Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30662 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 30/12/2011, (ud. 25/10/2011, dep. 30/12/2011), n.30662

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MITTONI ENRICO,

MERCANTI VALERIO, LANZETTA ELISABETTA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

D.C., + ALTRI OMESSI

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ISONZO N. 42 PAL. A,

presso lo studio dell’avvocato DI GREGORIO LUCA, rappresentati e

difesi dall’avvocato TORNAMBE’ PATRIZIA, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 446/2007 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 17/05/2007 r.g.n. 1576/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/10/2011 dal Consigliere Dott. GABRIELLA COLETTI DE CESARE;

udito l’Avvocato LANZETTA ELISABETTA;

udito l’Avvocato TORNAMBE’ PATRIZIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

B.F., unitamente agli altri odierni resistenti, tutti dipendenti dell’INPS. avevano chiesto e ottenuto, in virtù del regime di cumulo consentito dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 185, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale – con riduzione dell’orario di lavoro, per alcuni del 33% e per altri del 25% – e la contestuale liquidazione della pensione di anzianità. Lamentando che l’INPS aveva ridotto il trattamento pensionistico – da cumularsi con la retribuzione part time – del 67% per i primi e del 75% per i secondi, chiedevano al Tribunale del lavoro di Milano l’accertamento del loro diritto alla liquidazione della pensione di anzianità in misura non inferiore al limite imposto per legge (L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 185), pari al 50% dell’importo complessivo della pensione medesima, con condanna dell’Istituto previdenziale al pagamento delle differenze a quale titolo maturate.

Il giudice adito accoglieva la domanda, in considerazione della espressa estensione dell’art. 1, comma 185 ai dipendenti pubblici operata dal successivo della L. n. 662 del 1996, comma 187.

L’INPS proponeva appello che è stato respinto dalla Corte d’appello di Milano con la sentenza indicata in epigrafe essenzialmente in base alle seguenti considerazioni. La L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 185, della norma estesa al personale delle amministrazioni pubbliche dal successivo comma 187 – consente ai dipendenti di imprese private – in deroga al regime di non cumulabilità di cui al comma 189 – di cumulare la pensione di anzianità con il passaggio a un rapporto di lavoro a tempo parziale; per tali dipendenti è prevista una riduzione dell’importo della pensione inversamente proporzionale alla riduzione dell’orario di lavoro ma che, comunque, non può essere superiore al 50% della pensione stessa; il decreto del Ministro per la funzione pubblica n. 331/1997 – emanato, in attuazione del comma 187, per definire i criteri e le modalità di applicazione ai lavoratori pubblici di quanto disposto dal comma 185 – non contiene un’analoga previsione, ma dal suo silenzio non può argomentarsi – come, invece, sostenuto dall’INPS – l’esistenza di una deroga alla regola stabilita dal comma 185 per i lavoratori del settore privato e relativa alla intangibilità della pensione nell’importo minimo del 50%, essendo il D.M. n. 331 del 1997 un mero regolamento di attuazione, insuscettibile, come tale, di contenere disposizioni in contrasto con il dettato legislativo al quale da esecuzione.

L’INPS chiede la cassazione di questa sentenza con ricorso fondato su un unico motivo.

Resistono i lavoratori con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Nell’unico motivo l’INPS deduce violazione ed erronea interpretazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 185 e 187, in una con vizio di motivazione. Censura la sentenza impugnata per aver interpretato il comma 185 come affermativo – per i lavoratori che usufruiscono della facoltà (prevista dalla suddetta disposizione normativa) di acquisire la pensione di anzianità, trasformando il rapporto di lavoro in rapporto a tempo parziale – di una garanzia di intangibilità della pensione nell’importo minimo del 50%. In realtà, prosegue l’INPS, la norma di legge in questione non contiene affatto una simile previsione – riferendosi l’espressione “..riduzione comunque non superiore al 50%…”, nella stessa contenuta, non già all’importo della pensione, bensì all’orario di lavoro, come, peraltro, è espressamente previsto nel D.M. n. 331 del 1997, secondo cui “..la prestazione a tempo parziale …è fissata in misura non inferiore al 50% dell’orario pieno”.

2. Preliminarmente vanno esaminate le eccezioni di inammissibilità del ricorso, formulate dai controricorrenti ai sensi degli artt. 366 e 366 bis c.p.c., e con cui si deduce, per un verso, che, in questa sede, l’INPS ha completamente mutato la propria impostazione difensiva, avendo sostenuto nei giudizi di merito, che la L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 185 stabilisce l’intangibilità del 50% della pensione; e, sotto altro profilo, che nel motivo di ricorso non sono individuate le statuizioni della Corte di merito sottoposte a censura.

3. Entrambe le eccezioni sono prive di fondamento, posto che, all’evidenza, il ricorso censura la statuizione della Corte territoriale che ha interpretato la L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 185 come impositivo della regola della intangibilità, nella misura del 50% della pensione da liquidare ai dipendenti che abbiano optato per la trasformazione del rapporto da tempo pieno a part-time;

prospetta, quindi, una questione di diritto che, pur se non dibattuta nelle precedenti fasi di merito, è per certo deducibile in questa sede, non richiedendo nuovi accertamenti o apprezzamenti di fatto, nè implicando una modificazione dei termini della controversia attraverso la riconsiderazione degli aspetti fattuali della vertenza già valutati dai giudici del merito (cfr. Cass. n. 20005 del 2005;

n. 9812 del 2002, n. 3881 del 2000, n. 13256 del 1999, n. 6356 del 1996).

4. Tanto precisato osserva la Corte che il ricorso dell’INPS merita accoglimento per le seguenti considerazioni.

5. la L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 185 in deroga al regime di non cumulabilità di cui al successivo comma 189, ha previsto per i lavoratori privati in possesso dei requisiti di età e di contribuzione indicati nella tabella B allegata alla L. n. 335 del 1995 per l’accesso al pensionamento di anzianità, l’eccezionale – all’epoca – facoltà di acquisire il trattamento di pensione trasformando il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e cumulando i benefici economici di quest’ultimo rapporto con il trattamento di pensione acquisito.

6. La disposizione di legge in esame stabilisce i criteri di cumulabilità come segue “.. l’importo della pensione è ridotto in misura inversamente proporzionale alla riduzione dell’orario normale di lavoro, riduzione comunque non superiore al 50%. La somma della pensione e della retribuzione non può in ogni caso superare l’ammontare della retribuzione spettante al lavoratore che, a parità di altre condizioni, presta la sua opera a tempo pieno”.

7. Il successivo comma 187 dello stesso art. 1 estende il beneficio del cumulo al personale delle amministrazioni pubbliche di cui al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 1, comma 2, demandando a un decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, l’emanazione delle norme regolamentari necessarie per la definizione dei criteri e delle modalità applicative di quanto disposto al comma 185.

8. A tale disposizione di legge è stata data attuazione con l’adozione del D.M. 29 luglio 1997, n. 331.

9. Si vuoi sostenere dagli odierni controricorrenti che la norma di cui al comma 185 intende garantire ai lavoratori, che esercitino la ivi prevista opzione, la intangibilità della pensione nell’importo minimo del 50%, purchè (ultimo capoverso del comma 185) la somma tra pensione e retribuzione non superi l’ammontare della retribuzione spettante per il rapporto di lavoro a tempo pieno. Ma una simile interpretazione, che è la stessa cui è pervenuta la sentenza della Corte d’appello qui impugnata, non è consentita dal testo normativo, il quale, letto nel complesso delle sue articolazioni, con applicazione del criterio logico sistematico, mostra che il legislatore ha inteso riferire il limite della riduzione comunque non superiore al 50% non già all’importo della pensione, bensì alla misura dell’orario del rapporto di lavoro a tempo parziale.

10. Già questo intento è reso evidente dalla formulazione letterale del comma 185, dove l’indicata espressione segue immediatamente quella in cui la riduzione è esplicitamente riferita all’orario normale di lavoro che quindi, deve considerarsene l’oggetto.

11. Ma è la lettura complessiva della disposizione di legge in parola e il suo confronto sia con le disposizioni di legge, di analogo contenuto, che l’hanno preceduta, sia con le stesse disposizioni regolamentari che ne hanno definito i criteri e le modalità applicative nei confronti dei dipendenti pubblici, che conforta un siffatto risultato ermeneutico.

12. Al momento dell’entrata in vigore della L. n. 662 del 1996 il cumulo tra pensione di anzianità e retribuzione del rapporto di lavoro a tempo parziale (in cui si era trasformato, per effetto di determinate disposizioni di legge, il rapporto di lavoro a tempo pieno) risultava già consentito e disciplinato dalla L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 25, lett. c) (norma, quest’ultima, abrogata proprio dalla L. n. 662 del 1996 nel comma 209). E la norma in parola prevedeva testualmente che “La pensione maturata …. è ridotta in ragione inversamente proporzionale alla riduzione, non superiore al 50%, dell’orario normale di lavoro”.

13. Orbene non è credibile che, riproponendo una disposizione normativa di contenuto del tutto analogo a quella (contestualmente) abrogata – salvo che per l’innovazione consistente nel condizionare la facoltà di passaggio al rapporto di lavoro a tempo parziale all’assunzione, da parte del datore di lavoro privato (per i datori di lavoro pubblici si prescinde dall’obbligo di nuove assunzioni:

così il comma 187) di nuovo personale per la durata e per un tempo lavorativo non inferiore a quello ridotto ai lavoratori che si avvalgono della suddetta facoltà – il legislatore abbia distorto la logica della regolazione in precedenza adottata “trasferendo” dall’orario di lavoro all’importo della pensione la regola della irriducibilità oltre il limite del 50%.

14. Ma ulteriore argomento a favore della interpretazione qui sostenuta è fornito dal D.M. n. 331 del 1997, art. 2, che detta le modalità di applicazione del disposto della L. n. 662 del 1996, comma 185 al personale degli enti pubblici. Stabilisce, infatti, la suddetta disposizione regolamentare (comma 3) che “la prestazione a tempo parziale del personale che usufruisce del regime della cumulabilità di cui al presente decreto è fissata in misura non inferiore al cinquanta per cento dell’orario pieno” (segue un’eccezione per il personale docente del comparto scuola).

15. In definitiva, sia dalla struttura dell’enunciato normativo del ripetuto L. n. 662 del 1996, comma 186 sia da una sua lettura che, doverosamente, tiene conto dell’analogo contenuto di disposizioni normative dettate nella medesima materia, è ricavabile che, in realtà, l’obiettivo del legislatore era quello di assicurare una misura minima della prestazione part-time, obiettivo realizzato subordinando il passaggio al rapporto di lavoro a tempo parziale alla condizione che l’orario scelto dal lavoratore non fosse, all’esito della riduzione, inferiore al 50% dell’orario di lavoro a tempo pieno.

16. Ne consegue che in tutto coerente con il dettato della disposizione di legge in esame (e della previsione di cui al D.M. n. 331 del 1997) va ritenuta la riduzione della pensione di anzianità degli odierni controricorrenti operata dall’INPS in misura inversamente proporzionale alla riduzione dell’orario di lavoro a tempo pieno da ciascuno di essi prescelta (per alcuni 25%, per altri 33%), ancorchè ne sia derivata l’erogazione di un trattamento pensionistico inferiore al 50%) dell’importo da costoro complessivamente maturato al tempo della trasformazione del rapporto di lavoro.

17. Va, in conclusione, affermato il seguente principio di diritto: ” Con riferimento alla disciplina della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 185, – norma applicabile anche al personale delle amministrazioni pubbliche di cui al D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 1, comma 2, ai sensi del successivo comma 187 – e all’ivi previsto beneficio, consistente nel diritto dei lavoratori, in possesso dei requisiti per l’accesso alla pensione di anzianità, di trasformare il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale ottenendo, al tempo stesso, in deroga al regime di non cumulabilità di cui al successivo comma 189, la liquidazione del trattamento di pensione, seppure con riduzione del relativo importo in misura inversamente proporzionale alla riduzione dell’orario normale di lavoro, il limite di riduzione (non superiore al 50%) stabilito nello stesso comma 185 deve intendersi riferito all’orario del rapporto di lavoro a tempo parziale (che, appunto, non può essere inferiore al 50% dell’orario normale di lavoro) e non all’importo della pensione da liquidare; pertanto, va affermata la legittimità della riduzione del trattamento di pensione di anzianità in misura inversamente proporzionale alla (prescelta dal lavoratore) riduzione dell’orario normale di lavoro, pur se ne sia derivato un importo inferiore al 50% di quello complessivamente maturato”.

18. In base al suddetto principio il ricorso va accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa direttamente da questa Corte nel merito, nel senso del rigetto della domanda proposta nei confronti dell’INPS. 19. Nulla va disposto per le spese dell’intero processo ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo anteriore alle modifiche apportate del D.L. n. 269 del 2003, art. 42 (convertite nella L. n. 326 del 2003), nella specie inapplicabile ratione temporis).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta nei confronti dell’INPS. Nulla spese per l’intero processo.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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