Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30660 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 30/12/2011, (ud. 05/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30660

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

V.M.G. – V.L. – V.G. –

V.V. VI.GI. nella qualità di eredi di

M.M.A., elettivamente domiciliati in Roma, Via

Sicilia n. 23, presso lo studio dell’Avv. di Gioia Giulio, che li

rappresenta, anche disgiuntamente, con l’Avv. Milena Monica De

Nicola;

– ricorrenti –

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via

della Frezza 17 presso l’Avvocatura Centrale dello stesso Istituto,

rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Ricci

Mauro, Antonella Patteri, Clementina Pulli e Giuseppina Giannico per

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Napoli n.

5066/09 del 28.09.2009/30.11.2009 nella causa iscritta al n. 1071

R.G. dell’anno 2003;

udita la relazione svolta in Camera di Consiglio dal Consigliere

Dott. Alessandro De Renzis in data 5.12.2011;

vista la relazione ex art. 380 bis c.p.c. in data 28.10.2011 del

Cons. Dott. Alessandro De Renzis;

udito l’Avv. Luigi Caliulo, per delega dell’Avv. Mauro Ricci, per

l’INPS;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. BASILE

Tommaso, che ha prestato adesione all’anzidetta relazione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. La Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 5066 del 2009, in riforma della decisione di primo grado, ha condannato l’INPS al rimborso delle spese del grado di appello, liquidandole in Euro 2700,00, ivi compresi Euro 1200,00 per onorari, a favore degli eredi di M.M.A., con attribuzione a favore dei procuratori antistatari.

Ricorrono per cassazione V.M.G., V.L., V.G., V.V., VI.GI., quali eredi di M.M.A., lamentando violazione di legge (L. n. 794 del 1942, art. 24 e D.M. 9 aprile 2004, n. 127, art. 14), per avere omesso il giudice di appello, nella determinazione delle spese di giudizio, di disporre il rimborso delle spese generali. Resiste l’INPS con controricorso.

2. In via preliminare va rilevata l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse dei ricorrenti.

Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, che si ritiene di condividere, il rimborso delle “spese generali” spetta all’avvocato in via automatica e con determinazione “ex lege”, dovendosi pertanto ritenere compreso nella liquidazione degli onorari e diritti di procuratore nella misura del 10%, anche senza espressa menzione nel dispositivo (cfr Cass. n. 21053 del 30 ottobre 2009; Cass. n. 16065 del 2004; Cass. n. 10416 del 2003).

Orbene nel caso di specie l’indicato orientamento trova agevole applicazione, sicchè, avendo l’impugnata sentenza liquidato le spese in complessivi Euro 2700,00, di cui Euro 1200,00 per onorari, ad esse vanno aggiunte le spese generali nella misura del 12,50% sull’importo di Euro 2700,00 (D.M. 8 aprile 2004, n. 127, art. 14).

3. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

Sussistono i presupposti di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c., nella formulazione previgente al D.L. n. 269 del 2003, art. 42 (convertito nella L. n. 326 del 2003), non applicabile ratione temporis alla fattispecie, per L. n. 326 del 2003), non applicabile ratione temporis alla fattispecie, per non emettere alcuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione, essendo stato depositato il ricorso introduttivo l’8 gennaio 2001.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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