Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30669 del 21/12/2017


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 30669 Anno 2017
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: ROSSETTI MARCO

ORDINANZA

sul ricorso 19059-2014 proposto da:
MAX CAR SNC DI CARBONE E MALIMPENSA in persona del
legale rappresentante pro tempore MALIMPENSA LETIZIA,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. GRAMSCI 54,
presso lo studio dell’avvocato MICHELE FERRERI,
rappresentata e difesa dall’avvocato SERGIO TRICARICO
giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro

ASSICURATRICE MILANESE SPA in persona del proprio
legale rappresentante pro tempore Dott. DANIELE
CAMARDA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO
FELICE, 89, presso lo studio dell’avvocato TIZIANO

Data pubblicazione: 21/12/2017

MARIANI, rappresentata e difesa dagli avvocati ANDREA
SIRENA, FRANCESCO PANNI giusta procura speciale in
calce al controricorso;
SILLANO MARCO ASSICURAZIONI SAS DI SILLANO MARCO & C.
in persona del socio accomandatario e legale

domiciliata in ROMA, LUNG.RE DEI MELLINI 24, presso
lo studio dell’avvocato ALESSANDRO NICOLETTI, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO
GABBA giusta procura speciale a margine del
cortroricorso;
AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER
L’ITALIA nella persona del procuratore speciale Dr.
ROBERTO KARRER, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA F. PAOLUCCI DE’ CALBOLI presso lo studio
dell’avvocato MARIA GRAZIA SORMANI, rappresentata e
difesa dall’avvocato ANDREA IVAN BULLO giusta procura
speciale in calce al controricorso;
– controricorrenti

avverso la sentenza n. 121/2014 della CORTE D’APPELLO
di TORINO, depositata il 20/01/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 08/11/2017 dal Consigliere Dott. MARCO
ROSSETTI;

2

rappresentante MARCO SILLANO, elettivamente

R.G.N. 19059/14
Udienza del 8 novembre 2017

Ritenuto che
nel 2010 la società Max Car s.n.c. di Carbone e Malimpensa
convenne dinanzi al Tribunale di Torino la società Sillano Marco
Assicurazioni s.a.s. di Sillano Marco & C., esponendo che:
(a) nel 1989 aveva stipulato, per il tramite della Sillano, un

(b) nel 1999, in occasione del rinnovo del contratto, aveva esteso
la copertura ad ulteriori immobili, rispetto a quelli originariamente
indicati nel contratto;
(c) la Sillano non l’aveva avvertita che, aumentando il valore degli
immobili, doveva essere aumentato anche il valore della polizza,
altrimenti in caso di sinistro si sarebbe applicata la regola
proporzionale di cui all’art. 1907 c.c. (c.d. sottoassicurazione);
(d) nel 2007 si verificò un incendio che causò danni per oltre
300.000 euro, ma per avere stipulato una polizza a valore parziale
ottenne dall’assicuratore un indennizzo di soli 120.000;
chiese pertanto la condanna della Sillano al risarcimento del
danno patito in conseguenza della violazione, da parte
dell’intermediario assicurativo, dei doveri di diligenza, correttezza,
buona fede e informazione;
la Sillano si costituì e chiamò in causa i propri assicuratori della
responsabilità civile, ovvero le società Assicuratrice Milanese s.p.a. e
la AIG Europe Limited;
con sentenza 22.2.2012 n. 1219 il Tribunale di Torino rigettò la
domanda;
con sentenza 20.1.2014 n. 121 la Corte d’appello di Torino rigettò
il gravame della Max Car, e accolse quello incidentale della Sillano,
riguardante la condanna della Max Car alla condanna delle spese di
lite del primo grado;

Pagina 3

m,v
s.

contratto di assicurazione contro il rischio di incendio;

R.G.N. 19059/14
Udienza del 8 novembre 2017

la sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dalla Max
Car con ricorso fondato su tre motivi; hanno resistito con
controricorso la Sillano, la AIG e la Assicuratrice Milanese;
Rilevato che
con atto depositato in Cancelleria il 7.11.2017, e debitamente

con compensazione delle spese;
le parti intimate hanno sottoscritto per accettazione il suddetto atto;
essendo regolari la rinuncia al ricorso e l’accettazione, va dichiarato
estinto il giudizio, ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;
le spese di lite vanno compensate, così come richiesto dalle parti
P.q.m.
la Corte di cassazione, visto l’art. 391 c.p.c., dichiara estinto il
giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione

sottoscritto, la ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso,

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