Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3067 del 06/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/02/2017, (ud. 13/01/2017, dep.06/02/2017),  n. 3067

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7455/2016 proposto da:

T.F., T.A., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIALE GIULIO CESARE 109, presso lo studio dell’Avvocato

LUCIANO D’ANDREA, rappresentati e difesi dall’Avvocato ANTONINO

MAZZEI;

– ricorrenti –

contro

B.A., S.G., B.G., elettivamente

domiciliati in ROMA, P.ZZA S. ANDREA DELLA VALLE, 3, presso lo

studio dell’Avvocato MASSIMO MELLARO, rappresentati e difesi

dall’Avvocato GIUSEPPE SAITTA;

– controricorrenti –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il

28/12/2015.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/01/2017 dal Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che – decidendo sull’appello proposto da T.A. e T.F. nei confronti di B.G., B.A. e S.G. avverso la sentenza del Tribunale di Messina n. 148 del 2015 in tema di distanze legali – la Corte d’appello di Messina, con ordinanza ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., depositata il 28 dicembre 2015, ha dichiarato inammissibile l’appello, dando atto “che la condanna demolitoria deve intendersi espressa nei termini – peraltro non controversi – spiegati in motivazione sia dalla sentenza gravata, sia dalla… ordinanza” della Corte territoriale;

che avverso la detta ordinanza ex art. 348-ter c.p.c., T.A. e T.F. hanno proposto ricorso per cassazione, con atto notificato il 10 marzo 2016, sulla base di un motivo;

che gli intimati hanno resistito con controricorso;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio;

che i controricorrenti hanno depositato memoria illustrativa;

che i ricorrenti hanno presentato una memoria, ma fuori termine, il 9 gennaio 2017.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso è inammissibile per tardività;

che, ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., il termine per il ricorso per cassazione decorre dalla comunicazione (o notificazione, se anteriore) dell’ordinanza dichiarativa dell’inammissibilità dell’appello;

che è bensì esatto che la notificazione dell’ordinanza di inammissibilità è avvenuta, ad istanza di parte, il 16 gennaio 2016, ma anteriormente a detta notificazione è avvenuta, il 28 dicembre 2015, la comunicazione dell’ordinanza ai difensori delle parti a cura della cancelleria;

che nella specie, a fronte della comunicazione dell’ordinanza avvenuta telematicamente il 28 dicembre 2015, il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di inammissibilità è stato proposto soltanto il 10 marzo 2016, una volta scaduto il termine di sessanta giorni decorrente dal 28 dicembre 2015;

che il termine previsto dall’art. 348-ter c.p.c., è da ritenersi applicabile anche all’impugnazione autonoma dell’ordinanza di inammissibilità dell’appello, nei casi in cui questa risulti consentita (Cass., Sez. 3, 13 ottobre 2016, n. 20662);

che il ricorso è inammissibile;

che le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza;

che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dei ricorrenti, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 2.200, di cui Euro per 200 esborsi, oltre a spese generali nella misura del 15% e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 13 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2017

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