Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30666 del 27/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 27/11/2018, (ud. 04/10/2018, dep. 27/11/2018), n.30666

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11523-2018 proposto da:

A.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GOLAMETTO 4,

presso lo studio degli avvocati GIOVAMBATTISTA FERRIOLO, MARCO

ALUNNI e FERDINANDO EMILIO ABBATE, che la rappresentano e difendono;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. R.G. 6720/2012 della CORTE D’APPELLO di

PERUGIA, depositato il 2/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 4/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO

CARRATO.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La sig.ra A.C. ha proposto ricorso per cassazione – riferito ad un unico motivo – avverso il decreto n. 2972/2017 della Corte di appello di Perugia, con il quale veniva accolta la sua domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89/2001 ed il soccombente Ministero della Giustizia era condannato al pagamento dei compensi professionali nella misura di Euro 203,00, oltre accessori di legge.

Con il formulato motivo la ricorrente ha denunciato la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., art. 2233 c.c., comma 2, e dei parametri di liquidazione dei compensi giudiziali previsti dal D.M. n. 55 del 2014, sostenendo che la quantificazione di questi ultimi come disposta nell’impugnato decreto era stata computata al di sotto del minimo tabellare, poichè, pur applicando i parametri minimi ridotti del 50% per ogni singola voce da riconoscere (fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria e fase decisionale), il totale minimo da liquidare avrebbe dovuto essere corrispondente all’importo di Euro 354,00 (anzichè di Euro 203,00).

L’intimato Ministero della Giustizia ha depositato un mero atto di costituzione ai soli fini della partecipazione all’eventuale discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1.

Su proposta del relatore, il quale riteneva che il motivo potesse essere dichiarato manifestamente fondato, con la conseguente definibilità nelle forme dell’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio. Rileva il collegio che il motivo di ricorso è effettivamente fondato ma nei sensi di cui in appresso, pervenendosi al riconoscimento dei vantati compensi professionali relativi al giudizio definito con l’impugnato decreto in una misura comunque inferiore rispetto a quella pretesa con la censura in questione.

Infatti, se corrisponde al vero che l’importo complessivo di detti compensi come liquidato dalla Corte perugina risulta certamente inferiore al totale del minimo tabellare, è altresì vero che – avuto riguardo ai parametri tariffari contemplati dal D.M. n. 55 del 2014 ed applicando l’aumento massimo della riduzione dei singoli importi spettanti per ciascuna voce (ai sensi del citato D.M., art. 4, comma 1) – si perviene al riconoscimento della somma totale di Euro 286,00, così computata: Euro 67,50 per la fase di studio della controversia (a fronte di Euro 135,00 come importo previsto per intero); Euro 67,50 per la fase introduttiva del giudizio (a fronte di Euro 135,00 quale importo massimo ordinario); Euro 51,00 per la fase istruttoria (e non Euro 119,00, come richiesto dai ricorrenti, computando l’importo liquidato quale risultante per effetto della riduzione del 70% – applicabile per tale voce – rispetto alla somma ordinaria prevista in tabella di Euro 170,00); Euro 100,00 per la fase decisionale (a fronte di Euro 200,00 quale importo massimo tabellare). Pertanto, pur corrispondendo gli importi minimi liquidabili con riferimento alle voci relative allo studio della controversia, alla fase introduttiva e a quella decisionale a quelli richiesti dalla ricorrente, la somma imputabile al minimo per la fase istruttoria è stata invocata in misura eccedente rispetto a quella prevista per tabella.

In definitiva, il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione e, previa cassazione sul punto del decreto impugnato, la causa può essere decisa nel merito non essendo necessari ulteriori accertamenti, statuendo che il compenso complessivo dovuto per il giudi7io svoltosi dinanzi alla Corte di appello di Perugia va rideterminato in Euro 286,00 (fermi rimanendo gli accessori di legge già legittimamente riconosciuti con lo stesso provvedimento oggetto di ricorso e l’attribuzione di quanto liquidato in favore dei difensori antistatari).

In ragione dell’accoglimento solo in parte del ricorso e, quindi, della parziale soccombenza della ricorrente, le spese della presente fase vanno compensate per la metà, accollando la residua metà a carico del resistente Ministero della Giustizia ed in favore della stessa ricorrente, che si liquidano – nel loro importo definitivo – nella misura complessiva di Euro 322,50 (corrispondente alla metà di Euro 645,00 previsto in tabella, e cioè: Euro 120 per studio controversia, Euro 135 per introduzione del giudizio ed Euro 67,50 per la fase decisionale), oltre contributo forfettario al 15%, iva e cap nella misura e sulle voci come per legge, con attribuzione ai difensori antistatari.

PQM

La Corte accoglie, per quanto di ragione, il ricorso e, previa cassazione sul punto del decreto impugnato e decidendo nel merito, ridetermina il compenso dovuto, in favore della ricorrente, per il giucli7io svoltosi dinanzi alla Corte di appello di Perugia in complessivi Euro 286,00, fermo nel resto lo stesso provvedimento impugnato.

Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento della metà delle spese della presente fase di legittimità, liquidate, nel loro computo definitivo, in Euro 322,50, oltre contributo forfettario al 15%, iva e cap nella misura e sulle voci come per legge, con attribuzione ai difensori antistatari, dichiarando compensata tra le parti la residua metà.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della6-2 Sezione civile della Corte di cassazione, il 4 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2018

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