Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30659 del 21/12/2017


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 30659 Anno 2017
Presidente: CHIARINI MARIA MARGHERITA
Relatore: SCODITTI ENRICO

SENTENZA

sul ricorso 17117-2015 proposto da:
SALINI IMPREGILO SPA in persona dell’Amministratore
Delegato e legale rappresentante pro tempore Dott.
PIETRO SALINI, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZALE DON GIOVANNI MINZONI 9, presso lo studio
dell’avvocato ENNIO LUPONIO, che la rappresenta e
2017

difende giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –

1593
contro

ANAS SPA;
– intamata –

Data pubblicazione: 21/12/2017

nonché da
ANAS SPA in persona del Capo dell’Ufficio Legale Avv.
GIAN CLAUDIO PICARDI, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA GARIGLIANO 11 presso lo studio
dell’avvocato NICOLA MAIONE, che la rappresenta e

controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrente incidentale nonchè contro
SALINI IMPREGILO SPA,

CONSORZIO AS.CO.S.A. ARL,

C.O.E.STRA. SPA IN LIQUIDAZIONE;

intimati

Nonché da:
CONSORZIO

AS.CO.S.A.

SRL

in

persona

dell’Amministratore Unico BRUNO BRANCACCIO,
elettivamente domiciliato in ROMA, in PIAZZALE DON
GIOVANNI MINZONI 9 presso lo studio dell’avvocato
ENNIO LUPONIO, che lo rappresenta e difende giusta
procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro
ANAS;
– intimati –

Nonché da:
ANAS SPA in persona del Capo dell’Ufficio Legale Avv.
GIAN CLAUDIO PICARDI, elettivamente domiciliata in

difende giusta procura speciale in calce al

ROMA,

VIA

GARIGLIANO

11

presso

lo

studio

dell’avvocato NICOLA MAIONE, che la rappresenta e
difende giusta procura speciale in ealce al
controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrente incidentale –

SALINI IMPREGILO SPA, CONSORZIO ASCOSA ARL, COESTRA
SPA IN LIQUIDAZIONE, COESTRA SPA;
– intimati –

avverso la sentenza n. 1495/2015 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 05/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/07/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO
SCODITTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANNA MARIA SOLDI che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso principale motivi l e 2 e
rigetto dell’incidentale;
udito l’Avvocato ENNIO LUPONIO;
udito l’Avvocato SIMONA SERAFINI per delega;

3

contro

Fatti di causa
1. Sulla base di lodo arbitrale reso esecutivo il Consorzio Ascosa
promosse nei confronti di ANAS s.p.a. pignoramento presso il terzo,
che rese dichiarazione positiva. ANAS s.p.a. propose opposizione
all’esecuzione che il Tribunale di Roma rigettò.
2. Avverso detta sentenza propose appello ANAS s.p.a.. Si

3. Con sentenza di data 5 marzo 2015 la Corte d’appello di
Roma,

in

accoglimento

dell’appello,

accolse

l’opposizione

all’esecuzione e dichiarò l’inefficacia del pignoramento; dichiarò
inoltre la nullità della sentenza di primo grado in quanto emessa nei
confronti di Coestra s.p.a. e Impregilo s.p.a., creditori intervenuti nel
processo esecutivo, in quanto soggetti estranei all’opposizione
proposta da ANAS s.p.a. e condannò gli appellati alle spese del
doppio grado.
La corte territoriale evidenziò le seguenti circostanze di fatto: in
data 9 maggio 2005 era stato eseguito il pignoramento; in data 23
settembre 2005 era stata disposta la sospensione dell’efficacia
esecutiva del lodo azionato dal creditore procedente; in data 31
ottobre 2005 si era tenuta l’udienza per la dichiarazione del terzo e
per l’assegnazione; in data 13 febbraio 2006 era stato effettuato
l’intervento dei creditori Coestra s.p.a. e Impregilo s.p.a., muniti di
titolo esecutivo; in data 15 febbraio 2006 il creditore pignorante
aveva rinunciato all’esecuzione; in data 20 marzo 2006 era stata
disposta l’assegnazione in favore dei creditori intervenuti; in data 17
gennaio 2007 era stato annullato il lodo. Osservò il giudice di appello
che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto parti del giudizio di
opposizione i creditori intervenuti nell’esecuzione forzata sul
presupposto che l’opposizione ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ.
riguardasse, oltre la dedotta illegittimità dell’esecuzione per avvenuta
sospensione del titolo vantato dal creditore procedente, anche la

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costituirono le parti appellate chiedendo il rigetto dell’appello.

questione della tardività e quindi illegittimità degli interventi,
questione invece introdotta con la diversa opposizione agli atti
esecutivi.
Aggiunse che tale profilo rilevava nel presente giudizio solo in
relazione alla questione della validità ed efficacia del titolo del
creditore procedente al momento dell’intervento dei creditori e che, in

conseguente assegnazione rappresentava l’ultimo momento utile per
ritenere tempestivo l’intervento indipendentemente dal fatto che
fosse disposta l’assegnazione, come avvenuto nel caso di specie in cui
il procedente aveva chiesto rinvio per verificare la sospensione
dell’esecutorietà del titolo, laddove invece il giudice dell’esecuzione
avrebbe dovuto rilevare il fatto obiettivo documentato dall’opponente
ed accogliere ai sensi dell’art. 623 cod. proc. civ. l’istanza di
sospensione dell’esecuzione per essere venuta meno la necessaria
efficacia esecutiva del titolo, fatto che impediva la prosecuzione
dell’esecuzione fino a che il titolo non avesse riacquistato efficacia
esecutiva con la pronuncia del giudice innanzi a cui il lodo era stato
impugnato (circostanza esclusa per effetto dell’annullamento del
lodo).
Osservò inoltre il giudice di appello che la dichiarazione di rinuncia
da parte del creditore procedente avrebbe dovuto comportare
l’estinzione della procedura e non la sua prosecuzione e successiva
assegnazione in favore degli intervenuti tardivi che, in quanto tali,
non potevano provocare atti dell’esecuzione. Infine aggiunse che
andava dichiarata nulla la domanda di restituzione proposta con
l’appello in relazione alle somme a titolo di spese processuali che
ANAS aveva dichiarato di aver corrisposto in esecuzione della
sentenza di primo grado, «circostanza non confermata ex adverso,
trattandosi di richiesta non corredata nell’allegazione degli elementi
necessari al suo accoglimento quali, ad esempio, le modalità di

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particolare, l’udienza fissata per la dichiarazione del terzo e per la

pagamento, oltre che non documentate con la copia dell’eventuale
assegno con la firma di girata per l’incasso e/o del bonifico bancario
ovvero la quietanza del creditore».
4. Ha proposto ricorso per cassazione Salini Impregilo s.p.a.
sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso ANAS s.p.a., che ha
proposto altresì ricorso incidentale sulla base di due motivi. Ha

il Consorzio AS.CO.SA . s. a r.l. sulla base di quattro motivi. Resiste
con controricorso ANAS s.p.a., che ha proposto altresì ricorso
incidentale sulla base di due motivi. E’ stata depositata memoria di
parte.

Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo del ricorso principale proposto da Salini
Impregilo s.p.a. si denuncia violazione ed erronea applicazione degli
artt. 615, comma 2, 184 att., 153, 100 e 102 cod. proc. civ., ai sensi
dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la ricorrente in
via principale, con riferimento all’affermazione del giudice di appello
secondo cui non erano parti del giudizio di opposizione i creditori
intervenuti riguardando l’opposizione esclusivamente la posizione del
creditore procedente, che l’opposizione all’esecuzione comporta il
litisconsorzio necessario di tutti i creditori presenti nel processo
esecutivo.
1.2. Il motivo è infondato. In sede di sommaria esposizione dei
fatti di causa la ricorrente ha esposto che gli interventi di Coestra
s.p.a. e Impregilo s.p.a. nel processo esecutivo sono avvenuti in
epoca successiva all’introduzione del giudizio di opposizione.
Nelle opposizioni esecutive il litisconsorzio processuale
è necessario con i creditori che rivestano la qualità di procedente o di
interventore al momento in cui la singola opposizione sia instaurata,
non rilevando a tal fine gli interventi successivamente dispiegati
(Cass. 5 settembre 2011, n. 18110).

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proposto ricorso per cassazione avverso la medesima sentenza anche

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa
applicazione degli artt. 500, 525, comma 2, 526, 551, comma 2, 615,
617 e 629 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod.
proc. civ.. Osserva la ricorrente che la rinuncia del creditore
procedente non poteva comportare l’estinzione della procedura
esecutiva in presenza di interventi, tardivi ma pienamente legittimi, di

pignoramento validamente eseguito la sospensione dell’efficacia
esecutiva del lodo azionato dal procedente era intervenuta solo in
data 22 settembre 2005, sicché alla data degli interventi (13 febbraio
2006) la procedura era ancora pendente, mentre la rinuncia agli atti
esecutivi da parte del creditore procedente era avvenuta solo il 15
febbraio successivo. Aggiunge che non essendo documentata la
sospensione dell’efficacia esecutiva del lodo il giudice dell’esecuzione
non poteva sic et simpliciter sospendere l’esecuzione e che solo in
data 10 gennaio 2006 era stata prodotta l’ordinanza di sospensione
dell’esecutorietà del lodo.
2.1. Il motivo è fondato per quanto di ragione.
Nel processo di esecuzione forzata, al quale partecipino più
creditori concorrenti, le vicende relative al titolo esecutivo del
creditore procedente (sospensione, sopravvenuta inefficacia,
caducazione, estinzione) non possono ostacolare la prosecuzione
dell’esecuzione sull’impulso del creditore intervenuto il cui titolo abbia
conservato la sua forza esecutiva. Tuttavia, occorre distinguere: a) se
l’azione esecutiva si sia arrestata prima o dopo l’intervento, poiché
nel primo caso, non esistendo un valido pignoramento al quale gli
interventi possano ricollegarsi, il processo esecutivo è improseguibile;
b) se il difetto del titolo posto a fondamento dell’azione esecutiva del
creditore procedente sia originario o sopravvenuto, posto che solo il
primo impedisce che l’azione esecutiva prosegua anche da parte degli
interventori titolati, mentre il secondo consente l’estensione in loro

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creditori muniti di titolo esecutivo e che successivamente al

favore di tutti gli atti compiuti finché il titolo del creditore procedente
ha conservato validità (Cass. Sez. U. 7 gennaio 2014, n. 61).
Al momento dell’intervento dei creditori muniti di titolo esecutivo
era stata solo sospesa l’efficacia esecutiva del titolo giudiziale del
creditore procedente ai sensi dell’art. 623 cod. proc. civ.. La detta
sospensione non poteva ostacolare la prosecuzione dell’esecuzione

3. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione
del d. m. n. 55 del 2014, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod.
proc. civ.. Osserva la ricorrente che per la liquidazione delle spese del
primo grado di giudizio la Corte di appello aveva utilizzato
presumibilmente i criteri di cui al d.m. dell’8 aprile 2004 anziché il
successivo d.m. n. 55 del 2014 e che le spese del secondo grado
erano state illegittimamente liquidate, oltre che in modo
sproporzionato, per intero a carico di ciascuna delle società appellate,
pur avendo le stesse la medesima posizione processuale. Aggiunge
che a carico di ciascuna convenuta erano stati liquidati Euro
62.500,00 nonostante che il procuratore dell’appellante avesse svolto
unicamente la fase di studio della controversia e quella introduttiva
del giudizio, partecipando ad una sola udienza.
3.1. L’accoglimento del secondo motivo determina l’assorbimento
del motivo.
4. Passando al ricorso principale proposto da Consorzio AS.CO.SA .
s. a r.I., con il primo motivo si denuncia violazione ed erronea
applicazione degli artt. 112, 615 ss. cod. proc. civ., ai sensi dell’art.
360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva il ricorrente in via
principale che erroneamente il giudice di appello ha affermato che
l’ANAS avrebbe dedotto con l’opposizione all’esecuzione la nullità del
pignoramento per intervenuta sospensione dell’efficacia esecutiva del
lodo, sicché in violazione dell’art. 112 è stata dichiarata l’inefficacia
del pignoramento, mai chiesta dall’ANAS.

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sull’impulso del creditore intervenuto munito di titolo esecutivo.

4.1. Il motivo è inammissibile. Anche laddove vengano denunciati
con il ricorso per cassazione “errores in procedendo”, in relazione ai
quali la Corte è anche giudice del fatto, potendo accedere
direttamente all’esame degli atti processuali del fascicolo di merito, si
prospetta preliminare ad ogni altra questione quella concernente
l’ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato

sussistenza di tale ammissibilità diventa possibile valutare la
fondatezza del motivo medesimo e, dunque, esclusivamente
nell’ambito di quest’ultima valutazione, la Corte di cassazione può e
deve procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti
processuali (fra le tante Cass. 20 luglio 2012, n. 12664). Il ricorrente
non ha specificatamente indicato, in violazione del principio di
autosufficienza, le parti del ricorso di primo grado dalle quali
desumere l’intervento del denunciato vizio di violazione del principio
di corrispondenza fra chiesto e pronunciato.
5.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa

applicazione degli artt. 525, comma 2, 526, 551, comma 2, 623 cod.
proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ..
Osserva il ricorrente che non essendo documentata la sospensione
dell’efficacia esecutiva del lodo il giudice dell’esecuzione non poteva
sic et simpliciter sospendere l’esecuzione e che solo in data 10
gennaio 2006 era stata prodotta l’ordinanza di sospensione
dell’esecutorietà del lodo. Aggiunge che gli interventi tardivi dei
creditori muniti di titolo esecutivo erano pienamente legittimi,
potendo gli stessi soddisfarsi sulle somme residuate alla distribuzione.
6. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione
degli artt. 615, 623 e 629 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360,
comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva il ricorrente che la rinuncia
del creditore procedente non poteva comportare l’estinzione della

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esposto, con la conseguenza che, solo quando sia stata accertata la

procedura esecutiva in presenza di interventi, tardivi ma pienamente
legittimi, di creditori muniti di titolo esecutivo.
7. I motivi secondo e terzo sono inammissibili. Il ricorrente,
creditore procedente nell’esecuzione forzata, non ha interesse ad
impugnare la sentenza in relazione ai diritti vantati dai creditori
intervenuti nella procedura esecutiva.

del d. m. n. 55 del 2014, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod.
proc. civ.. Osserva la ricorrente che per la liquidazione delle spese del
primo grado di giudizio la Corte di appello aveva utilizzato
presumibilmente i criteri di cui al d.m. dell’8 aprile 2004 anziché il
successivo d.m. n. 55 del 2014 e che le spese del secondo grado
erano state illegittimamente liquidate, oltre che in modo
sproporzionato, per intero a carico di ciascuna delle società appellate,
pur avendo le stesse la medesima posizione processuale. Aggiunge
che a carico di ciascuna convenuta erano stati liquidati Euro
62.500,00 nonostante che il procuratore dell’appellante avesse svolto
unicamente la fase di studio della controversia e quella introduttiva
del giudizio, partecipando ad una sola udienza.
8.1. Il motivo è inammissibile. In primo luogo la censura ha
natura perplessa in quanto si adopera l’inciso «presumibilmente» a
proposito dei criteri utilizzati dal giudice di merito. Per tale aspetto il
motivo è privo di specificità, rimettendo al giudice di legittimità la
ricerca di una ragione di illegittimità che viene denunciata solo come
possibile.
In secondo luogo va rammentato che in sede di ricorso
per cassazione, la determinazione, del giudice di merito, relativa alla
liquidazione delle spese processuali può essere censurata solo
attraverso la specificazione delle voci in ordine alle quali lo stesso
giudice sarebbe incorso in errore, sicché è generico il mero
riferimento a prestazioni, che sarebbero state riconosciute in

10

8. Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione

violazione della tariffa massima, senza la puntuale esposizione
delle voci in concreto liquidate dal giudice, con derivante
inammissibilità dell’inerente motivo (fra le tante da ultimo Cass. 20
maggio 2016, n. 10409).
Infine va parimenti rammentato che ai fini della determinazione
del compenso spettante al difensore che abbia assistito una pluralità

legittimità, lo stabilire se l’opera difensiva sia stata unica, nel senso di
trattazione di identiche questioni in un medesimo disegno
difensionale a vantaggio di più parti, o se la stessa abbia, invece,
comportato la trattazione di questioni differenti, in relazione alla
tutela di posizioni giuridiche non identiche (Cass. 4 giugno 2015, n.
11591; 1 ottobre 2009, n. 21064).
9. Passando ai ricorsi incidentali, di identico contenuto, con il
primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 132
n. 4 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc.
civ.. Osserva la ricorrente in via incidentale che il giudice di appello
ha ritenuto nulla la domanda di restituzione dell’importo corrisposto
per spese processuali nonostante che fosse stata rilevata la nullità
dell’intero procedimento di primo grado e della sentenza, con
contraddittorietà della motivazione.
10. Con il secondo motivo si denuncia contrasto tra motivazione e
dispositivo in relazione all’art. 156, comma 2, cod. proc. civ., ai sensi
dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la ricorrente,
sempre con riferimento alla rilevata nullità della domanda di
restituzione dell’importo corrisposto per spese processuali, che la
declaratoria di nullità della sentenza di primo grado doveva
necessariamente travolgere tutte le statuizioni rese nella stessa.
11. I motivi dei ricorsi incidentali, da trattare unitariamente, sono
inammissibili. Essi non colgono la ratio decidendi. Il giudice di merito
ha disatteso la domanda proposta dall’appellante sulla base

11

di parti, costituisce valutazione di merito, incensurabile in sede di

dell’accertamento di merito che non risultava provato l’esborso della
somma prevista dalla sentenza di primo grado a titolo di spese
processuali. Le censure non toccano tale ratio decidendi e sono quindi
prive di decisività.
Con riferimento al rapporto processuale relativo al ricorso
e A Al2–S
proposto da Consorzio AS.CO.SA . s. a r.l. va disposta la

soccombenza.
Poiché il ricorso principale proposto da Consorzio AS.CO.SA . s. a
r.l. e quelli incidentali proposti da ANAS s.p.a. sono stati proposti
successivamente al 30 gennaio 2013 e vengono disattesi, sussistono
le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge
24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma

1 – quater

all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,
gte2 J10-1 della susistenza dell’obbligo di versamento, da parte ~ler pmate
ricorrent4, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.

Accoglie il secondo motivo del ricorso principale proposto da Salini
Impregilo s.p.a., rigettando il primo motivo e dichiarando assorbito il
terzo motivo; dichiara inammissibili il ricorso principale proposto da
p-As

Consorzio AS.CO.SA . s. a r.l.

ed i ricorsi incidentali; cassa la

sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di
Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche:’
sulle spese del giudizio di legittimità concernenti il rapporto processuale relativo al ricorso proposto da Salini Impregilo s.p.a.;
dispone la compensazione delle spese processuali con riferimento al
rapporto processuale relativo al ricorso proposto da Consorzio
AS.CO.SA . s. a r.I..

14- Ki 9 s

_

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della

12

compensazione delle spese processuali stante la reciproca

sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente
principale Consorzio AS.CO.SA . s. a r.l. e del ricorrente incidentale,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma del
comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma il giorno 12 luglio 2017

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