Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3066 del 10/02/2010
Cassazione civile sez. I, 10/02/2010, (ud. 17/12/2009, dep. 10/02/2010), n.3066
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. SALVATO Luigi – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
S.N. e SI.An.Si., rappresentati e difesi, in
forza di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. MENICACCI
Stefano, elettivamente domiciliati nel suo studio in Roma, via
Crescenzio, n. 20;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato –
per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Perugia in
data 24 settembre 2007.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
17 dicembre 2009 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.
Lette la memoria dei ricorrenti.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che il relatore designato, nella relazione depositata il 30 aprile 2009, ha formulato la seguente proposta di definizione:
“La Corte d’appello di Perugia, con decreto depositato il 24 settembre 2007, ha dichiarato la nullità del ricorso per equa riparazione proposto dall’Avv. S.N. nell’interesse di Si.An.Si. per nullità della procura.
Ha affermato la Corte d’appello: risulta per tabulas che la ricorrente non risiede in Italia mentre non sussiste alcun elemento che faccia presumere che la procura sia stata rilasciata nel territorio nazionale.
La Corte d’appello ha quindi condannato l’Avv. S. al pagamento delle spese di procedura.
Ricorrono per cassazione lo S. e la Si. con ricorso notificato il 18 febbraio 2008.
L’intimato Ministero della Giustizia non ha resistito con controricorso.
Il primo motivo di ricorso appare manifestamente fondato.
La Corte d’appello si è discostata dal principio secondo cui quando l’autentica della sottoscrizione sia stata effettuata da un difensore esercente in Italia, il rilascio del mandato e l’autentica della sottoscrizione del mandante devono presumersi avvenuti nel territorio dello Stato, anche qualora il mandante risieda all’estero, in difetto di prova contraria da parte di chi ne contesti la validità (Cass., Sez. 3^, 13 marzo 2007, n. 5840).
Il secondo motivo, attinente alla condanna alle spese, resta assorbito”.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che gli argomenti e le proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici, sono condivisi dal Collegio;
che il ricorso va di conseguenza accolto;
che la causa deve essere rinviata alla Corte d’appello di Perugia, che la deciderà in diversa composizione;
che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;
cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Perugina, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2010