Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30659 del 30/12/2011
Cassazione civile sez. lav., 30/12/2011, (ud. 05/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30659
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
M.E., elettivamente domiciliato in Roma, Viale
dell’Università n. 11, presso lo studio dell’Avv. FABBRI Francesco,
che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
ACEA S.p.A. quale mandataria di ACEA DISTRIBUZIONE S.p.A., in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Roma, Via delle Tre Madonne n. 8, presso lo studio dell’Avv. Marazza
Maurizio, che la rappresenta e difende, unitamente all’Avv. Marco
Marazza, come da procura a margine del ricorso;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Roma n.
2117/09 del 10.03.2009/23.11.2009 nella causa iscritta al n. 1731
R.G. dell’anno 2006;
udita la relazione svolta in Camera di Consiglio dal Consigliere
Dott. De Renzis Alessandro in data 5.12.2011;
vista la relazione ex art. 380 bis c.p.c. in data 28.10.2011 del
Cons. Alessandro De Renzis;
sentito il P:M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. BASILE
Tommaso, che non ha mosso alcuna osservazione all’anzidetta
relazione.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. La Corte di Appello di Roma con sentenza n. 2117 del 2009 ha confermato la decisione di primo grado del Tribunale di Roma del 23.06.2005, che aveva respinto la domanda proposta da E. M. diretta al riconoscimento del superiore inquadramento nella categoria BS della prima fascia e le conseguenti differenze retributive.
La Corte territoriale ha ribadito, attraverso il confronto tra le declaratorie contenute nell’art. 9 del CCNL di categoria, che il distacco ed allacciamento delle singole utenze, cui era adibito il M., costituisce una attività di carattere tecnico-manuale ed amministrativa riconducibile alla categoria C1-CS e non alla categoria B2-B2S, propria di dipendenti che eseguono lavori che richiedono una qualificata e provetta capacità tecnico-pratica o amministrativa conseguibile attraverso un necessario tirocinio.
Il M. ricorre con un unico articolato motivo, illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c..
Resiste la ACEA Distribuzioni S.p.A..
2. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c. e dell’art. 1362 c.c. e segg., degli artt. 9 e seguenti CCNL del 9 luglio 1996 per i dipendenti delle imprese locali e dei servizi elettrici, degli artt. 414, 420, 421 e 437 c.p.c., nonchè vizio di motivazione.
Al riguardo rileva che l’impugnata sentenza è censurabile per avere leso i principi di cui all’art. 2103 cod. civ. in relazione alle clausole del richiamato CCNL; aggiunge che la sentenza è lesiva anche del suo diritto di vedere accertati i fatti su cui si fonda il suo petitum, tanto più che il primo giudice ha escluso l’obbligo di dare ingresso ai mezzi di prova tempestivamente e ritualmente articolati e il giudice di appello li ha comunque obliterati omettendo l’ammissione degli stessi mezzi, nonostante fosse stata ribadita l’istanza nelle conclusioni dell’atto di appello.
Gli esposti rilievi sono infondati, in quanto il giudice di appello ha proceduto ad attenta disamina dell’inquadramento del ricorrente in relazione al CCNL di categoria del 1996, escludendo con ampia e coerente motivazione il riconoscimento del superiore inquadramento B2- BS rivendicato, mentre il ricorrente si limita ad opporre un diverso, non consentito, apprezzamento. D’altro canto il ricorso si presenta carente anche sotto il profilo della violazione dei principio di autosufficienza, non riportando e trascrivendo le clausole contrattuali.
Non hanno pregio infine le censure circa la mancata ammissione dei mezzi istruttori, implicitamente disattesi dal giudice di appello in presenza di risultanze ritenute appaganti da parte del giudice di appello ai fini del disconoscimento delle pretese del ricorrente.
3. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 30,00 per esborsi, oltre Euro 3000,00 per onorari ed oltre IVA, CPA e spese generali.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011