Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30665 del 21/12/2017


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 30665 Anno 2017
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: GRAZIOSI CHIARA

ORDINANZA

sul ricorso 21764-2014 proposto da:
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA in persona del Dott.
GIANMARIO GATTA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA ANTONIO BERTOLONI 55, presso lo studio
dell’avvocato CRISTIANO CASTROGIOVANNI, che la
rappresenta e difende giusta procura speciale a
margine del ricorso;
– ricorrente 2017
2115

contro
BANCA SELLA SPA in persona del Vice Presidente FRANCO
SELLA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TIBULLO
20, presso lo studio dell’avvocato VALERIO CELESTI,
che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

Data pubblicazione: 21/12/2017

CARLO BOCCACINO giusta procura speciale in calce al
controricorso;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 353/2014 della CORTE D’APPELLO
di TORINO, depositata il 20/02/2014;

consiglio del 08/11/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA
GRAZIOSI;

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udita la relazione della causa svolta nella camera di

21764/2014

Rilevato che:

Con atto di citazione notificato il 17 maggio 2010 Fondiaria Sai S.p.A. conveniva davanti al
Tribunale di Biella Banca Sella S.p.A., chiedendone la condanna a risarcirle il danno derivato
dal suo pagamento di un assegno di traenza di C 44.000, non trasferibile, a soggetto diverso.
La convenuta resisteva, eccependo pure il concorso di colpa attoreo per invio dell’assegno
mediante posta ordinaria.

negligente la condotta di Banca Sella per non corretta identificazione del cliente in osservanza
della circolare ABI.
Banca Sella proponeva appello, cui controparte resisteva; la Corte d’appello di Torino, con
sentenza del 7 gennaio-20 febbraio 2014, accoglieva parzialmente il gravame, ritenendo la
appellante responsabile al 50% per negligenza nella identificazione di chi aveva presentato
l’assegno, e responsabile al 50% ex articolo 1227, secondo comma, c.c. l’appellata, per non
avere evitato il danno
s”-Rstatro

chiedendo il clibbequestro della somma che era stata assoggettata à

preventivo penale e per avere specifto l’assegno a rnezLo di posta ordinaria,

La compagnia assicurativa, ora UnipolSai S.p.A., ha proposto ricorso, articolato in tre motivi,
illustrati pure in memoria; si è difesa con controricorso Banca Sella.

Considerato che:
1.1 II primo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione e falsa
applicazione degli articoli 43, secondo comma, e 34 r.d. 21 dicembre 1933 n. 1736 (c.d.legge
assegni), nonché, ex articolo 360, primo comma, n. 5, omesso esame di più fatti discussi e
decisivi.
Osserva la ricorrente che il giudice d’appello l’ha ritenuta corresponsabile per non avere chiesto
di dissequestrare la somma portata dall’assegno trafugato, somma accreditata sul conto
corrente dell’apparente beneficiario e bloccata però dalla banca trattaria, cioè Banca Sella. In
questo modo il giudice avrebbe violato l’articolo 43, secondo comma, r.d. 21 dicembre 1933 n.
1736, il quale prevede che “colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal
prenditore o dal banchiere giratario per l’incasso risponde del pagamento”, stabilendo così una
responsabilità individuale ed esclusiva; e soltanto Banca Sella ha immesso l’importo nel circuito
di pagamento, con relativa estinzione della provvista di Fondiaria, così danneggiando
quest’ultima, che dovette emettere un altro titolo a favore degli aventi diritto.
Il giudice d’appello avrebbe violato altresì l’articolo 34 r.d. 21 dicembre 1933 n. 1736, per cui
la presentazione di un assegno ad una stanza di compensazione equivale alla presentazione
per il pagamento: mediante la presentazione alla stanza di compensazione avviene dunque la
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Con sentenza del 30 novembre 2011 il Tribunale accoglieva la domanda risarcitoria, ritenendo

decurtazione della provvista, che non avviene invece quando l’importo è messo a disposizione
del prenditore sul conto corrente, onde il giudice d’appello avrebbe errato anche sotto questo
profilo nel ritenere sussistente una corresponsabilità.
Vengono poi riportati due passi estrapolati dalle testimonianze di Gianluca Castagna e Marco
Luca Aina, da cui deriverebbe che fu “illogico e apodittico” ritenere che vi fosse un concorso
della Fondiaria nella causazione dell’evento dannoso.

1.2.1 Invero – si osserva in primo luogo – l’articolo 43, secondo comma, legge assegni, regola
gli effetti del pagamento da parte della banca a persona diversa dal prenditore o dal banchiere
giratario per l’incasso di un assegno non trasferibile (v. da ultimo su tale tematica Cass. sez. 63, ord. 21 febbraio 2017 n. 4381, Cass. sez. 1, 4 agosto 2016 n. 16332, Cass. sez. 1, 19 luglio
2016 n. 14777, Cass. sez. 1, 22 febbraio 2016 n. 3405, Cass. sez. 1, il 6 gennaio 2016 n.
1377; e cfr. altresì S.U. 26 giugno 2007 n. 14712): attestandosi pertanto sulla responsabilità
di chi paga l’assegno in modo erroneo, ovvero a soggetti non legittimati a ricevere il
pagamento, non osta all’applicazione della norma generale di cui all’articolo 1227, secondo
comma, c.c., nell’ipotesi in cui sussistano condotte causalmente concorrenti rispetto alla
conseguenza dannosa dell’erroneo pagamento.
1.2.2 L’articolo 34 I. assegni, poi, individua quando avviene il pagamento nel senso di
decurtazione della provvista, ma neppure questo esclude, quanto al danno, l’applicabilità
dell’articolo 1227, secondo comma, c.c.: anche qui le norme si collocano su due piani diversi,
la prima identificando il pagamento, che, se effettuato erroneamente, costituisce
comportamento dannoso, laddove l’articolo 1227 disciplina i limiti di risarcimento
dell’eventuale danno. Peraltro, l’invocazione dell’articolo 34 da parte della ricorrente integra
una – inammissibile in quanto tale – questione nuova, giacché dalla premessa descrittiva della
vicenda processuale presente nel ricorso emerge sett-~-che Fondiaria si era difesa soltanto in
riferimento all’articolo 43, secondo comma, 691~5 (pagina 4 del ricorso).
1.2.3 La parte finale del motivo, poi, in quanto argomentata direttamente su alcuni passi
estrapolati dalle dichiarazioni di due testimoni, concerne una valutazione di merito ed è
pertanto inammissibile.
2.1 Il secondo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione e falsa
applicazione dell’articolo 1227, secondo comma, c.c., nonché, ex articolo 360, primo comma,
n. 5, omesso esame di più fatti discussi e decisivi.
Rileva la ricorrente che il giudice d’appello ha ritenuto sussistente un suo concorso colposo
nella causazione del danno per l’omessa richiesta del dissequestro, e non quindi sulla base
d’una condotta autonomamente idonea a cagionare il danno. Ammesso comunque che la cortr
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Il motivo non è fondato.

territoriale abbia applicato l’articolo 1227, secondo comma, c.c. per condotta omissiva
dell’attuale ricorrente – che non avrebbe evitato le conseguenze pregiudizievoli del già
avvenuto (per negligenza di Banca Sella) evento dannoso – la corte non avrebbe tuttavia
seguito la giurisprudenza di legittimità, per cui l’articolo 1227, secondo comma, c.c. esige
un’attività di risultato certo, che non può essere integrata dall’esercizio di un’azione giudiziaria;
e l’iniziativa di chiedere il dissequestro sarebbe stata un’attività gravosa diretta ad avviare un
procedimento giudiziario. Inoltre Fondiaria non ne avrebbe avuto interesse – e quindi non
sarebbe stata legittimata a proporlo – trattandosi di somme sequestrate su istanza di terzi, cioè

rigettata, perché il procedimento penale era ancora in fase di indagini. D’altronde la ricorrente
non sarebbe mai stata informata del sequestro, asserto che viene poi corredato con un ampio
richiamo di documenti (a pagine 12-15 del ricorso). Non sarebbe, inoltre, veritiero (e anche
questo viene supportato da un richiamo documentale) che Fondiaria non abbia chiesto il
riaccredito delle somme bloccate. Risulterebbe, in conclusione, accertato che Banca Sella non
l’avrebbe mai informata né del sequestro né della successiva confluenza della somma nel
Fondo Unico Giustizia.
2.2 n motivo non presenta consistenza. Esso infatti è in buona parte intessuto di argomenti
fattuali, a partire già dal primo rilievo sull’essere l’omessa richiesta di dissequestro condotta
irrilevante nella causazione del danno. Non è peraltro pertinente la giurisprudenza richiamata
relativa all’esercizio di azioni giudiziarie come non rientrante nel dovere di correttezza imposto
al danneggiato dall’articolo 1227, secondo comma, c.c. perché gravoso e comportante rischi e
spese: viene invocata Cass. sez. 3, 27 giugno 2007 n. 14853, che attiene alla vera propria
introduzione di un processo, e si innesta su giurisprudenza relativa all’esercizio di azioni di
cognizione o esecutive (Cass. sez. 3, 29 settembre 2005 n. 19139 e Cass. sez. 3, 31 luglio
2002 n. 11364). Una comparabile gravosità non può infatti riscontrarsi nel caso di specie, in
cui si tratta di una mera istanza di dissequestro, che avrebbe dato luogo semplicemente ad un
incidente interno di un procedimento giudiziario già in atto. Né può sostenersi che il sequestro
de quo sia stato disposto su istanza di Banca Sella: trattandosi di cautela penale, può essere
disposta esclusivamente su istanza del pubblico ministero, da Banca Sella potendo provenire
soltanto una denuncia-querela come quella che ha originato, nella vicenda, le indagini penali.
Che poi l’istanza di dissequestro potesse essere rigettata è, d’altronde, una mera ipotesi: la
corte territoriale, come già si anticipava, valutando quella che definisce la dimostrata “inattività
di Fondiaria Sai” per omessa richiesta di dissequestro (motivazione della sentenza impugnata,
pagine 11-12), opera, a ben guardare, una valutazione fattuale sulla condotta di Fondiaria, che
giunge appunto a ritenere inerzia e perciò riconduce all’articolo 1227, secondo comma c.c. E il
motivo conferma la sua natura prevalentemente fattuale laddove, riportando ben tre pagine di
documenti, adduce che Fondiaria non aveva mai saputo del sequestro; la stessa natura investe

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di Banca Sella, su conto corrente di Banca Sella; l’istanza per di più avrebbe potuto essere

altresì l’ulteriore affermazione di mancata conoscenza, da parte dell’attuale ricorrente, della
destinazione della somma al Fondo Unico Giustizia.
Irrilevante risulta infine l’argomento relativo alla istanza di riaccredito, poiché il giudice
d’appello ha fondato, invece, l’applicazione dell’articolo 1227, secondo comma, c.c. sull’omessa
istanza di dissequestro, come si comprende dalla complessiva argomentazione motivazionale,
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anche se ad un certo punto seatiPtitt~e menziona il riaccredito (a pagina 12 della
motivazione infatti è scritto: “può ritenersi raggiunta la piena prova della inerzia di Fondiaria

richiesto a favore dell’avente diritto”: ma è ovvio che al giudice penale Fondiaria non avrebbe
mai potuto chiedere un riaccredito, bensì un dissequestro).
3.1 II terzo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa
applicazione dell’articolo 83 d.p.r. 29 marzo 1973 n. 156 (Codice Postale) nonché, ex articolo
360, primo comma, n. 5, c.p.c., omesso esame di più fatti discussi e decisivi.
La corte territoriale ha ritenuto corresponsabile Fondiaria anche per essersi avvalsa nella
spedizione dell’assegno della posta ordinaria, pur avendo subito a partire dal 2000
trafugamenti di assegni. Ma l’articolo 83 del Codice Postale vieta di includere nelle
corrispondenze ordinarie denaro, oggetti preziosi e carte di valore esigibili al portatore: ne
deduce la ricorrente che la corte avrebbe interpretato erroneamente detta norma, pur avendo
riconosciuto che questa concerne soltanto il rapporto tra Ente Postale ed utenti, e che
l’assegno non figura nell’elenco indicato. Il suo ragionamento che si tratti comunque di un
canone per valutare la diligenza del mittente sarebbe erroneo, sia perché Fondiaria non aveva
emesso materialmente l’assegno di traenza, bensì costituito la provvista a Banca Sai che lo
aveva poi emesso e spedito mediante posta ordinaria, sia perché l’assegno di traenza è cosa
diversa dalle carte di valore esigibili al portatore. E la stessa giurisprudenza di legittimita
riconosciuto che la norma concerne il rapporto tra Poste e utenti.
3.2.1 Questo motivo in realtà non confuta in modo adeguatamente pertinente il ragionamento
del giudice d’appello, che ha espressamente riconosciuto l’incidenza normativa limitata al
rapporto tra Poste e utenti dell’articolo 83, ma ha considerato quest’ultimo, altrettanto
espressamente, come un mero parametro sulla diligenza del mittente nei rapporti tra altri
soggetti (motivazione della sentenza impugnata, pagina 12: “è vero che come sottolineato
dalla Suprema Corte (Cass. 7618/10) tale norma attiene ai rapporti fra Ente Postale ed utenti,
al fine di prevenire condotte e comportamenti fonte di responsabilità per le parti del rapporto
stesso, ma è altresì vero che a parere della Corte nei rapporti tra gli altri soggetti tale norma
può costituire uno dei principi al fine di valutare la diligenza del mittente. Nè è condivisibile
l’assunto secondo cui l’asseddi traenza non è ricompreso in tale norma, considerato che
l’assegno di traenza può in base ad un’interpretazione analogica della normativa essere
equiparato alle carte di valore esigibili al portatore” – corretto è, in effetti, sull’ambito di
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Sai nel richiedere il riaccredito delle somme, atteso che il sequestro preventivo era stato

applicazione della norma il richiamo di Cass. sez. 3, 30 marzo 2010 n. 7618, il cui
insegnamento è stato da ultimo ribadito da Cass. sez. 6-1, 4 novembre 2014 n. 23460 -).
La ricorrente stessa, peraltro, come si è visto giunge poi ad ammettere questa utilizzazione
della corte territoriale della norma come canone per valutare la diligenza del mittente; ma
nelle sue argomentazioni ritorna in seguito a valutare la norma come tale, e non, invece, come
un generale criterio di diligenza, fondando questa esclusione sulla natura dell’assegno di
traenza, che nega essere identico alle carte di valore esigibili al portatore; sotto quest’ultimo

rapporta l’assegno di traenza alle carte di valore suddette sulla base di una espressa
interpretazione analogica. In sintesi, come in limine si anticipava, questa parte del motivo non
confuta in modo centrato e specifico il reale contenuto della decisione.
3.2.2 Peraltro, come si è visto, la ricorrente adduce pure di non avere essa stessa spedito
l’assegno, perché questo sarebbe stato spedito da un altro soggetto, Banca Sai S.p.A.
Nella premessa descrittiva della vicenda processuale offerta nel ricorso, laddove illustra il
contenuto dell’atto di citazione, su questo aspetto Fondiaria sorvola, affermando soltanto di
aver “fatto emettere” l’assegno di traenza (ricorso, pagina 2); e in seguito riconosce (ricorso,
pagina 3) che la convenuta aveva eccepito il suo concorso di colpa sia per il dissequestro sia
per “aver consentito” che l’assegno fosse spedito a mezzo di posta ordinaria. La corte
territoriale, d’altronde, ha rilevato (motivazione della sentenza impugnata, pagina 4) che nel
terzo motivo d’appello, sempre a proposito della corresponsabilità, si era evidenziato che
“Fondiaria Sai e Banca Sai negligentemente avevano inviato l’assegno a mezzo di posta
ordinaria, con la conseguenza che doveva ravvisarsi una loro responsabilità”. Da tutto ciò si
deve dedurre che la corte ha implicitamente ritenuto che sia stata Fondiaria a scegliere (o
comunque a concordare) le modalità di invio, per quanto questo sia stato materialmente
effettuato da chi per essa emise l’assegno; e la questione di una discrasia tra la volontà di
Fondiaria e la condotta di Banca Sai di cui si è servita, e quindi evidentemente sua mandataria,
diventa così un’ulteriore fatto nuovo che la ricorrente inammissibilmente inserisce nel ricorso.
Anche quest’ultimo motivo deve pertanto essere disatteso.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente alla
rifusione a controparte delle spese processuali, liquidate come da dispositivo. Sussistono ex
articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012 i presupposti per il versamento da parte del
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.

P.Q.M.
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profilo, peraltro, omette di considerare che, nel passo appena trascritto, la corte territoriale

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere a controparte le spese processuali,
liquidate in un totale di C 8200, oltre a C 200 per gli esborsi, al 15°h per spese generali e agli
accessori di legge.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso

articolo 13.

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