Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30663 del 21/12/2017


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 30663 Anno 2017
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: PELLECCHIA ANTONELLA

ORDINANZA

sul ricorso 25591-2014 proposto da:
SANFILIPPO ANGELO, SANFILIPPO SIMONA, elettivamente
domiciliati in ROMA, V.APPIA NUOVA 543, presso lo
studio dell’avvocato RITA RUSCITTI, rappresentati e
difesi dall’avvocato GIOVANNI SALVAGGIO giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrenti contro

BANCA MONTE PASCHI SIENA SPA , in persona del Dott.
BERNARDO MEDINA, in qualità di Responsabile Ufficio
Credito, considerata domiciliata ex lege in ROMA,
presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE DI

Data pubblicazione: 21/12/2017

MICELI giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente

avverso

la

sentenza n.

1536/2013 della

CORTE

D’APPELLO di PALERMO, depositata il 14/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del

04/10/2017

dal

Dott.

ANTONELLA PELLECCHIA;

Consigliere

2

Rilevato che:
In data 18 gennaio 2011 il Tribunale di Agrigento, Sezione distaccata di
Canicattì, provvedeva con sentenza sull’opposizione proposta dalla
Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. avverso il decreto ingiuntivo per
il pagamento di euro 357.511,40 emesso dal medesimo Giudice nei
confronti dell’opponente su ricorso del sig Vincenzo Piraino, quale

L’organo adito accoglieva l’opposizione, revocava il decreto e
condannava la Banca al pagamento in favore del Piraino solo per la
somma di euro 25.035,78 e non anche per la maggior somma richiesta,
in quanto dalle risultanze probatorie richiamate in motivazione,
comprese le conclusioni cui giungeva il CTU, emergeva l’anomalia di
alcuni versamenti, che come tale non poteva essere titolo di credito.
Difatti il CTU affermava che in data 28 ottobre 2005 la Piraino aveva
creato un libretto nominativo intestato al padre con tre versamenti (di C
35,38, C 25.000 ed C 330.927) tutti avvenuti nella stessa giornata. Di
questi versamenti solo quello di C 25.000 era giustificabile. Quanto
invece al versamento della somma di C 330.927, risultava depositata nel
libretto in un orario in cui la banca era chiusa tramite una operazione
stornata dalla Piraino. Tale circostanza era indicativa dell’anomalia
dell’operazione di versamento fatta nel libretto, che come tale non
poteva essere titolo di credito.
Con l’atto di opposizione la Banca contestava infatti la veridicità della
scrittura contabile e dunque della pretesa creditoria ivi riportata, nella
specie un libretto di risparmio nominativo per la somma di euro
355.962,38 e un residuo di c/c pari ad euro 1.549,02, redatta dalla sig.ra
Piraino Nicoletta, quale dipendente dell’opponente, nonché figlia del
Piraino Vincenzo e cointestataria del medesimo libretto, nel più ampio
contesto di un’anomala attività svolta da quest’ultima, che produceva
altresì ingenti danni alla Banca stessa.
3

creditore dell’anzidetta somma depositata presso l’istituto di credito.

Il Piraino Vincenzo resistente nel predetto giudizio di opposizione
richiedeva inoltre che l’Organo giudicante condannasse ex art. 2049 cc
la Banca per il comportamento lesivo del dipendente, nella specie della
Piraino Nicoletta ai danni del padre. Al riguardo il Giudice riteneva di
non poter esaminare la predetta domanda in quando domanda nuova,
non presentata in sede di ricorso monitorio.

decedeva, ma ciò non veniva né dichiarato in udienza nè comunicato
alla controparte.
Avverso la suddetta pronuncia proponeva impugnazione in grado
d’appello con atto del 3 marzo 2012, per procura già conferita dal
Piraino Vincenzo all’avvocato Giuseppe Giardina nel precedente grado
di giudizio. Intervenivano, successivamente, gli eredi Angelo e Simona
Sanfilippo per la prosecuzione del giudizio in appello ratificando la
precedente condotta difensiva del Giardina.
Si costituiva la Banca eccependo preliminarmente l’inammissibilità del
proposto gravame per difetto di rappresentanza processuale in capo al
difensore, contestando l’esistenza della procura alle liti per il giudizio in
corso.

2. La Corte d’Appello di Palermo con sentenza n. 1536 del 26 aprile
2013 rigettava il ricorso ritenendo fondata l’eccezione di inammissibilità
proposta dalla controparte sull’assunto che non è invocabile il principio
di ultrattività del mandato in relazione al giudizio di impugnazione
proposto in caso di morte del rappresentato verificatasi nel precedente
grado di giudizio, non essendo più riferibile al

de euius

il diritto di

impugnazione bensì agli eredi. Inoltre non veniva riconosciuta efficacia
sanante all’intervento proposto in questo grado dai Sanfilippo, non
ammettendosi la possibilità di intervento in un processo nullo.

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Il Piraino subito dopo l’instaurazione del giudizio di primo grado

3. Avverso tale pronunzia Angelo e Simona San filippo, quali eredi del
Piraino Vincenzo, propongono ricorso per cassazione sulla base di 7
motivi, illustrati da memoria.
3.1. Resiste con controricorso la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.
Considerato che:
4. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la “Violazione dell’art.

c.p.c. e 1399 c.c. e per omessa motivazione circa un fatto controverso e
decisivo per il giudizio”
Censurano la sentenza della Corte territoriale sia nella parte in cui ha
dichiarato l’inammissibilità dell’appello principale per difetto di
rappresentanza processuale in capo all’avv. Giuseppe Giardina per
inesistenza della procura, perché non poteva trovare applicazione il
principio dell’ultrattività del mandato per le fasi o gradi successivi
all’evento morte, sia nella parte in cui ha ritenuto che non poteva avere
efficacia sanante l’intervento proposto, nel grado di appello, dagli eredi
Sanfilippo non essendo possibile intervenire in un processo nullo.
Il motivo è fondato.
In caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di
procuratore, l’omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento
ad opera di quest’ultimo comporta, giusta la regola dell’ultrattività del
mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come
se l’evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la
posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed
al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle
successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla
proposizione dell’impugnazione. Tale posizione è suscettibile di
modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano gli
eredi della parte defunta o il rappresentante legale di quella divenuta
incapace, ovvero se il suo procuratore, già munito di procura alla lite
5

360 c.p.c. lettera 3) 4) 5) per violazione degli artt. 83, 111, 125, 310, 328

valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza, o
notifichi alle altre parti, l’evento, o se, rimasta la medesima parte
contumace, esso sia documentato dall’altra parte o notificato o
certificato dall’ufficiale giudiziario ex art. 300, quarto comma, cod. proc.
civ. (Cass. S.U. n. 15295/2014; Cass. n. 710/2016; Cass. n.
15295/2016). Tale principio espresso da questa Corte a Sezioni Unite

è fondata la pronuncia della Corte territoriale.
Ora, in tema di effetti del mutamento di una consolidata interpretazione
del giudice della nomofiliachia di una norma processuale (cd.
overruling”), deve trovare applicazione il principio costituzionale del
giusto processo. Pertanto nel caso di specie l’operato dell’avvocato
difensore del

de cuius,

che ha proposto impugnazione avvalendosi del

mandato precedentemente rilasciatogli dal defunto, cui sono succeduti
gli eredi che nel corso del processo si sono costituiti ratificando l’attività
difensiva esperita, è in linea con i principi espressi da questa Corte.

5. La sentenza impugnata, pertanto, va cassata con rinvio alla Corte di
Appello di Palermo in diversa composizione che dovrà decidere sui
motivi di appello non esaminati perché ritenuti assorbiti dalla
inammissibilità del ricorso per inidoneità della procura. Spese al giudice
del rinvio.

P.Q.M.
la Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di
Palermo in diversa composizione anche per le spese del giudizio di
cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza

ha modificato il precedente orientamento giurisprudenziale sul quale si

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