Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30669 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 30/12/2011, (ud. 06/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30669

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARBERINI

11 INT 1, presso lo studio dell’avvocato STUDIO LAMATTINA,

rappresentato e difeso dagli avvocati TALLARICO LUIGI, FURIO

QUADRANI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

CINECITTA’ HOLDING S.P.A., (già CINECITTA’ S.P.A.), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell’avvocato GHERA EDOARDO,

che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7989/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/12/200, r.g.n. 5425/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/12/2011 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;

udito l’Avvocato CARLO CESTER per delega EDOARDO GHERA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

romano Giulio che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

rigetto.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte di Appello di Roma, in sede di riassunzione, con sentenza del 5.12.2008, dichiarava la inammissibilità del ricorso per la revocazione della sentenza n. 6081/98 del Tribunale di Roma per tardività dell’impugnazione, proposta oltre il termine annuale dalla pubblicazione della sentenza. La Corte territoriale rilevava che si trattava nella specie di revocazione ordinaria e che pertanto il termine non potesse che decorrere dalla pubblicazione della pronuncia, non essendo stati indicati elementi atti ad individuare circostanze diverse a cui ancorare la decorrenza del termine annuale suddetto.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il L. A., affidando l’impugnazione a due motivi:

1) Violazione del giudicato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, atteso che il ricorso in riassunzione non aveva ad oggetto solo la revocazione, ma anche la riassunzione del merito della causa e che la Corte di Cassazione aveva già deciso sul punto, verificando la ritualità del ricorso in appello. Assume il ricorrente che la sentenza è illegittima nel momento in cui, invece di entrare nel merito della domanda, dichiara improcedibile nuovamente la revocazione allo stesso modo e per gli stessi motivi della sentenza cassata dalla Suprema Corte, invece di conformarsi a quest’ultima ed ai principi dalla stessa fissati;

2) Violazione del giudicato da parte della Corte territoriale, per avere la stessa violato il principio fissato dalla Cassazione. Ed invero, la sentenza di rinvio della S. C., che aveva effettuato il controllo preventivo sulla documentazione, era ormai passata in giudicato ed il ricorso per revocazione era stato presentato anche come revocazione straordinaria.

Con specifico quesito, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., domanda se è vero che la S.C., con sentenza 11645/2004, abbia già deciso il punto in oggetto verificando l’inesistenza del giudicato di cui all’art. 327 c.p.c. e che, quindi, la revocazione era procedibile e doveva essere decisa nel merito, senza procedere ad una nuova ed identica dichiarazione di improcedibilità dello stesso.

Chiede affermarsi che si è formato il giudicato della sentenza della cassazione richiamata e che la Corte territoriale doveva valutare nel merito la questione della revocazione.

Si è costituita con controricorso la s.p.a Cinecittà Holding, che ha depositato anche memoria illustrativa ai sensi dell’art. 378 c.p.c. La Corte ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Il primo dei motivi di ricorso è inammissibile, per mancata formulazione del quesito ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., ratione temporis richiesto ai fini dell’ammissibilità del relativo motivo di impugnazione.

La sentenza n. 11645/2004 della Corte di Cassazione aveva enunciato il principio secondo cui “il mancato deposito, da parte dell’appellante, de proprio fascicolo e della sentenza impugnata non autorizza la declaratoria d’improcedibilità del gravame, ai sensi dell’art. 348 cod. proc. civ., ma comporta che il giudice, ove non possa supplire con gli atti di causa, deve ordinare all’appellante medesimo, a norma dell’art. 421 cod. proc. civ., detto deposito, e poi, in caso di inosservanza dell’ordine, con la persistente carenza della documentazione necessaria ai fini della decisione, rigettare nei merito l’impugnazione”.

Non aveva valutato la procedibilità sotto il profilo ora rilevato dalla Corte di Appello, che è stato vagliato solo a seguito della produzione, nel giudizio appello in riassunzione, della sentenza del Tribunale di Roma, depositata il 30.3.1998, laddove la revocazione è stata proposta il 31.3.1999, oltre il termine annuale.

Pertanto, deve escludersi che si sia formato il giudicato in ordine alla questione della tempestività del ricorso per revocazione e bene la Corte d’appello è pervenuta alla declaratoria di inammissibilità dello stesso per tardività, non essendo stato in questa sede neanche riportato, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il contenuto del ricorso per revocazione ed essendo stato solo affermato in modo affatto generico che quest’ultimo era stato proposto anche per revocazione straordinaria.

Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato e, per il principio della soccombenza, le spese di lite del presente giudizio, nella misura liquidata in dispositivo, vanno poste a carico del ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 50,00 per esborsi, Euro 3000,00 per onorario, oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in ROMA, il 6 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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