Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3067 del 08/02/2011

Cassazione civile sez. VI, 08/02/2011, (ud. 20/12/2010, dep. 08/02/2011), n.3067

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso

gli Uffici di questa domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

URLO MUSIC s.r.l., fallita, e EQUITALIA ESATRI s.p.a.

– intimate –

per la cassazione della sentenza del tribunale di Bergamo n. 2003/09

depositata il 30 settembre 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 20 dicembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione nei confronti della sentenza in epigrafe con la quale il tribunale, pronunciandosi su domanda di insinuazione tardive nel fallimento Urlo Music s.r.l., non ha riconosciuto il rango privilegiato al credito per IRAP. Le intimate non hanno proposto difese.

La causa è stata assegnata alla Camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’unico motivo di ricorso con cui si lamenta la mancata ammissione in privilegio del credito per IRAP in quanto maturato anteriormente al 2007 è manifestamente fondato poichè è stato di recente affermato che “il privilegio generale mobiliare previsto dall’art. 2752 cod. civ., comma 1, espressamente esteso ai crediti per imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) dal D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, art. 39, convertito con modificazioni dalla l. 29 novembre 2007, n. 222, dev’essere riconosciuto a detti crediti anche per il periodo anteriore all’entrata in vigore di tale modifica, alla stregua di un’interpretazione estensiva dei testo originario dell’art. 2752, giustificata dall’esigenza di certezza nella riscossione del credito, ai fini del reperimento dei mezzi necessari per consentire allo Stato ed agli altri enti pubblici di assolvere i loro compiti istituzionali, nonchè dalla causa del credito, avente ad oggetto un’imposta erariale e reale, introdotta in sostituzione dell’ILOR e soggetta aita medesima disciplina, per quanto riguarda l’accertamento e la riscossione (Sez. 1, Sentenza n. 4861 del 1/03/2010).

Il ricorso deve dunque essere accolto e cassata la sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la causa può essere decisa nel merito quindi riconosciuto il rango privilegiato al credito IRAP ammesso al fallimento in epigrafe.

L’epoca in cui si è formata la richiamata giurisprudenza giustifica la compensazione delle spese di entrambe le fasi del giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ammette allo stato passivo del fallimento Urlo Music s.r.l. un privilegio di cui all’art. 2752 c.c., n. 1, il credito per IRAP; compensa le spese di entrambe le fasi del giudizio.

Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2011

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