Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30663 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 30/12/2011, (ud. 25/10/2011, dep. 30/12/2011), n.30663

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

G.PISANELLI 4, presso lo studio dell’avvocato CASCARANO ANNA, che lo

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, PREDEN SERGIO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7103/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 7/1/2008 r.g.n. 8112/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/10/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI;

udito l’Avvocato CASCARANO ANNA;

udito l’Avvocato RICCI MAURO per delega ALESSANDRO RICCIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per l’inammissibilità o in

subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’INPS proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 6.10.2005 con la quale il detto Istituto era stato condannato al pagamento in favore di A.G. della somma di Euro 19.576,04 per ratei arretrati dell’assegno di invalidità, riconosciuti in suo favore con sentenza del Tribunale di Roma n. 9522/2001.

La Corte territoriale, in parziale riforma della gravata sentenza, condannava l’INPS al pagamento della minor somma indicata in sentenza in quanto per il periodo 2002-2005, successivo alla sentenza del 2001, vi era stato il superamento del previsto limite reddituale e si doveva ritenere che l’accertamento effettuato dal Giudice di prime cure fosse limitato alla data della sentenza.

Circa l’eccezione di inammissiblità dell’appello la notifica della sentenza non era stata effettuata presso il procuratore costituito in primo grado e quindi non operavano i termini ridotti per l’impugnazione.

Per la cassazione della sentenza ricorre l’ A. con due motivi; resiste l’INPS con controricorso, che ha anche depositato memoria difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si allega il difetto di motivazione, nonchè la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c.; l’INPS non aveva fatto valere la limitazione del giudicato tempestivamente.

Il motivo è inammissibile in quanto allega chiaramente una violazione di diritto, ma non correda il motivo con il previsto quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c. (applicabile ratione temporis) (c.f.r. cass. n, 4146/2011, cass. 1310/2010, n. 4329/2010, giurisprudenza cui questo Collegio ritiene di aderire stante il tenore insuperabile della norma).

Si è dedotto anche sul punto una insufficiente motivazione, ma anche ad ammettere l’ammissibilità di questo profilo, il motivo non è comunque corredato dalla prevista sintesi riassuntiva stabilita nella seconda parte dell’art. 366 bis c.p.c..

Con il secondo motivo si deduce l’insufficiente motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo del giudizio. Non si era tenuta in considerazione l’intenzione del notificante di far operare, con la notifica, il termine breve per l’impugnazione, nè la realizzazione dello scopo della notifica che era quella di portare a conoscenza di controparte la pubblicazione della sentenza . Era stata notificata la sentenza in forma esecutiva unitamente al precetto.

Anche in ordine a tale secondo motivo va fatto il discorso di cui sopra. Il motivo descrive pretese violazioni chiaramente di ordine procedurale o violazione di norme e non pone, quindi, alcuna genuina questione in ordine alla dedotta carenza di motivazione. In ogni caso non solo manca un quesito di diritto, ma il motivo non è comunque corredato dalla prevista sintesi riassuntiva stabilita nella seconda parte dell’art. 366 bis c.p.c..

Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile. La parte ricorrente va condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate come al dispositivo.

PQM

La Corte:

Dichiara inammissibile il ricorso, Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in esborsi ed in Euro 2.500,00 oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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