Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3067 del 10/02/2010
Cassazione civile sez. I, 10/02/2010, (ud. 17/12/2009, dep. 10/02/2010), n.3067
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. SALVATO Luigi – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
C.M.R., rappresentata e difesa dall’Avv. ROMANO
Giovanni, domiciliata nel suo studio in Roma, via Valadier, n. 43;
– ricorrente –
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del
Consiglio pro tempore;
– intimata –
per la correzione dell’errore materiale occorso nella redazione della
sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, 2 novembre
2007, n. 23043.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
17 dicembre 2009 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che il relatore designato, nella relazione depositata il 30 aprile 2009, ha formulato la seguente proposta di definizione:
“Nel procedimento definito con la sentenza di questa 1^ Sezione 2 novembre 2007, n. 23043, C.M.R. ha, con ricorso notificato il 12 marzo 2008, avanzato istanza di correzione di errore materiale.
L’intimata Presidenza del Consiglio non ha resistito con controricorso.
La citata sentenza n. 23043 del 2007 ha omesso, per mero errore materiale, di indicare C.M.R. quale ricorrente e beneficiarla della pronuncia di accoglimento, accanto a D. A., nella impugnativa del decreto della Corte d’appello di Napoli in data 20 luglio 2004.
Sussistono le condizioni di legge per la relativa correzione”.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che gli argomenti e le proposte contenuti nella relazione di cui sopra sono condivisi dal Collegio;
che, pertanto, devesi procedere alla correzione dell’errore materiale;
che non vi è luogo a pronuncia sulle spese (Cass., Sez. Un., 27 giugno 2002, n. 9438).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e dispone la correzione dell’errore materiale occorso nella sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, 2 novembre 2007, n. 23043, nel senso che nell’epigrafe, nello svolgimento del processo e nella motivazione, devesi leggere, accanto a D.A., il nominativo di C.M. R..
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2010