Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30662 del 21/12/2017


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 30662 Anno 2017
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: ROSSI RAFFAELE

SENTENZA

sul ricorso 20953-2015 proposto da:
MINISTERO DIFESA 80425650589 e PREFETTO DI POTENZA,
in persona rispettivamente del Ministro e del
Prefetto pro tempore, domiciliata ex lege, in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, da cui è difesa per legge;
– ricorrenti –

2017

contro

1787

STRENUO ANGELA;
– intimata-

avverso la sentenza n. 36/2015 del TRIBUNALE di

Data pubblicazione: 21/12/2017

POTENZA, depositata il 22/12/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/09/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE
ROSSI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

l’inammissibilità o rigetto del ricorso;

Generale Dott. ANNA MARIA SOLDI che ha concluso per

FATTI DI CAUSA

Angela Strenuo propose opposizione avverso la cartella esattoriale
recante l’intimazione al pagamento della somma di euro 466,02 in
forza di un verbale di infrazione al codice della strada elevato nei suoi
confronti dai Carabinieri di Venosa; dedusse la nullità della cartella, in

come invece prescritto dall’art. 204-bis, comma 6, del C.d.S., della
sentenza di rigetto del ricorso in precedenza proposto avverso il
medesimo verbale.
Il giudizio, svolto nel contraddittorio con il Ministero della Difesa,
l’Ufficio territoriale di Governo – Prefettura di Potenza e Equitalia
Basilicata S.p.A., si concluse con l’accoglimento dell’opposizione, con
decisione poi confermata dal Tribunale di Potenza con la sentenza
n.36/2015 pronunciata in data 11 febbraio 2015, recante altresì
condanna del Ministero della difesa alla refusione delle spese di lite.
Ricorrono per cassazione, affidandosi a due motivi, il Ministero
della Difesa e il Prefetto di Potenza; alcuna attività difensiva hanno
svolto le parti intimate.
Il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma
semplificata.
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con i due motivi di impugnazione, entrambi formulati in
relazione all’art. 360, comma 1, num. 3, cod. proc. civ., parte
ricorrente censura:
– per violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 5, del D.
Lgs. n. 150 del 2011, la ritenuta legittimazione passiva del Ministero
della Difesa, assumendo essere l’Ufficio territoriale di Governo l’unico
soggetto legittimato alla riscossione delle sanzioni amministrative;
– per violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ.,
dell’art. 615 cod. proc. civ., dell’art. 22 della legge n. 689 del 1981,
dell’art. 204-bis, comma 5, del C.d.S. e dell’art. 7, comma 11, del

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3

Il C si. lie Est.
ae e Rossi
Dott.

quanto emessa sulla base del verbale di accertamento e non già,

D.Lgs. n. 150 del 2011, la ritenuta inefficacia in executivis del verbale
di accertamento dell’infrazione al C.d.S. in conseguenza della
sentenza di rigetto dell’opposizione avverso lo stesso intentata,
sostenendo che, per effetto di una pronuncia di rigetto siffatta, il
verbale si «consolida» e costituisce titolo idoneo alla iscrizione a ruolo

2. Il ricorso è inammissibile per tardività.
Secondo il consolidato principio dell’apparenza, l’identificazione
del mezzo di impugnazione esperibile avverso un provvedimento
giurisdizionale (e del relativo regime, ivi incluso il criterio di computo
del termine di proposizione del gravame) deve essere fatta con
riferimento esclusivo alla qualificazione dell’azione proposta effettuata
dal giudice a quo, sia essa corretta o meno, a prescindere cioè dalla
prospettazione o sussunzione sub specie juris operata dalle parti (ex
plurimis,

Cass., Sez. U, 09/05/2011, n. 10073; Cass., Sez. U,

25/02/2011, n. 4617; specificamente, in tema di opposizioni
esecutive, Cass. 07/06/2017, n. 14222; Cass. 30/05/2017, n. 13666;
Cass. 31/03/2017, n. 8310; Cass. 22/06/2016, n. 12872; Cass.
17/06/2014, n. 13578).
Nel caso in esame, la sentenza impugnata reca una chiara ed
univoca qualificazione della domanda in termini di «opposizione
all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ.» (così,
testualmente, nell’esordio della esposizione delle ragioni della
decisione), come peraltro riconosciuto da parte ricorrente (la quale,
nell’ambito del secondo motivo, opera una – irrilevante, alla luce
dell’illustrato principio – contestazione di tale qualificazione).
Versandosi in tema di opposizione all’esecuzione non trova
applicazione la regola della sospensione feriale dei termini, in virtù
del combinato disposto dell’art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 e
degli artt. 1 e 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742: quest’ultima
norma, infatti, sottrae espressamente alla sospensione feriale le

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Il Co
Dott. R

li

t.
le Rossi

per il recupero delle relative somme.

«opposizioni all’esecuzione», locuzione da intendersi riferita a tutti i
giudizi oppositivi (all’esecuzione, agli atti esecutivi, di terzo
all’esecuzione), proposti sia prima che successivamente all’inizio della
procedura esecutiva.
L’inoperatività della sospensione feriale, in quanto afferente alla
natura della lite, regola l’intero svolgimento del processo oppositivo,

prescindere dal contenuto della pronuncia e dai motivi di gravame), e
legittima pertanto il rilievo, anche officioso, della tardività del ricorso
per cassazione (tra le innumerevoli, si vedano Cass. 20/04/2017, n.
9963; Cass. 07/02/2017, n. 3214; Cass. 08/04/2014, n. 8137; Cass.
11/01/2012, n. 171; circa la non sospensione dei termini afferenti il
giudizio di cassazione, cfr. Cass. 10/04/2017, n. 9234; Cass.
27/01/2017, n. 2179; Cass. 04/10/2016, n. 19836; Cass.
20/05/2015, n. 10252; Cass. 25/02/2015, n. 3889; Cass.
03/02/2015, n. 1892; Cass. 05/12/2014, n. 25827).
Ne deriva che avverso la sentenza qui impugnata (pubblicata in
data 1 febbraio 2015, all’esito di processo intrapreso in primo grado
nel novembre 2010) il termine lungo di durata semestrale (giusta la
formulazione dell’art. 327 cod. proc. civ., applicabile ratione temporis
alla fattispecie) risulta decorso all’epoca di proposizione del ricorso
per cassazione, avvenuta (con la consegna dell’atto all’Ufficiale
giudiziario per la notifica) il giorno 1 settembre 2015.
2. Dichiarata l’inammissibilità del ricorso, nulla è a provvedere
circa le spese processuali, considerata la mancata esplicazione di
attività difensiva della parte intimata.
Non trova infine applicazione il disposto dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto

dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228): il
provvedimento che dichiara la parte impugnante tenuta al
versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato non

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5

Il C
Dott.

cioè a dire vale in ogni sua fase e grado, incluse le impugnazioni (a

può infatti essere pronunciato nei confronti di quelle parti della fase o
del giudizio di impugnazione, come le Amministrazioni dello Stato,
che siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa
della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo
stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (così

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza
Sezione Civile, il giorno 21 settembre 2017.

Cass. 29/01/2016, n. 1778; Cass. 14/03/2014, n. 5955).

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