Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3066 del 11/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 3066 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 16489-2012 proposto da:
AGENZIA DEL TERRITORIO 80416110585, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l ‘AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
GNERRE VINCENZO;

– intimato avverso la sentenza n. 219/3/2011 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI del 15/12/2010,
depositata il 25/05/2011;

Data pubblicazione: 11/02/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

CARACCIOLO.

Ric. 2012 n. 16489 sez. MT – ud. 18-12-2013
-2-

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

Osserva:
La CTR di Napoli ha respinto l’appello dell’Agenzia del territorio -appello proposto
contro la sentenza n.29/25/2009 della CTP di Napoli che aveva accolto il ricorso
della parte contribuente Gnerre Vincenzo- ed ha così annullato l’avviso di
classamento di una unità immobiliare urbana, recante aumento della rendita catastale.
La predetta CTR ha motivato la decisione nel senso di ritenere viziato l’atto di
classamento perché privo di idonea motivazione, non essendo stati esplicitati gli
elementi specifici presi in considerazione né gli argomenti tecnici che giustifichino i
citati mutamenti, ma considerazioni generiche non idonee a consentire un’efficace
difesa da parte del destinatario.
L’Agenzia del territorio ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.
La parte contribuente non si è difesa.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere
definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Con il motivo di ricorso (sostanzialmente centrato sulla violazione dell’art.7 della
legge n.21212000) la parte ricorrente si duole del fatto che il giudice di appello abbia
ritenuto inadeguata la motivazione dell’atto di accertamento catastale, senza
avvedersi che nella motivazione erano stati riportati tutti i presupposti giuridici e di
fatto, sicchè poi era bastata la sola enunciazione degli elementi oggettivi della
categoria, della classe e della rendita (calcolate in base alle consistenze desunte dagli
elaborati), appunto perché il classamento è frutto di un mero calcolo di tipo tabellare
effettuato secondo criteri e dati censuari predeterminati.
Il ricorso merita di essere rigettato.

3

letti gli atti depositati

Nel caso di specie, come risulta dallo stesso ricorso introduttivo del presente grado di
giudizio, l’avviso dell’Agenzia del Territorio appare conseguente alla richiesta del
Comune di Napoli di provvedere alla verifica degli attuali classamenti ed
all’eventuale assegnazione di nuovi classamenti, per una serie di fabbricati con
classamento non aggiornato ovvero palesemente non congruo rispetto a fabbricati

rendita è stata eseguita sulla base delle disposizioni, fondate sull’estimo comparativo,
dettate dai R. D. 13 aprile 1939, n. 652 … e dal DPR 1 dicembre 1949, n. 1142,
nonché ai sensi di quanto previsto dall’ari. 11, comma 1, del D.L. 14 marzo 1988, n.
70, convertito con modificazioni dalla legge 11 maggio 1988, n. 154. L’Agenzia
aggiunge di avere effettuato il nuovo classamento tenendo conto dei caratteri
tipologici e costruttivi specifici dell’immobile, delle sue caratteristiche edilizie e del
fabbricato che lo comprende, anche attraverso un dettagliato esame delle mutate
capacità reddituali degli immobili ricadenti nella stessa zona aventi analoghe
caratteristiche tipologiche, costruttive e funzionali, nonché della qualità urbana ed
ambientale del contesto insediativo, che ha subito significativi miglioramenti a
seguito dell’incremento delle infrastrutture urbane, riconoscendo però che la
motivazione specifica del provvedimento era limitata all’enunciazione dei meri dati
catastali.
Siffatta motivazione (quand’anche fosse stata debitamente dettagliata dalla parte
ricorrente, in ossequio al canone di autosufficienza), apparirebbe comunque
insufficiente a sorreggere adeguatamente il provvedimento di modifica del
classamento, come è stato correttamente ritenuto dal giudice di merito.
Ed infatti non si può tralasciare di considerare che —recentemente: Sent. n.9629 del
13 giugno 2012, ma ricollegandosi ad un più antico orientamento che sembrava
essere stato superato dall’indirizzo interpretativo valorizzato in questa sede dalla
parte ricorrente: si veda, per tutte, Cass. Sez. V civ., n. 25.2.2009, n.4507- la sezione
quinta di questa Corte (provvedendo su casi del tutto analoghi a quello qui in esame)
ha modificato il proprio orientamento sulla questione generale che costituisce nucleo

4

similari e aventi medesime caratteristiche; se ne può arguire che l’attribuzione di

logico essenziale anche della presente procedura, finendo con il ritenere che:”Quando
procede all’attribuzione d’ufficio di un nuovo classamento ad un’unità immobiliare
a destinazione ordinaria, l’Agenzia del Territorio deve specificare se tale mutato
classamento è dovuto a trasformazioni specifiche subite dalla unità immobiliare in
questione; oppure ad una risistemazione dei parametri relativi alla microzona, in cui

trasformazioni edilizie intervenute. Nel secondo caso, deve indicare l’atto con cui si è
provveduto alla revisione dei parametri relativi alla microzona, a seguito di
significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano; rendendo così possibile la
conoscenza dei presupposti del riclassamento da parte del contribuente”.
Alla luce di tale indirizzo interpretativo, specificamente riferito alla questione del
necessario contenuto motivazionale dei provvedimenti del genere qui considerato,
appare conseguente ritenere che —sul punto- la sentenza impugnata non sia meritevole
di cassazione ed il motivo di ricorso manifestamente infondato.
Roma, l O aprile 2013

ritenuto inoltre:
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;
che le spese di lite non necessitano di regolazione, atteso che la parte vittoriosa
non si è costituita.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma il 18 dicembre 2013

Depositata in Cancqieria

si colloca l’unità immobiliare. Nel primo caso, l’Agenzia deve indicare le

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA