Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3066 del 08/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 3066 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: MANZON ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 28960-2016 proposto da:
BRAVI MILKO, elettivamente domiciliato in ROMA piazza Cavour
presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso
dall’avvocato RENATO D’ELIA;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELI
S’I’ V1’0, che la rappresenta e difende ope legis;

– contro ricorrente –

Data pubblicazione: 08/02/2018

avverso la sentenza n. 2739/39/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE DI ROMA SEZIONE DISTACCATA
di LATINA, depositata il 09/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/01/2018 dal Consigliere Dott. ENRICO

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del
Presidente e del Relatore.
Rilevato che:
Con sentenza in data 11 febbraio 2015 la Commissione tributaria
regionale del Lazio, sezione distaccata di Latina, respingeva l’appello
proposto da Bravi Nlilko avverso la sentenza n. 305/3/12 della
Commissione tributaria provinciale di Latina, che ne aveva respinto il
ricorso contro l’avviso di accertamento IRAP, IRPEF, IN 7 A ed altro
2006. La (71’R osservava in particolare che l’atto impositivo
impugnato, emesso sulla base dello studio di settore, era fondato anche
sulla valutazione della posizione espressa dal contribuente nel
contraddittorio endoprocedimentale, comunque non potendosi
valorizzare la particolarità del servizio erogato (bar all’interno di una
caserma) ai fini di invalidare le pretese fiscali portate dal medesimo atto
impositivo.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il
contribuente deducendo due motivi.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.
Il contribuente successivamente ha depositato una memoria.
Considerato che:
Con il primo motivo il ricorrente lamenta vizio motivazionale, poiché
la CFR si è limitata ad un’ apodittica conferma per relationem della
sentenza appellata.
Ric. 2016 n. 28960 sez. MT – ud. 10-01-2018
-2-

M AN Z ON.

La censura è fondata.
Va ribadito che:
-«In tema di ricorso per cassazione, ove la sentenza di appello sia
motivata “per relationem” alla pronuncia di primo grado, al fine
ritenere assolto l’onere ex art. 366, n. 6, c.p.c. occorre che la censura

condivisa dal giudice di appello, nonché le critiche ad essa mosse con
l’atto di gravame, che è necessario individuare per evidenziare che, con
la resa motivazione, il giudice di secondo grado ha, in realtà, eluso i
suoi doveri motivazionali» (Sez. U – , Sentenza n. 7074 del
20/03/2017, Rv. 643334 – 01);
-«Deve considerarsi nulla la sentenza di appello motivata “per
relationem” alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della
motivazione non consenta di appurare che alla condivisione della
decisione di prime cure il giudice d’appello sia pervenuto attraverso
l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa
specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli
elementi di prova e dei motivi di appello» (Sez. 6 – 5, Ordinanza n.
22022 del 21/09/2017, Rv. 645333 —01);
-«In tema di processo tributario, è nulla, per violazione degli artt. 36 e
61 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell’art. 118 disp. att. c.p.c., la
sentenza della commissione tributaria regionale completamente carente
dell’illustrazione delle critiche mosse dall’appellante alla statuizione di
primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione
a disattenderle e che si sia limitata a motivare “per relationem” alla
sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, atteso che, in
tal modo, resta impossibile l’individuazione del “thema decidendum” e
delle ragioni poste a fondamento del dispositivo e non può ritenersi
che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta
Ric. 2016 n. 28960 sez. MT – ud. 10-01-2018
-3-

identifichi il tenore della motivazione del primo giudice specificamente

attraverso l’esame e la valutazione dell’infondatezza dei motivi di
gravame» (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 15884 del 26/06/2017, Rv. 644726
– 01);
-«La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta
da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non

recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il
ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio
convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di
integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Sez. U, Sentenza n.
22232 del 03/11/2016, Rv. 641526- 01).
Dal primo arresto giurisprudenziale deriva la piena ammissibilità del
motivo in esame, posto che il ricorrente ha assolto il proprio onere di
“specificità” della censura secondo il principio di diritto nell’arresto
stesso espresso.
Dagli ulteriori arresti giurisprudenziali citati deriva pianamente la
valutazione di illegittimità della sentenza impugnata sotto il dedotto
profilo del vizio motivazionale radicale.
l,a CFR laziale infatti con poche laconiche ed apodittiche affermazioni,
non autonomamente valutative di quelle della sentenza appellata, ne ha
ritenuto la piena correttezza meritale, in particolare eludendo la
questione, centrale nella difesa anche endoprocedimentale del
contribuente, della evidente specificità delle condizioni dell’attività
commerciale de qua (bar all’interno di una caserma), risultando del rutto
anodino ed non affatto di per sé concludente il mero riferimento
all’assenza di concorrenzialità derivante dalle condizioni medesime.
La motivazione espressa dal giudice tributario di appello sul meriti/in
causae deve pertanto ritenersi “meramente apparente” e non conforme
allo standard del “minimo costituzionale” (cfr. SU 8053/2014).
Ric. 2016 n. 28960 sez. MT – ud. 10-01-2018
-4–

renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché

La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al primo motivo,
assorbito il secondo, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.
PQN1
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo
motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione

composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, 10 gennaio 201
Il P

nte

tributaria regionale del Lazio, sezione distaccata di Latina, in diversa

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA