Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3066 del 08/02/2011

Cassazione civile sez. VI, 08/02/2011, (ud. 20/12/2010, dep. 08/02/2011), n.3066

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.B., con domicilio eletto in Roma, via Azuni n. 9, presso

l’Avv. DE CAMELIS Paolo che lo rappresenta e difende unitamente

all’Avv. Antonio Adinolfi, come da procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMPUTER SUPPORT ITALCARD CSI s.r.l., fallita, e BANCO DI BRESCIA

s.p.a., con domicilio eletto in Roma, via Monte Zebio n. 32, presso

l’Avv. Marina Rossi, rappresentati e difesi dall’Avv. Alberto

Fumagalli, come da procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

A.T.B. s.p.a., fallita;

– intimata –

per la cassazione del decreto del tribunale di Milano depositato il 2

novembre 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 20 dicembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli;

sentito l’Avv. Antonio Adinolfi per il ricorrente, è presente l’avv.

Rossi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Dott. C.B. ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe con il quale il tribunale, adito con reclamo in ordine ad un provvedimento del giudice delegato di liquidazione di compenso per prestazioni effettuate dal ricorrente in favore di una procedura fallimentare, lo ha rideterminato riducendolo.

Resistono con controricorso la curatela del fallimento CSI s.r.l. e il Banco di Brescia s.p.a..

La causa è stata assegnata alla camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso con cui si denuncia violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla liquidazione del compenso sulla base delle tabelle previste per gli ausiliari del giudice e non della tariffa professionale è manifestamente infondato.

A tale conclusione deve giungersi proprio in base alla giurisprudenza citata dal ricorrente secondo cui “il coadiutore del curatore fallimentare (figura prevista dalla L. Fall., art. 32, comma 2), la cui opera è integrativa dell’attività del curatore, svolgendo funzioni di collaborazione e di assistenza nell’ambito e per gli scopi della procedura concorsuale, assume la veste di ausiliario del giudice; pertanto il suo compenso deve essere determinato in base alla tariffa giudiziale prevista per i periti e i consulenti tecnici, e non alla tariffa professionale, la quale va invece applicata allorchè si sia instaurato un vero e proprio rapporto di lavoro autonomo (opera professionale), essendo stato il professionista officiato dal fallimento per svolgere la propria opera in determinate attività ed operazioni. (Sez. 1, Sentenza n. 1568 del 26/01/2005) in quanto al C. non venne conferito l’incarico di svolgere un’attività autonomamente rilevante quale avrebbe potuto essere richiesta da un qualunque soggetto privato ma di collaborare con il curatore e i legale incaricato dalla procedura per l’accertamento e l’acquisizione di elementi utili a valutare e intraprendere un’azione giudiziaria, e quindi un’attività meramente integrativa di quella propria dell’organo dell’ufficio fallimentare, come si desume dalla valutazione in fatto operata dal giudice del merito alla quale il ricorrente ritiene, inammissibilmente, di poter indurre la Corte a contrapporre una diversa valutazione.

Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all’applicazione da parte del tribunale, i fini della liquidazione, dell’art. 5 della tariffa di cui al D.M. 30 maggio 2002 a mente del quale “per la perizia o la consulenza tecnica in materia di inventar, rendiconti e situazioni contabili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da Euro 145,12 a Euro 970,42 in luogo dell’art. 4 secondo cui “Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di bilancio e relativo conto dei profili e perdite spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni benchè l’attività svolta avesse comportato la valutazione dei bilanci e della situazione economico-patrimoniale di diverse società collegate.

Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile. La Corte, con riferimento alla previgente tariffa che tuttavia per quanto qui interessa non differiva da quella applicabile alla fattispecie, ha ritenuto che “In tema di onorari spettanti ai periti e consulenti tecnici a norma del D.P.R. 14 novembre 1983 n. 820 le attività compensate con onorario fisso ai sensi dell’art. 5 (che si riferisce alla perizia ed alla consulenza tecnica in materia di inventari, rendiconti e situazioni contabili) si distinguono da quelle compensate con un onorario variabile ai sensi dell’art. 4 (che riguarda la consulenza in materia di bilancio e conto profitti e perdite) perchè le prime sono costituite da attività di mero controllo, verifica e riscontro di dati già acquisiti e in operazioni di contabilizzazione, mentre le seconde sono configurabili nei caso di attività ricostruttive e valutative da effettuarsi sulla base di complessi accertamenti. Ne consegue che l’onorario deve essere calcolato secondo il criterio della percentuale per scaglioni previsto dall’art. 4 citato, quando l’incarico conferito al C.T.U. abbia avuto ad oggetto l’accertamento e la valutazione del reddito aziendale per un lungo arco di tempo e la ricostruzione sulla base dei documenti prodotti dalla relativa contabilità (Cassazione civile, sez. 2^, 5 agosto 1992, n. 9293), e quindi è innanzitutto inesatta la tesi secondo cui in presenza di un esame di bilanci sarebbe sempre e comunque applicabile l’art. 4, essendo in realtà rilevante se il documento debba essere assunto come dato o sottoposto ad esame critico.

Ma la circostanza che per l’espletamento dell’incarico sia stato necessario un esame critico dei bilanci e la valutazione e ricostruzione di alcune voci oppure una semplice estrazione di dati contabili da utilizzare come elementi assunti come veritieri ai fini della risposta ai quesiti o, in ipotesi, come richiesto nel caso in esame, per la valutazione della condotta degli amministratori e l’individuazione di un eventuale danno è questione di fatto che è demandata al giudice del merito e che può essere censurata in questa sede solo sotto il profilo dell’incongruità della motivazione. Ciò premesso non può che rilevarsi come, a fronte dell’affermazione del tribunale secondo cui il ricorrente “non ha dovuto procedere ed una ricostruzione e valutazione dei bilanci, ma ha invece esaminato una pluralità di atti al mero fine di ricostruire l’andamento della società e ancorare temporalmente il dato della perdita del capitale”, il ricorrente si è limitato ad opporre una diversa valutazione del suo operato e quindi sostanzialmente a richiedere alla Corte una inammissibile lettura critica degli elementi di fatto, senza fornire elementi di valutazione idonei a far ritenere incongrua la motivazione censurata.

Nè vale il rilievo contenuto nella memoria secondo cui il tribunale avrebbe diversamente valutato, sotto il profilo del compenso, la quantificazione del danno e del deficit dal momento che un conto è l’esame dei bilanci per l’estrapolazione dei dati necessari (e tale è l’attività compiuta dal ricorrente secondo il giudice del merito) mentre altro è l’utilizzo di tali dati come base per ulteriori e più complesse valutazioni.

Il ricorso deve dunque essere rigettato con le conseguenze di rito in ordine alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione in favore della parte resistente delle spese del giudizio che liquida in complessivi Euro 2.800, di cui Euro 2.700,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2011

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