Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3067 del 06/02/2017
Cassazione civile, sez. VI, 06/02/2017, (ud. 13/01/2017, dep.06/02/2017), n. 3067
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7455/2016 proposto da:
T.F., T.A., elettivamente domiciliati in
ROMA, VIALE GIULIO CESARE 109, presso lo studio dell’Avvocato
LUCIANO D’ANDREA, rappresentati e difesi dall’Avvocato ANTONINO
MAZZEI;
– ricorrenti –
contro
B.A., S.G., B.G., elettivamente
domiciliati in ROMA, P.ZZA S. ANDREA DELLA VALLE, 3, presso lo
studio dell’Avvocato MASSIMO MELLARO, rappresentati e difesi
dall’Avvocato GIUSEPPE SAITTA;
– controricorrenti –
avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il
28/12/2015.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/01/2017 dal Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che – decidendo sull’appello proposto da T.A. e T.F. nei confronti di B.G., B.A. e S.G. avverso la sentenza del Tribunale di Messina n. 148 del 2015 in tema di distanze legali – la Corte d’appello di Messina, con ordinanza ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., depositata il 28 dicembre 2015, ha dichiarato inammissibile l’appello, dando atto “che la condanna demolitoria deve intendersi espressa nei termini – peraltro non controversi – spiegati in motivazione sia dalla sentenza gravata, sia dalla… ordinanza” della Corte territoriale;
che avverso la detta ordinanza ex art. 348-ter c.p.c., T.A. e T.F. hanno proposto ricorso per cassazione, con atto notificato il 10 marzo 2016, sulla base di un motivo;
che gli intimati hanno resistito con controricorso;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio;
che i controricorrenti hanno depositato memoria illustrativa;
che i ricorrenti hanno presentato una memoria, ma fuori termine, il 9 gennaio 2017.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il ricorso è inammissibile per tardività;
che, ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., il termine per il ricorso per cassazione decorre dalla comunicazione (o notificazione, se anteriore) dell’ordinanza dichiarativa dell’inammissibilità dell’appello;
che è bensì esatto che la notificazione dell’ordinanza di inammissibilità è avvenuta, ad istanza di parte, il 16 gennaio 2016, ma anteriormente a detta notificazione è avvenuta, il 28 dicembre 2015, la comunicazione dell’ordinanza ai difensori delle parti a cura della cancelleria;
che nella specie, a fronte della comunicazione dell’ordinanza avvenuta telematicamente il 28 dicembre 2015, il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di inammissibilità è stato proposto soltanto il 10 marzo 2016, una volta scaduto il termine di sessanta giorni decorrente dal 28 dicembre 2015;
che il termine previsto dall’art. 348-ter c.p.c., è da ritenersi applicabile anche all’impugnazione autonoma dell’ordinanza di inammissibilità dell’appello, nei casi in cui questa risulti consentita (Cass., Sez. 3, 13 ottobre 2016, n. 20662);
che il ricorso è inammissibile;
che le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza;
che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dei ricorrenti, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
PQM
dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 2.200, di cui Euro per 200 esborsi, oltre a spese generali nella misura del 15% e ad accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 13 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2017