Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30660 del 21/12/2017


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 30660 Anno 2017
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: SAIJA SALVATORE

ORDINANZA
sul ricorso 9573-2014 proposto da:
FARIS RUBINETTERIE SRL , elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DELLA BALDUINA 7, presso lo studio
dell’avvocato CONCETTA TROVATO, rappresentato e difeso
dall’avvocato GIOVANNI FRAGALA’;
– ricorrente contro

FALLIMENTO IBA INTERNATIONAL BUSINESS ASSOCIATION
2017
1722

SRL , in persona del Curatore Avv. UBALDO BELLUOMO,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI
187, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI MAGNANO
SAN LIO, rappresentata e difesa dall’avvocato EMILIO
MONFRINI giusta procura a margine del controricorso;

Data pubblicazione: 21/12/2017

- controricorrente

avverso la sentenza n. 1820/2013 della CORTE D’APPELLO
di CATANIA, depositata il 24/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 14/09/2017 dal Consigliere Dott.

SALVATORE SAIJA;

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N. 9573/14 R.G.

FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Catania, con sentenza del 23.6.2006, accolse parzialmente la
domanda proposta da IBA International Business Association s.r.l. (di seguito
IBA) nei confronti di Faris Rubinetterie s.r.l. (di seguito, Faris), dichiarando la

oggetto la somministrazione di prodotti della Faris, con diritto di esclusiva della
IBA per la rivendita sul mercato libico – e condannando la stessa Faris al
risarcimento del danno subito dalla società attrice, frattanto falita, in misura
pari ad C 117.494,00, oltre accessori.
Sia la Faris che la curatela del Fallimento IBA appellarono detta sentenza, ma
la Corte d’appello di Catania, con sentenza non definitiva del 8.9.2009, ritenne
irritualmente proposto dalla prima il gravame, delibando solo l’appello della
IBA, poi definito con sentenza del 21.10.2011. Tuttavia, questa Corte, su
ricorso della Faris, cassò la decisione non definitiva con sentenza n.
10301/2012, rinviando alla Corte d’appello di Catania perché venissero
riesaminati entrambi i gravami, essendosi determinata la automatica
caducazione di tutti i provvedimenti successivi, compresa la sentenza definitiva
del 21.10.2011.
La Corte etnea, nuovamente adita, con sentenza del 24.10.2013, rigettò quindi
l’appello della Faris e, accogliendo l’appello incidentale della c:uratela IBA,
rideterminò il danno subito da quest’ultima in C 512.471,87, oltre accessori,
con relativa condanna dell’appellante principale, anche alla rifusione delle
spese di lite.
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risoluzione per inadempimento del contratto corrente tra le parti – avente ad

N. 9573/14 R.G.

Faris Rubinetterie ricorre ora per cassazione, affidandosi ad almeno sei motivi.
La curatela IBA resiste con controricorso, illustrato da memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 – Con il primo motivo, deducendo “Violazione e/o falsa applicazione degli

Corte d’appello ha ritenuto che il disconoscimento della Faris riguardo al
documento su cui la IBA fonda la propria pretesa (“Contratto i esclusiva”),
come da verbale d’udienza del 22.1.1990, non fosse stato validamente reso, e
ciò perché detto disconoscimento sarebbe affetto da genericità e carente di
“articolata dichiarazione” di diversità della firma risultante dal documento
rispetto alle sottoscrizioni di tutti coloro che hanno il potere di impegnare la
persona giuridica che opera il disconoscimento.
Sostiene in proposito la ricorrente che il proprio difensore, all’udienza del
21.1.1990, dichiarò testualmente: “La difesa della Faris contesté , e disconosce
a tutti e per tutti gli effetti (..) in particolare il contratto di esclus;va 11/5/1981
(..) siccome non emessi dalla Faris o comunque da persona non responsabile
della stessa”. Secondo la Faris, detta dichiarazione è assolutamente priva di
genericità, perché è indubbio che essa ha contestato con chiarezza come
richiesto dalla giurisprudenza di legittimità – la genuinità del documento, il che
comporta l’incontestabile validità del disconoscimento. Inoltre, quanto alla
questione della “articolata dichiarazione”, la ricorrente rileva che la
giurisprudenza richiamata dalla Corte d’appello (Cass. n. 12719/1997, Cass. n.
3620/2010) è maturata riguardo a disconoscimenti operati da realtà
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artt. 214 e 216 c.p.c.”, si censura la decisione impugnata nella parte in cui la

N. 9573/14 R.G.

imprenditoriali particolarmente complesse (come ad es. gli istituti di credito), e
non può essere invece applicata riguardo a società di modeste dimensioni,
come essa Faris, in cui il potere rappresentativo normalmente spetta in via
esclusiva agli amministratori, tanto più che la formula utilizzata in concreto (“…

non può che riferirsi – oltre che al legale rappresentante p.t. – a tutti gli
eventuali altri soggetti dotati di potere rappresentativo, come risultanti dal
registro delle imprese, e quindi certamente identificabili.
La sentenza impugnata, quindi, sarebbe erronea perché, a fronte di un valido
disconoscimento effettuato dalla Faris, ha ritenuto utilizzabile il documento
disconosciuto, sebbene la IBA non avesse avanzato rituale istanza di
verificazione.
1.2 – Con il secondo motivo, con cui si deduce

“Violazione e/o falsa

applicazione dell’art. 1414 c.c.”, si censura la decisione impugnata per aver
ritenuto nuova – e quindi improponibile dinanzi al giudice del rinvio
l’eccezione di simulazione della scrittura apparentemente formata in data
11.5.1981.
Rileva al contrario la Faris che la questione venne da essa “adombrata” già in
seno al ricorso per cassazione poi accolto da questa Corte, e si fonda
comunque su una dichiarazione resa dalla stessa IBA, contenuta a pag. 4
dell’atto introduttivo del giudizio, secondo cui il testo della detta scrittura “non
rispecchiava esattamente il contenuto dell’accordo”, ma serviva soltanto ad
accreditare presso le eventuali controparti libiche la disponibilità, in capo alla

non emessi dalla Faris o comunque da persona non responsabile della stessa”)

N. 9573/14 R.G.

IBA, di prodotti Faris, quale titolare di un’esclusiva contrattuale, in realtà
inesistente.
La Corte d’appello non avrebbe tenuto conto di ciò, stante la natLra di “giudizio
chiuso” della fase di rinvio, sebbene la questione fosse rilevabile d’ufficio e

essendo assimilabili al regime della nullità.
1.3 – Con il terzo motivo, deducendo “Violazione e/o falsa applicazione degli
artt. 1362 e ss. e 2596 c.c.”, si censura altresì la qualificazione giuridica del
rapporto tra le parti effettuata dal giudice d’appello, che l’ha considerato come
“concessione di vendita in esclusiva”, così discostandosi dalla valutazione
operata dal primo giudice, che vi aveva invece riscontrato i caratteri della
somministrazione.
Secondo la ricorrente, entrambe le parti hanno invece sempre qualificato detto
rapporto come fattispecie di acquisto allo scopo di rivendita; pert3nto, anche la
qualificazione da ultimo operata sarebbe erronea, perché difettano tutte le
caratteristiche che solitamente connotano i rapporti di concessione, quali le
clausole che prevedono l’ingerenza nella sfera decisionale del r’venditore o il
coordinamento unitario della fase distributiva, e lo stesso (contestato) patto di
esclusiva, che così come congegnato non sembra escludere la c.d. “vendita
passiva”. La Corte avrebbe quindi effettuato la trasformazione di un rapporto
occasionale di fornitura in un rapporto di cooperazione stabile, caratterizzato
dall’inserimento della IBA in una inesistente rete di concessionari della Faris.

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deducibile per la prima volta in Cassazione, gli effetti di cui all’art. 1414 c.c.

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La questione della qualificazione del rapporto, secondo la ricorrente, assume
particolare rilevanza circa l’applicabilità o meno del disposto dell’art. 2596 c.c..
Infatti, la Corte etnea ha ritenuto che non possa porsi un problema di forma
del patto di non concorrenza ove esso acceda ad un contratto per il quale non

soggetta alla libertà formale.
Né del resto – prosegue la Faris – la statuizione della Corte potrebbe trovare
riparo sotto quella risalente giurisprudenza secondo cui non occorrerebbe la
forma scritta del patto di non concorrenza ove esso acceda ad un contratto
tipico. Al contrario, ove si abbia riguardo al criterio della causa in concreto,
detta forma sarebbe indispensabile a prescindere dalla tipicitàlatipicità del
contratto, occorrendo pur sempre una valutazione sulla meritevolezza degli
interessi perseguiti dalle parti. Ed in ogni caso, la stessa giurisprudenza
ribadisce la necessità dell’applicazione della disciplina di cui all’art. 2596 c.c.,
pur quando il patto acceda a contratto tipico, ove esso sia dotato di autonomia
causale (v. Cass. n. 1238/2000, in tema di somministrazione), come nella
specie (ed ammesso che il documento, disconosciuto, sia ciononostante
utilizzabile).
Trattandosi, quindi, di clausola soggetta al disposto dell’art. 2596 c.c., poiché
detto patto non può avere durata eccedente il quinquennio, ne deriva che il
preteso inadempimento del diritto di esclusiva sarebbe avvenuto comunque in
epoca (1987) successiva alla scadenza del patto stesso e sarebbe quindi del
tutto insussistente, con ogni conseguenza sulla pretesa risarcitoria. Né si
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è prevista la forma scritta, sicchè l’intera pattuizione contrattuale sarebbe

N. 9573/14 R.G.

porrebbe alcun problema di novità della questione, come pure ritenuto dalla
Corte, trattandosi di nullità, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado.
1.4

Con il quarto motivo, deducendo “Violazione e/o falsa applicazione degli

artt. 1325, 1362 e ss. e 1418 c.c.”, si censura ancora la decisior e per averela

negoziale concernente l’esclusiva, in quanto privo di alcuna previsione di
corrispettivo sia per il concedente che per l’esclusivista. Non si sarebbe quindi
di fronte ad un contratto commutativo o di scambio, ma di un contratto nullo,
perché privo di causa.
1.5 – Con il quinto motivo, deducendo “Omesso esame di profilo decisivo,
oggetto di controversia tra le parti”, si contesta l’utilizzo della C.T.U. espletata
nel precedente giudizio d’appello in mancanza di diverse osservazione delle
parti, avendo essa Faris contestato il metodo seguito dal consulente perché
erroneo, ed essendosi quindi opposta all’utilizzo di detta relazione.
1.6 – Con il sesto motivo, infine, deducendo la “Violazione e falsa applicazione
dell’art. 91 c.p.c.”, ci si duole della erronea statuizione sulle spese, quale
conseguenza della erroneità della decisione.
2.1 – Il primo motivo risulta nel complesso infondato.
La Corte etnea ha ritenuto che il disconoscimento del documento datato
11.5.1981, denominato “contratto di esclusiva”, fosse del tut:o generico e
privo della necessaria articolazione, poiché il soggetto disconoscente è una
persona giuridica, richiamando la giurisprudenza secondo cui

“Il

disconoscimento della scrittura privata da parte di una persona giuridica,
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Corte ulteriormente errato nel non cogliere le lacune funzionali dello schema

N. 9573/14 R.G.

perchè sia validamente effettuato e sia idoneo ad onerare l’avversario (che
insista ad avvalersi dello scritto) di richiederne la verificazione, necessita di
un’articolata dichiarazione di diversità della firma risultante sul documento
rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi, specificamente

assistita da una pluralità di organi con il potere di firmare un determinato atto,
sussistono più sottoscrizioni qualificabili come proprie dell’ente”

(Cass. n.

3620/2010; Cass. n. 12179/1997).
In proposito, sostiene la ricorrente che detto insegnamento sarebbe
propriamente calzante per le persone giuridiche dotate di articolata
organizzazione interna, ma non anche per quelle di minore dimensione, come
essa Faris. Ne deriverebbe che, con la dichiarazione resa a verbale d’udienza
del 22.1.1990 dal proprio legale, l’odierna ricorrente abbia inteso tout court
negare che il documento del 11.5.1981 sia in alcun modo ad essa riferibile.
Ritiene la Corte, in proposito, di dover dare continuità all’insegnamento di
Cass. n. 3620/2010, sopra riportato, di cui la Corte del merito ha fatto corretta
applicazione, avendo accertato che, dalla formula adottata dalla Faris (v. par.
1.1), non può evincersi affatto se il disconoscimento concernesse
l’identificazione del sottoscrittore, o l’esistenza dei poteri rappresentativi in
capo al sottoscrittore, o ancora l’autografia dell’apparente sottoscrittore. Del
resto, l’argomento concernente la riferibilità del superiore insegnamento a
persona giuridica complessa sul piano organizzativo non convince, perché – a
prescindere dalla dimensione della persona giuridica c le opera il
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identificati od identificabili, atteso che, nel caso della persona giuridica,

N. 9573/14 R.G.

disconoscimento – la necessaria articolazione richiesta dall’alt. 214 c.p.c.
mantiene la sua ragion d’essere, occorrendo chiaramente speciricare (seppur
senza ricorrere a formule sacramentali) se si contesta la propria scrittura, la
propria sottoscrizione, o l’esistenza dei poteri rappresentativi in capo al

relativamente semplice, come quella di una s.r.I., si traduce in un altrettanto
semplice – e proprio per questo nient’affatto inesigibile – onere di articolazione
del disconoscimento, ex art. 214 c.p.c..
3.1 – Deve ora esaminarsi, nell’ordine logico delle questioni, il terzo motivo,
che è da ritenersi inammissibile.
In proposito, va preliminarmente evidenziato che l’accertata infondatezza del
primo motivo potrebbe di per sé parzialmente travolgere il motivo in esame,
perché l’utilizzabilità del documento del 11.5.1981, recante il “contratto di
esclusiva”, supererebbe il problema della necessaria forma scritta
probationem,

ad

richiesta dall’art. 2596 c.c., norma invocata dalla Faris a

sostegno della propria tesi. Tuttavia, la circostanza che detto documento sia
pienamente utilizzabile non consente di superare l’ulteriore problema della
durata ultraquinquennale del patto di esclusiva, sicchè, anche 31Ia luce della
motivazione adottata dalla Corte d’appello sul punto, si rende necessario
l’esame integrale del motivo, occorrendo comunque stabilire se correttamente
sia stata esclusa l’applicabilità dell’art. 2596 c.c. al caso sub judice.
Infatti, la Corte del merito ha anzitutto ritenuto che il discont)scimento del
documento datato 11.5.1981, contenente il patto di esclusiva, fosse stato
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sottoscrittore. Ciò che, avuto riguardo proprio ad una struttura organizzativa

N. 9573/14 R.G.

invalidamente effettuato dalla Faris, perché generico, sicché detto documento
è pienamente utilizzabile; quindi, dopo aver qualificato il rapporto tra le parti
come “concessione di vendita in esclusiva”, ne ha evidenziato l’atipicità e la
sua natura di contratto quadro o normativo; ha poi rilevato che, anche a voler

2596 c.c., come preteso dalla Faris, né in relazione alla (necessaria) forma
scritta del patto di esclusiva, né in relazione alla durata massima quinquennale
della limitazione della concorrenza, e ciò perché il patto in questione è
accessorio al complessivo regolamento contrattuale, come sopra qualificato,
per il quale non è richiesta una particolare forma. La libertà formale cui è
soggetto il contratto tra le parti, quindi, secondo la Corte etnea, si estende
anche al patto di esclusiva, conformemente a risalente orientamento
giurisprudenziale (Cass. n. 13623/1991).
Aggiunge poi la Corte che del patto di esclusiva è stata data prova
testimoniale, riportata nella sentenza di primo grado, non oggetto di specifica
contestazione, con la conseguenza che l’esistenza del detto patto deve ritenersi
comunque pienamente provata.
3.2 – Questa essendo la ratio decidendi della sentenza impugnata, risulta
evidente che la Corte del merito ha ravvisato la prova della sussistenza del
patto di esclusiva sia nel documento del 11.5A981, invalidamente
disconosciuto, sia nelle dichiarazioni testimoniali raccolte in primo grado, non
contestate, da quanto è dato evincersi dagli atti, con specifico motivo d’appello
(né tantomeno con autonomo motivo in questa sede).
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ritenere inutilizzabile detto documento, non può trovare applicazione l’art.

N. 9573/14 R.G.

3.3 – Ora, si voglia qualificare il contratto come “concessione di vendita” (come
ha fatto la Corte del merito) o come pura “rivendita” (come pretenderebbe la
ricorrente), i termini della questione non cambiano: in entrambi i casi, e avuto
riguardo ai beni da commercializzare (rubinetterie), si tratta comunque di

l’ipotesi in cui il documento del 11.5.1981 non fosse utilizzabile perché
validamente disconosciuto – ha fatto applicazione del principio
giurisprudenziale affermato da Cass. n. 13623/1991, recentemente confermato
da Cass. n. 21729/2013, in tema di somministrazione, secondo cui “La clausola
di esclusiva inserita in un contratto di somministrazione, in virtù del principio
generale di libertà delle forme negoziali, deve avere la medesima forma
prevista per il contratto cui accede e non soggiace all’operatività dell’art. 2596
cod. civ. che impone tale forma, “ad probationem”, per il patto che limita la
concorrenza”; e ancora: “La clausola di esclusiva inserita in uri contratto di
somministrazione, non è soggetta al limite di durata quinquennale previsto
dall’art. 2596 cod. civ. per gli accordi limitativi della concorrenza, a meno che
non possa qualificarsi come un autonomo patto, nel qual caso però il limite
temporale di validità del patto di non concorrenza non si estende alla durata
del contratto di somministrazione”.
Da quanto precede, è evidente che gli argomenti evocati dalla ricorrente circa
la tipicità/atipicità del contratto e la teoria della causa in concreto non sono
affatto pertinenti, perché, a prescindere dalla qualificazione de contratto (si
tratti di “concessione di vendita” o mera “rivendita”, che non richiedono forma
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contratti non formali, per cui correttamente la Corte etnea – argomentando per

N. 9573/14 R.G.

scritta), e ferma l’utilizzabilità del più volte citato documento de 11.5.1981, il
patto di esclusiva in questione soggiacerebbe al disposto di cui all’art. 2596
c.c. solo nel caso in cui potesse escludersi la sua natura ii pattuizione
accessoria al rapporto tra le parti.

l’ipotesi in cui il ripetuto documento datato 11.5.1981 fosse ad essa riferibile e
quindi utilizzabile, il che è dato ormai definitivamente acquisito – tenti di
recuperare una autonomia causale del “contratto di esclusiva” in questione, il
che giustificherebbe l’applicabilità dell’art. 2596 c.c., in sintonia con la stessa
giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 1238/2000). La funzione di detta
pattuizione, secondo la Faris, si esaurisce nel regolamento del rapporto di
concorrenza, senza che possa ipotizzarsi alcun collegamento negoziale col
parallelo rapporto (fornitura, concessione o vendita che sia) tra le parti,
contrario di quanto invece ritenuto dalla Corte del merito.
In proposito, quest’ultima ha poi rilevato la novità della questione della durata
ultraquinquennale della clausola, perché non dedotta con l’originario appello
della Faris; la ricorrente sostiene invece di averla introdotta sia con il primo
che con il secondo ricorso per cassazione e che comunque si tratta di nullità
rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Ora, può anche convenirsi con la ricorrente sul fatto che la cpestione della
durata del patto coinvolga profili di nullità e che quindi possa, in teoria,
affrontarsi anche in questa sede, salva la formazione del giudicato interno sul

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3.4 – Non è quindi casuale che la ricorrente, nello stesso terzo motivo – per

N. 9573/14 R.G.

punto. Senonchè, ritiene la Corte come siano ravvisabili almeno tre profili di
inammissibilità della censura in esame.
Il primo, perché il contenuto del “contratto di esclusiva” non viene riportato nel
ricorso, neanche per riassunto. In tali condizioni, sembra evidente come non si

causale da altro negozio (e quindi, il preteso erroneo apprezzamento da parte
del giudice del merito, tradottosi nella violazione delle norme rubricate), non
essendo sufficiente la mera produzione documentale del contratto (sub doc. 3),
perché ciò costringerebbe la Corte ad una indebita e selettiva ricerca degli
argomenti a sostegno della tesi della ricorrente.
Il secondo, perché costituisce consolidato principio della giurisprudenza di
legittimità quello secondo cui “Con la proposizione del ricorso per cassazione, il
ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme,
l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi
di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti
e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che,
nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il
merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale
e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di
merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio corvincimento e,
all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e
scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti
in discussione” (così, da ultimo, Cass. n. 9097/2017).
14

possa comunque apprezzare l’autonomia di un patto o la sua dipendenza

N. 9573114 R.G.

Sotto il profilo in esame, quindi, gli argomenti spesi in proposito dalla Faris si
risolvono in una mera ricostruzione offerta dalla stessa ricor -ente circa la
natura e il contenuto dell’accordo, inammissibile in questa sede, tanto più che,
a ben vedere, manca del tutto, sul punto, qualsivoglia esplicita critica rispetto

Infatti, “Il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio
tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata,
caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed
a cognizione determinata dall’ambito della denuncia attraverso l vizio o i vizi
dedotti” (di recente, Cass. n. 4293/2016).
Non può poi non rilevarsi (il che concerne il terzo profilo di inammissibilità della
censura in esame) che l’argomento dell’autonomia causale,

in assenza di

graduazione nella proposizione dei motivi, è logicamente incompatibile col
quarto motivo, ove invece si afferma – come s’è detto – la stessa assenza di
causa del “contratto di esclusiva”: è evidente che, se causa del patto non c’è,
non si può al contempo sostenere (senza alcun vincolo di subord nazione tra le
domande) la sua autonomia causale.
4.1 – Va ora esaminato il secondo motivo, che è in parte inammissibile ed in
parte infondato.
La Corte d’appello ha ritenuto che l’eccezione di simulazione proposta dalla
Faris con l’atto d’appello in riassunzione fosse “nuova”. La ricorrente afferma
invece che essa era stata in realtà “adombrata” con il proprio ricorso per
cassazione e invoca comunque l’affermazione testuale di pag. 4 dell’atto di
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al ragionamento seguito dalla Corte del merito circa l’accessorietà del patto.

N. 9573/14 R.G.

citazione IBA (secondo cui il testo datato 11.5.1981, contenente la clausola di
esclusiva,

“non rispecchiava esattamente il contenuto dell’accordo”),

per

sostenere la rilevabilità d’ufficio della questione in quanto de facto introdotta
nel giudizio.

riconosciuto dalla Faris allorché afferma di averla “adombrata” per la prima
volta in seno al primo ricorso per cassazione), va da un lato rilevato che la
diversità di contenuto tra il tenore testuale dell’accordo in questione e le
concrete modalità di svolgimento del rapporto tra le parti è stata spiegata dalla
Corte d’appello nel senso che l’esecuzione in concreto verificatasi altro non è
che l’espressione di una nuova volontà contrattuale che, in quanto posteriore,
ha finito col modificare la volontà iniziale delle parti, così conferendo al
rapporto stesso un nuovo contenuto negoziale. Detti argomenti non sono stati
specificamente criticati dalla ricorrente (che si limita a bollarli come “vere e
proprie acrobazie interpretative”), con la conseguenza che la censura in esame
si rivela inammissibile perché non coglie la ratio decidendi. Dall’altro lato,
l’affermazione della IBA contenuta nell’atto introduttivo (e sopra riportata) non
implica affatto alcun riconoscimento (o confessione) della pretesa simulazione,
potendo ipotizzarsi anche plurime alternative sul suo significato; in ogni caso,
non è sostenibile – come pretenderebbe la ricorrente – la equiparazione tra
simulazione del contratto e sua nullità, al fine di recuperare la rilevabilità
d’ufficio della questione anche nel giudizio di rinvio, giacché è noto che la
simulazione del contratto attiene propriamente al piano dell’efficacia e non a
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In proposito, ferma la tardività dell’eccezione (come sostanzialmente

N. 9573/14 R.G.

quello dell’invalidità. La censura è pertanto anche infondata, tenuto anche
conto della natura “chiusa” del giudizio di rinvio, in cui non è consentito
introdurre nuovi temi d’indagine e di decisione (con specifico riferimento alla
simulazione del contratto, v. Cass. n. 456/2000).

A parte la sua incompatibilità logica con il terzo motivo (v. par. 3.4), manca
ogni critica alla decisione della Corte d’appello circa il percorso argomentativo
seguito per affermare la causalità dell’accordo di esclusiva e la sua
sinallagmaticità: la Faris si limita anche qui ad una mera contrapposizione
dialettica, evidenziando ciò di cui la Corte non avrebbe tenuto conto (mancata
previsione di corrispettivo a favore del concedente il diritto di esclusiva e a
favore dell’esclusivista per gli affari conclusi o da lui promossi), ma senza
censurare ciò di cui invece essa ha tenuto conto.
6.1 – Infine (la sesta censura non è, infatti, un vero e proprio motivo di
ricorso), anche il quinto motivo è inammissibile.
Viene denunciata, secondo la nuova formulazione dell’art. 360, co. 1, n. 5),
c.p.c., quella che, all’evidenza, è una pretesa violazione di legge processuale
(utilizzabilità o meno della C.T.U. già svolta nel precedente giudizio d’appello).
Il preteso vizio denunciato dalla Faris, quindi, non si fonda in realtà su alcun
“fatto” (nell’accezione datane da Cass., Sez. Un., n. 8053/2014), tanto è vero
che, nella stessa rubrica, si fa riferimento alla omissione di un “profilo”. Il
preteso vizio denunciato, quindi, non essendo un fatto storico il cui esame in

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5.1 – Il quarto motivo è inammissibile.

N. 9573/14 R.G.

ipotesi sia stato omesso dal giudice d’appello, esula del tutto dallo schema di
cui alla norma processuale prima citata.
7.1 – In definitiva, il ricorso è rigettato. Le spese del giudizio di legittimità,
liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art.13, cornma 1 quater,
del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17,
legge 24 dicembre 2012, n. 228).
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio
di legittimità, che liquida in C 13.000,00 per compensi, oltre le spese forfetarie
in misura del 15%, gli esborsi liquidati in C 200,00, e gli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo
introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228), si dà atto
della sussistenza del presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo :_3.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il

In relazione alla data di proposizione del ricorso per cassazione (successiva al

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