Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30661 del 27/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 27/11/2018, (ud. 09/10/2018, dep. 27/11/2018), n.30661

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13615-2018 proposto da:

O.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato è

difeso dall’avvocato MARCELLO BISCOSI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 8843/2017 del TRIBUNALE di LECCE,

depositato il 04/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO

FALABELLA;

dato atto che il Collegio ha autorizzato la redazione del

provvedimento in forma semplificata.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – O.S., di nazionalità nigeriana, adiva il Tribunale di Lecce per ottenere l’annullamento o la modifica della decisione, a lui sfavorevole, della locale Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.

Il Tribunale denegava il riconoscimento dello status di rifugiato e riteneva inoltre insussistenti le condizioni per il riconoscimento sia della protezione sussidiaria, sia di quella umanitaria.

2. – Contro tale pronuncia O. ricorre per cassazione facendo valere tre motivi di impugnazione. Il Ministero dell’interno, intimato, non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – I motivi posti a fondamento del ricorso per cassazione sono i seguenti.

Primo motivo: erronea o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 9. L’istante lamenta il mancato rispetto della norma richiamata, secondo cui per la decisione delle domande di protezione internazionale il giudice si avvale anche delle informazioni sulla situazione socio-politico-economica del Paese di provenienza previste dal D.Lgs. n. 25 cit., art. 8, comma 3. Rileva l’istante che l’acquisizione di tali informazioni avrebbe consentito di prendere conoscenza degli atti di violenza di massa posti in essere dal Boko Haram.

Secondo motivo: erronea e falsa applicazione delle norme di cui alla Dir. 32/2013/UE, art. 16. Assume il ricorrente essere stato violato il suo diritto a una valutazione imparziale della propria domanda e il diritto a un pieno contraddittorio, per come sancito dalla nominata Dir., art. 16. L’istante lamenta, in particolare, che le sue dichiarazioni erano state dichiarate inattendibili senza che gli fosse stata offerta “da possibilità di risolvere l’eventuale dubbio del giudicante”.

Terzo motivo: violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5. La censura investe il denegato riconoscimento della protezione umanitaria, avendo particolare riguardo al diritto alla salute di cui all’art. 32 Cost.. Il ricorrente osserva, infatti, che il Tribunale avrebbe mancato di considerare la condizione di pericolo in cui si era trovato a vivere nel proprio Paese.

2. – Gli esposti motivi non hanno fondamento e il ricorso deve essere respinto.

La sentenza impugnata si fonda, del tutto correttamente, sulla assoluta genericità ed implausibilità della narrazione dell’istante, in conformità della regola posta dal D.L.gs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, (per cui cfr. Cass. 18 febbraio 2011, n. 4138); la pronuncia, inoltre, risulta espressamente assunta sulla scorta della consultazione di fonti internazionali ufficiali (tra cui il rapporto annuale 2016-2017 di Amnesty International); da tale consultazione il Tribunale ha tratto conferma che la zona di provenienza del ricorrente non è interessata da situazioni di conflittualità tali da integrare una violenza indiscriminata e diffusa nel territorio di interesse. E’ evidente, allora, che la denunciata inottemperanza da parte del giudice al dovere di c.d. cooperazione istruttoria si risolva in una censura che inerisce non già all’interpretazione e applicazione delle norme giuridiche, quanto, piuttosto all’esito degli accertamenti compiuti dal giudice del merito, che non sono sindacabili in sede di legittimità, come è noto.

Nè appaiono puntuali e concludenti le deduzioni svolte intorno alla Dir. 32/2013/UE, art. 16. Si tratta, infatti di doglianze che anzitutto appaiono carenti della necessaria specificità, in quanto si limitano a richiamare il contenuto di verbali che non vengono riprodotti, nemmeno in modo sintetico: come è noto, il ricorrente ha l’onere di indicare gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso è fondato, mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l’indiretta riproduzione (Cass. 27 luglio 2017, n. 18679; Cass. 15 luglio 2015, n. 14784). Per altro verso, occorre evidenziare che un’ipotetica mancata osservanza, da parte della Commissione territoriale, della prescrizione secondo cui, nel corso del colloquio, al richiedente deve essere assicurata la possibilità di esporre in maniera esauriente gli elementi addotti a fondamento della domanda, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, – prescrizione contenuta nel D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 13, comma 1 bis, (inserito dal D.Lgs. n. 132 del 2015, con cui è stata data attuazione alla Dir. 32/2013/UE) – assume rilievo nel procedimento amministrativo, sicchè il richiedente risulterebbe comunque posto nelle condizioni di argomentare la plausibilità della propria narrazione, ritenuta non credibile dalla commissione, proprio attraverso il ricorso giurisdizionale. Va solo aggiunto – ma il rilievo è davvero superfluo – che, in ogni caso, l’apprezzamento circa la credibilità della vicenda esposta compete al giudice del merito, sicchè esso non può essere di certo sindacato in sede di legittimità.

Per quel che concerne la protezione umanitaria, il Tribunale ha precisato come non erano stati dedotti profili di vulnerabilità che potessero “far considerare il rimpatrio contrario a gravi motivi di carattere umanitario”. Ora, nel mentre tale affermazione poggia sulla corretta applicazione del principio per cui la proposizione del ricorso al tribunale nella materia della protezione internazionale dello straniero non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (così Cass. 28 settembre 2015, n. 19197), è da rilevare come l’istante non contrasti efficacemente la ratio decidendi della sentenza impugnata e manchi, in particolare, di indicare quali particolari condizioni di vulnerabilità, tali da consentire l’accesso alla protezione umanitaria, abbia egli allegato nel corso del giudizio di merito. Nel corpo del motivo l’istante si sofferma sulla situazione di pericolo che sarebbe diffusa nel proprio Paese. Ma tale deduzione, oltre a non misurarsi con l’accertamento compiuto dal giudice del merito – che ha espressamente negato che la regione da cui proviene l’istante esponga costui al pericolo di un danno grave alla persona: per il che è stato difatti escluso potesse accordarsi la protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c) -, non consente di superare il rilievo, appena svolto, circa la carente indicazione delle precorse allegazioni del fatto costitutivo del diritto alla protezione umanitaria. La censura è dunque inammissibile e ciò esime da ogni ulteriore considerazione quanto alla rilevanza che possano oggi assumere, nella materia che interessa, le disposizioni introdotte da pochi giorni col D.L. n. 113 del 2018.

3. – Non deve statuirsi sulle spese processuali, in mancanza di resistenza da parte del Ministero.

L’ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio determina insussistenza dei presupposti per il versamento dell’importo previsto

Dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, stante la prenotazione a debito dipendente dall’ammissione al predetto beneficio (Cass. 22 marzo 2017, n. 7368).

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 Sezione Civile, il 9 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2018

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