Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3066 del 06/02/2017
Cassazione civile, sez. VI, 06/02/2017, (ud. 13/01/2017, dep.06/02/2017), n. 3066
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7419-2016 proposto da:
AVV. P.D., rappresentato e difeso da se medesimo;
– ricorrente –
contro
FONDERMETAL SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avv. ROBERTA MARCHESETTI, con domicilio
eletto nello studio dell’AVV. STEFANIA MARTUCCI CLAVICA, VIA DEL
TRITONE 169;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 701/2016 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di
ROMA, depositata il 18/01/2016.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
13/01/2017 dal Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che la Corte di cassazione, Seconda Sezione civile, con sentenza 18 gennaio 2016, n. 701, ha dichiarato improcedibile, per deposito tardivo, il ricorso proposto da P.D. contro la Fondeimetal s.p.a. per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Milano in data 28 ottobre 2013, e ha condannato il ricorrente al rimborso delle spese legali;
che per la revocazione della sentenza della Corte di cassazione il P. ha proposto ricorso, con atto notificato il 2 marzo 2016, sulla base di due motivi;
che l’intimata ha resistito con controricorso;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
Considerato che il primo motivo, con cui ci si duole delle errata individuazione della data di notifica e quindi del termine di iscrizione a ruolo del ricorso, ai fini della tempestività, è inammissibile;
che, infatti, non è configurabile il vizio revocatorio, giacchè il fatto dedotto – tardività del deposito ex art. 369 c.p.c., rispetto alla data di notifica del ricorso avvenuta il 12 marzo 2014 presso l’unico domiciliatario di Fondermetal, Avv. Gaetano Pittalà con studio in Milano, via Manara, n. 7 – costituiva, nel giudizio di cassazione, un punto controverso, stante l’eccezione spiegata in tal senso nella memoria ex art. 378 c.p.c., depositata dalla controricorrente il 4 dicembre 2015, in vista dell’udienza dell’11 dicembre 2015;
che con il secondo motivo ci si duole della nullità della procura alle liti e quindi della costituzione in giudizio della controricorrente Fondermetal, con conseguente errore nella liquidazione delle spese legali;
che il motivo è manifestamente infondato perchè, essendo la procura a margine del contrroricorso, e non potendo conseguentemente essere riferita ad altri procedimenti se non a quello cui si riferisce l’atto a margine di cui è apposta, deve ritenersi soddisfatto il requisito della specialità, a nulla valendo che detta procura sia formulata genericamente e senza uno specifico riferimento al giudizio di legittimità;
che il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;
che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
PQM
dichiara il ricorso inammissibile e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 2.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 13 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2017