Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30665 del 27/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 27/11/2018, (ud. 04/10/2018, dep. 27/11/2018), n.30665

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11479-2018 proposto da:

M.F., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA VINCENZO PICARDI N. 4, presso lo studio dell’avvocato

CORRADO PASCASIO che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato FRANCO CAMPIONE;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DIFESA (OMISSIS), MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 6293/2017 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 7/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 4/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO

CARRATO.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

I signori indicati come ricorrenti in intestazione hanno proposto ricorso per cassazione avverso il decreto recante n. cronol. 6293/2017 (del 7 novembre 2017), con il quale era stato dichiarato inammissibile il ricorso dagli stessi formulato ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 2, per difetto di notifica al Ministero dell’Economia e delle Finanze, da considerarsi legittimato passivo ex lege.

Con l’unico motivo avanzato i ricorrenti hanno dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 4, in ordine alla mancata possibilità di rinnovazione degli atti in caso di omessa notifica del ricorso introduttivo per il riconoscimento dell’equa riparazione a causa dell’irragionevole durata di un giudizio. In subordine hanno sollevato anche eccezione di illegittimità costituzionale delle stessa disposizione normativa assumendone il contrasto con CEDU, art. 6, comma 1, per il tramite dell’art. 117 Cost., comma 1.

Gli intimati Ministero della Giustizia e Ministero della Difesa non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Su proposta del relatore, il quale riteneva che il motivo di ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme dell’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio. Rileva il collegio che, effettivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in conformità alla suddetta proposta.

Infatti, occorre rilevare che – indipendentemente dalla valutazione di fondatezza o meno del proposto motivo circa la contestata dichiarazione di inammissibilità della domanda per irritualità della notificazione alla P.A. da considerarsi effettivamente legittimata passivamente – con la dedotta censura non sono state confutate le altre due autonome “rationes decidendi” poste a fondamento della motivazione del decreto impugnato (cfr. pag. 3, punti 3 e 3.1.), ovvero quelle relative alla (comunque) ritenuta improponibilità del ricorso definito e alla ravvisata carenza di necessaria allegazione da parte dei ricorrenti.

Pertanto, nella fattispecie, deve trovare applicazione il principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui, ove il provvedimento impugnato con ricorso per cassazione sia sorretto da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l’annullamento del provvedimento oggetto di ricorso in sede di legittimità (v., ex plurimis, Cass. n. 2108/2012; Cass. n. 9752/2017 e Cass. n. 11493/2018).

E ciò è quanto si è venuto a verificare nella fattispecie, nella quale i ricorrenti hanno censurato soltanto la principale ragione di rigetto adottata con il decreto impugnato (attinente alla questione dell’individuazione della P.A. effettivamente legittimata passiva) ma non anche le altre due – come sopra indicate – autonome ragioni di reiezione (in ogni caso) della domanda di equa riparazione.

Da tanto non può che derivare la dichiarazione di inammissibilità del ricorso (rimanendo, ovviamente, superata anche l’esaminabilità dell’eccezione di incostituzionalità sollevata).

Non vi è luogo a provvedere sulle spese della presente fase di legittimità non avendo i Ministeri intimati svolto alcuna attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della6-2 Sezione civile della Corte di cassazione, il 4 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2018

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