE SAIJA;

2

N. 27461/14 R.G.

FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Viterbo, con sentenza non definitiva n. 67/91, dichiarò la
responsabilità professionale del notaio Luciano D’Alessandro, per non aver
effettuato le necessarie visure ipotecarie, in occasione di due atti ai suoi rogiti,

SIFIP s.r.l. due immobili siti nel Comune di Capodimonte, risultat già venduti a
terzi all’atto della trascrizione di entrambi gli atti di acquisto. Formatosi il
giudicato sull’an debeatur, con successiva sentenza definitiva n. 542/2005, il
Tribunale di Viterbo condannò il notaio al pagamento di C 10.000,00 in favore
di Fortunata Bevilacqua Romeo, nonché di Maria e Giuseppina Bevilacqua
(nella qualità di eredi dell’attore Michelangelo Bevilacqua, frattanto deceduto).
La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 8.5.2014, accolse il gravame
delle eredi del Bevilacqua, e in parziale riforma della decisior e impugnata,
condannò il notaio al pagamento in loro favore della complessiva somma di C
33.569,69, oltre accessori.
Luciano D’Alessandro ricorre ora per cassazione, affidandosi ad undici motivi.
Le intimate non hanno resistito.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 – Con il primo motivo, si deduce “Violazione ex art. 360 n. 4 c.p.c.: nullità
della sentenza per ‘error in procedendo’ sotto il profilo della violazione dell’art.
112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla eccezione di merito dedotta
dall’appellato Luciano D’Alessandro in ordine alla mancata prova dell’esborso
dei prezzi di vendita da parte dell’acquirente”.
3

nel 1986 e nel 1987, con cui Michelangelo Bevilacqua aveva acquistato dalla

N. 27461/14 R.G.

1.2 – Con il secondo motivo, si deduce “Violazione ex art. 369 n. 4 c.p.c.:
nullità della sentenza per ‘error in procedendo’ sotto il profilo della violazione
dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla eccezione di merito dedotta
dall’appellato Luciano D’Alessandro in ordine al fatto che i corrispettivi di

1.3

Con il terzo motivo, si deduce “Violazione ex art. 360 n. 4 c.p.c.: nullità

della sentenza per ‘error in procedendo’ sotto il profilo della violazione dell’art.
112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla eccezione di ‘compensazione del lucro
con il danno’ dedotta dall’appellato Luciano D’Alessandro”.
1.4

Con il quarto motivo, si deduce “Violazione ex art. 360 n. 4 c.p.c.: nullità

della sentenza sotto il profilo della violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa
pronuncia sulla eccezione di ‘assenza del nesso di causalità efficiente’ dedotta
dall’appellato Luciano D’Alessandro”.
1.5

Con il quinto motivo, si deduce “Violazione ex art. 360 n. 5 c.p.c.:

omesso esame del fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, inerente
alla mancata prova dell’esborso dei prezzi di vendita da parte dell’acquirente”.
1.6

Con il sesto motivo, si deduce “Violazione ex art. 360 n. 5 c.p.c.: omesso

esame del fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, inerente al fatto
che i corrispettivi di vendita erano stati corrisposti precedentemente alla
stipula dei rogiti notarili”.
1.7

Con il settimo motivo, si deduce “Violazione ex art. 360 n. 5 c.p.c.:

omesso esame del fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, inerente
alla circostanza che il sig. Michelangelo Bevilacqua aveva goduto del possesso
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vendita erano stati corrisposti precedentemente alla stipula dei rcgiti notarili”.

N. 27461/14 R.G.

e dell’utilizzazione di entrambi gli appartamenti e che pertanto avrebbe dovuto
applicarsi il principio della ‘compensazione del lucro con il danno’ dedotta
dall’appellato Luciano D’Alessandro”.
1.8

Con l’ottavo motivo, si deduce “Violazione ex art. 360 n. 5 :.p.c.: omesso

eccezione di ‘assenza del nesso di causalità efficiente’ dedotta dall’appellato
Luciano D’Alessandro”.
1.9

Con il nono motivo, si deduce “Violazione e falsa applicazione di norme di

diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. sotto il profilo della violazione dell’art. 2697 c.c. e
della contestuale falsa applicazione dell’art. 2702 c.c.. O, in subordine,
violazione o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 2702 e 2697
c.c.”.
1.10

Con il decimo motivo, si deduce “Violazione e falsa applicazione di

norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. sotto il profilo della violazione dell’art.
1223 c.c.”.
1.11

Infine, con l’undicesimo motivo, si deduce

“Violazione e falsa

applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. sotto altro profilo
concernente sempre la violazione dell’art. 1223 c.c.”.
2.1 – Preliminarmente, osserva la Corte che l’odierno ricorrente ha fatto
pervenire in Cancelleria, in data 24.10.2017, una “dichiarazione di rinuncia al
ricorso e agli atti”. Ora, per quanto detta dichiarazione non rispetti i canoni di
cui all’art. 390 c.p.c., e non può dar quindi luogo alla pronuncia di estinzione
del giudizio, essa costituisce tuttavia sintomo del venir meno dell’interesse
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esame del fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, inerente alla

N. 27461/14 R.G.

all’impugnazione per fatto successivo alla proposizione del ricorso, con
conseguente sopravvenuta inammissibilità ex art. 100 c.p.c. (v. Cass. n.
12743/2016).
3.1 – Il ricorso è quindi inammissibile per sopravvenuto difetto d’interesse.

Trattandosi

di

evenienza

processuale

successiva

alla

proposizione

dell’impugnazione, non sussistono i presupposti per l’applicabilità dell’art.13,
comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto
dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile. Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il

Nulla va disposto sulle spese, le intimate non avendo resistito.

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