Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30667 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 30/12/2011, (ud. 06/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30667

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.P., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MATURO GIUSEPPE, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.E.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 48/2008 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 04/04/2008 R.G.N. 30/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/12/2011 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ROMANO Giulio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte di Appello di Campobasso, con sentenza del 4.4.2008, in sede di riassunzione a seguito della pronunzia della Corte di Cassazione n. 27453/2006 – che aveva ritenuto la sanatoria della notifica irrituale effettuata all’appellata, per effetto della sua costituzione in giudizio – rigettava l’appello proposto da P. P. avverso la sentenza del Tribunale di Pescara, che aveva respinto il ricorso del predetto inteso all’accertamento della illegittimità del licenziamento intimatogli dalla ditta Rea Carni ed al riconoscimento della qualifica superiore di dissossatore, corrispondente al 5 livello di inquadramento del ccnl di categoria, ed al pagamento delle relative differenze retributive. Rilevava la Corte territoriale che non era stata raggiunta la prova dell’antefatto che il lavoratore aveva posto a base del denunciato intendimento discriminatorio a suo danno e che anche quello persecutorio fosse rimasto indimostrato, essendo emerso dall’istruttoria espletata che, all’interno dello stabilimento, era consuetudine fare svolgere funzioni varie ai dipendenti, rientrando il passaggio da un settore all’altro nella normalità dell’organizzazione dell’impresa. Inoltre, l’attività di pulizia cui era stato addetto il P. non era affatto secondaria nello stabilimento e l’attività di disossatore svolta per un limitato periodo non aveva consentito al ricorrente di acquisire il 5 livello, atteso che l’attività svolta era da considerarsi ripetitiva e di facile apprendimento. Alla stregua anche di tali rilievi, non poteva che ritenersi negligente il comportamento del lavoratore che si era rifiutato di procedere all’attività di pulizia ed anzi, accertata la natura organizzativa del suo spostamento, emergeva con evidenza la gravità della sua condotta, lesiva degli obblighi contrattuali, che era pienamente giustificativa del provvedimento espulsivo.

Per la cassazione di tale pronuncia ricorre il P., dolendosi della interpretazione delle prove operata dal giudice del gravame, della parificazione operata da quest’ultimo delle mansioni di pulizia a quelle di disossatore ed insistendo nella tesi dell’intento persecutorio da parte del datore di lavoro. Il predetto ha anche depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

La Ditta Rea Carni è rimasta intimata. La Corte ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Premesso che nella fattispecie va applicato l’art. 366 bis c.p.c., ratione temporis, trattandosi di ricorso avverso sentenza depositata in data successiva all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006 ed anteriore all’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009 (cfr. fra le altre Cass. 24-3-2010 n. 7119, Cass. 16-12-2009 n. 26364), osserva il Collegio che il ricorso risulta inammissibile per mancanza dei quesiti di diritto imposti dalla detta norma. L’art. 366 bis c.p.c, infatti, “nel prescrivere le modalità di formulazione dei motivi di ricorso in cassazione, comporta, ai fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso medesimo, una diversa valutazione da parte del giudice di legittimità a seconda che si sia in presenza dei motivi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4 ovvero del motivo previsto dal n. 5 della stessa disposizione. Nel primo caso ciascuna censura deve, all’esito della sua illustrazione, tradursi in un quesito di diritto, la cui enunciazione (e formalità espressiva) va funzionalizzata, come attestato dall’art. 384 cod. proc. civ., all’enunciazione del principio di diritto ovvero a “dicta” giurisprudenziali su questioni di diritto di particolare importanza, mentre, ove venga in rilievo il motivo di cui all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 (il cui oggetto riguarda il solo “iter” argomentativo della decisione impugnata), è richiesta una illustrazione che pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione” (v. Cass. 25-2-2009 n. 4556).

In particolare, il quesito di diritto, in sostanza, deve integrare (in base alla sola sua lettura) la sintesi logico-giuridica della questione specifica sollevata con il relativo motivo (cfr. Cass. 7-4- 2009 n. 8463) e “deve comprendere l’indicazione sia della “regola iuris” adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo. La mancanza anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile” (v.

Cass. 30-9-2008 n. 24339).

Pertanto, come è stato più volte affermato da questa Corte e va qui nuovamente enunciato ex art. 384 c.p.c., “è inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., il ricorso per cassazione nel quale l’illustrazione dei singoli motivi non sia accompagnata dalla formulazione di un esplicito quesito di diritto, tale da circoscrivere la pronuncia del giudice nei limiti di un accoglimento o un rigetto del quesito formulato dalla parte” (v. Cass. S.U. 26-3- 2007 n. 7258, Cass. 7-11-2007 n. 23153), non potendo, peraltro, il quesito stesso desumersi dal contenuto del motivo, “poichè in un sistema processuale, che già prevedeva la redazione del motivo con l’indicazione della violazione denunciata, la peculiarità del disposto di cui all’art. 366 bis c.p.c., consiste proprio nell’imposizione al patrocinante che redige il motivo, di una sintesi originale ed autosufficiente della violazione stessa, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto e, quindi, al migliore esercizio della funzione nomofilattica della Corte di legittimità” (v. Cass. 24-7-2008 n. 2040, cfr. Cass. S.U. 10-9-2009 n. 19444).

Orbene, nella fattispecie, il ricorrente non ha formulato alcun quesito ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., nè ha prospettato, sia pure in modo sintetico, le ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione.

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile e nulla va statuto sulle spese del presente giudizio, essendo la ditta rimasta intimata.

P.Q.M.

La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Nulla per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA