Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3067 del 11/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3067 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 16616-2012 proposto da:
AGENZIA DEL TERRITORIO – UFFICIO PROVINCIALE DI
NAPOLI, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta
e difende ope legis;

– ricorrente contro
SIVARI ANNA MARIA;

– intimata avverso la sentenza n. 220/3/2011 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI del 15/12/2010,
depositata il 25/05/2011;

Data pubblicazione: 11/02/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

CARACCIOLO.

Ric. 2012 n. 16616 sez. MT – ud. 18-12-2013
-2-

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

Osserva:
La CTR di Napoli ha respinto l’appello dell’Agenzia del territorio -appello proposto
contro la sentenza n.31/25/2009 della CTP di Napoli che aveva accolto il ricorso
della parte contribuente Sivari Anna Maria- ed ha così annullato l’avviso di
classamento di una unità immobiliare urbana, recante aumento della rendita catastale.
La predetta CTR ha motivato la decisione nel senso di (oltre al resto) ritenere viziato
l’atto di classamento perché privo di idonea motivazione, non essendo stati esplicitati
gli elementi specifici presi in considerazione né gli argomenti tecnici che
giustifichino i citati mutamenti, ma considerazioni generiche non idonee a consentire
un’efficace difesa da parte del destinatario.
L’Agenzia del territorio ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La parte contribuente non si è difesa.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere
definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Con il primo motivo di ricorso (sostanzialmente centrato sulla violazione dell’art.7
della legge n.212/2000) la parte ricorrente si duole del fatto che il giudice di appello
abbia ritenuto inadeguata la motivazione dell’atto di accertamento catastale, senza
avvedersi che nella motivazione erano stati riportati tutti i presupposti giuridici e di
fatto, sicchè poi era bastata la sola enunciazione degli elementi oggettivi della
categoria, della classe e della rendita (calcolate in base alle consistenze desunte dagli
elaborati), appunto perché il classamento è frutto di un mero calcolo di tipo tabellare
effettuato secondo criteri e dati censuari predeterminati. Nella sede giudiziale erano

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letti gli atti depositati

stati poi indicati gli immobili a paragone con i quali il nuovo classamento era stato
elaborato.
11 ricorso merita di essere rigettato.
Nel caso di specie, come risulta dallo stesso ricorso introduttivo del presente grado di
giudizio, l’avviso dell’Agenzia del Territorio appare conseguente alla richiesta del

all’eventuale assegnazione di nuovi classamenti, per una serie di fabbricati con
classamento non aggiornato ovvero palesemente non congruo rispetto a fabbricati
similari e aventi medesime caratteristiche; se ne può arguire che l’attribuzione di
rendita è stata eseguita sulla base delle disposizioni, fondate sull’estimo comparativo,
dettate dai R. D. 13 aprile 1939, n. 652 … e dal DPR l dicembre 1949, n. 1142,
nonché ai sensi di quanto previsto dall’ari. 11, comma 1, del D.L. 14 marzo 1988, n.
70, convertito con modificazioni dalla legge 11 maggio 1988, n. 154. L’Agenzia
aggiunge di avere effettuato il nuovo classamento tenendo conto dei caratteri
tipologici e costruttivi specifici dell’immobile, delle sue caratteristiche edilizie e del
fabbricato che lo comprende, anche attraverso un dettagliato esame delle mutate
capacità reddituali degli immobili ricadenti nella stessa zona aventi analoghe
caratteristiche tipologiche, costruttive e funzionali, nonché della qualità urbana ed
ambientale del contesto insediativo, che ha subito significativi miglioramenti a
seguito dell’incremento delle infrastrutture urbane, riconoscendo però che la
motivazione specifica del provvedimento era limitata all’enunciazione dei meri dati
catastal i.
Siffatta motivazione appare comunque insufficiente a sorreggere adeguatamente il
provvedimento di modifica del classamento, come è stato correttamente ritenuto dal
giudice di merito.
Ed infatti non si può tralasciare di considerare che —recentemente: Sent. n.9629 del
13 giugno 2012, ma ricollegandosi ad un più antico orientamento che sembrava
essere stato superato dall’indirizzo interpretativo valorizzato in questa sede dalla
parte ricorrente: si veda, per tutte, Cass. Sez. V civ., n. 25.2.2009, n.4507- la sezione

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Comune di Napoli di provvedere alla verifica degli attuali classamenti ed

quinta di questa Corte (provvedendo su casi del tutto analoghi a quello qui in esame)
ha modificato il proprio orientamento sulla questione generale che costituisce nucleo
logico essenziale anche della presente procedura, finendo con il ritenere che:”Quando
procede all’attribuzione d’ufficio di un nuovo classamento ad un’unità immobiliare
a destinazione ordinaria, l’Agenzia del Territorio deve specificare se tale mutato

questione; oppure ad una risistemazione dei parametri relativi alla microzona, in cui
si colloca l’unità immobiliare. Nel primo caso, l’Agenzia deve indicare le
trasformazioni edilizie intervenute. Nel secondo caso, deve indicare l’atto con cui si è
provveduto alla revisione dei parametri relativi alla microzona, a seguito di
significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano; rendendo così possibile la
conoscenza dei presupposti del riclassamento da parte del contribuente”.
Alla luce di tale indirizzo interpretativo, specificamente riferito alla questione del
necessario contenuto motivazionale dei provvedimenti del genere qui considerato,
appare conseguente ritenere che —sul punto- la sentenza impugnata non sia meritevole
di cassazione ed il motivo di ricorso manifestamente infondato.
Consegue poi anche l’irrilevanza dell’esame del restante motivo di impugnazione,
atteso che da sé sola l’autonoma ratio decidendi esaminata in relazione al motivo che
precede risulta sufficiente e giustificare la decisione giudiziale qui impugnata.
Roma, 10 aprile 2013

ritenuto inoltre:
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che la parte ricorrente, con atto di data 8.10.2013 ha comunicato di voler “rinunciare”
al ricorso iscritto come introduttivo della presente causa (alla luce dell’orientamento
ormai assunto dalla Suprema Corte sulla questione concernente, come altre, anche la
presente controversia);
ritenuto che l’anzidetta dichiarazione di rinuncia, se pure non risulta notificato alle

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classamento è dovuto a trasformazioni specifiche subite dalla unità immobiliare in

altre parti del processo a mente del comma 3 dell’art.390 cpc, implica comunque una
dichiarazione di disinteresse all’esame dell’impugnazione proposta con il ricorso per
cassazione, sicchè il ricorso deve comunque dichiararsi estinto per sopravvenuta
carenza di interesse,
che le spese di lite non necessitano di regolazione per la mancata costituzione

P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il ricorso per carenza di interesse. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma il 18 dicembre 2013

Depositata in Cancelleria

della parte intimata,

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