Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3067 del 08/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3067 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: MANZON ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 28981-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
RASILE LUIGI, elettivAmente

domiciliato in ROMA piazza Cavour

presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappreentato elitec?
dall’avvocato -1\ MIMO MANFRED1;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 08/02/2018

avverso la sentenza n. 2217/4/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONAI_,E di CATANZARO, depositata il
15/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/01/2018 dal Consigliere Dott. ENRICO

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del
Presidente e del Relatore.
Rilevato che:
Con sentenza in data 26 novembre 2015 la Commissione tributaria
regionale della Calabria dichiarava inammissibile l’appello proposto
dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n.
144/2/2012 della Commissione tributaria provinciale di Cosenza che
aveva accolto il ricorso di Basile Luigi contro gli avvisi di
accertamento per imposte erariali 1998-1999. La CTR osservava in
particolare che la causa di inammissibilità del gravame agenziale
doveva essere rinvenuta nel mancato deposito della ricevuta di
spedizione dello stesso contestualmente alla costituzione
dell’appellante, essendo tale inadempienza impediente delle verifiche
officiose della tempestività dell’impugnazione e della costituzione
dell’appellante medesimo.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’ Agenzia
delle entrate deducendo un motivo unico.
Resiste con controricorso il contribuente.
Considerato che:
Con l’unico mezzo dedotto —ex art. 360, primo comma, n. 4, cod.
proc. civ.- l’agenzia fiscale ricorrente lamenta la violazione/falsa
applicazione degli artt. 22, 53, d.lgs. 546/1992, poiché la CTR ha
statuito l’inammissibilità dell’appello proposto dall’ufficio locale a
Ric. 2016 n. 28981 sez. MT – ud. 10-01-2018
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MANZON.

causa dell’omesso deposito della ricevuta della spedizione postale dello
stesso contestualmente alla costituzione in secondo grado.
La censura è fondata.
Va ribadito che «Nel processo tributario, non costituisce motivo
d’inammissibilità del ricorso (o dell’appello), che sia stato notificato

ricorrente (o l’appellante), al momento della costituzione entro il
termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del
destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta
di spedizione, purché nell’avviso di ricevimento medesimo la data di
spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura
meccanografica ovvero con proprio timbro datario. Solo in tal caso,
infatti, l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima
funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione;
invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione
manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione
sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività
della notifica del ricorso (o dell’appello), unicamente se la ricezione del
plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine
di decadenza per l’impugnazione dell’atto (o della sentenza)»; «Nel
processo tributario, il termine di trenta giorni per la costituzione in
giudizio del ricorrente (o dell’appellante), che si avvalga per la
notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data
della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte
del destinatario (o dall’evento che la legge considera equipollente alla
ricezione)» (Sez. U, Sentenza n. 13452 del 29/05/2017, Rv. 644364 03- 02).

Ric. 2016 n. 28981 sez. MT – ud. 10-01-2018
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direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il

La sentenza impugnata si pone in chiaro contrasto con i principi di
diritto espressi in tali arresti giurisprudenziali.
Incontestato in fatto che la sentenza appellata è stata depositata il 16
aprile 2012 e rilevato che il termine “lungo” ( annuale, secondo la
normativa applicabile ratione ternpotis), maggiorato di giorni 46 per la

ternporis), scadeva dunque il 31 maggio 2013, l’agenzia fiscale ricorrente,
mediante il timbro postale apposto sull’avviso di ricevimento del
gravame, ha asseverato che il gravame medesimo è stato spedito il 29
maggio 2013 e quindi tempestivamente.
La ricorrente ha poi anche provato (certificazione della segreteria della
CTR) di essersi costituita il 26 giugno 2013, quindi entro trenta giorni
dalla proposizione dell’appello.
La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al motivo
dedotto, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla
Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa
composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, 10 gennaio 2018
Il Pres

sospensione feriale (sempre secondo la normativa applicabile ratione

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