Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30658 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 30/12/2011, (ud. 25/11/2011, dep. 30/12/2011), n.30658

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA TOLMINO 1, presso lo studio dell’avvocato RITTI CLAUDIA,

rappresentato e difeso dall’avvocato GALAZZO ENZO giusta mandato a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FAA’ DI

BRUNO 52, presso lo studio dell’avvocato ZACCO GIANFRANCO,

rappresentato e difeso dall’avvocato IOZZIA VINCENZO giusta mandato a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 506/2010 della CORTE D’APPELLO di CATANIA del

20/05/2010, depositata il 29/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO IANNIELLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. MARIO FRESA.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La causa è stata chiamata alla adunanza in camera di consiglio del 25 novembre 2011 ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380-bis c.p.c.:

“Con ricorso notificato il 22-23 settembre 2010, G.S., titolare della pizzeria “La Conchiglia” in (OMISSIS), chiede, con tre motivi, la cassazione della sentenza depositata il 29 luglio 2010, con la quale la Corte d’appello di Catania, in riforma della decisione di primo grado, lo ha condannato a pagare a R. C., previo accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, con l’attribuzione al C. di compiti relativi alle consegne, la somma di Euro 18.040,73 oltre accessori di legge – a titolo di differenze retribuite, calcolate, ex art. 36 Cost., assumendo a parametro di riferimento i minimi contrattuali relativi ai dipendenti di sesto livello di cui al C.C.N.L. di settore.

I motivi di ricorso attengono alla pretesa “violazione dell’art. 113 c.p.c., in relazione all’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 36 Cost.”; al vizio di motivazione quanto all’accertamento della subordinazione; e, in via subordinata, al vizio di motivazione in ordine all’attività comunque prestata dal C., quantitativamente minore di quella ritenuta dai giudici.

Resiste alle domande C.R. con controricorso affidato all’ufficio postale di Catania per la spedizione con raccomandata A.R. il 4 novembre 2010, pertanto tardivamente.

Il procedimento è regolato dall’art. 360 c.p.c. e segg. con le modifiche e integrazioni successive, in particolare quelle apportate dalla L. 18 giugno 2009, n. 69.

Il ricorso appare manifestamente infondato e si propone pertanto che venga trattato in camera di consiglio per essere respinto.

Quanto al primo motivo, la Corte territoriale ha interpretato la domanda iniziale del C., con riguardo alla determinazione di differenze retributive al pagamento delle quali condannare G.S., nel senso di richiedere che queste, ritenuta insufficiente la retribuzione percepita e nella situazione di piena irregolarità del rapporto e quindi anche di mancata applicazione di alcun contratto collettivo, andassero parametrate, ai sensi dell’art. 36 Cost., sui minimi del sesto livello di cui al C.C.N.L. pubblici esercizi, tenuto conto delle mansioni svolte e delle modeste dimensioni dell’azienda, classificabile in seconda o quarta categoria.

E’ pertanto manifestamente infondata la censura di ultrapetizione, in quanto fonda su di una diversa interpretazione della domanda, meramente contrapposta a quella della Corte territoriale, non sostenuta dai passi del ricorso introduttivo riprodotti nel ricorso, dai quali risulta anzi evidente l’allegazione in quest’ultima sede della piena irregolarità del rapporto di lavoro e l’adozione del minimo contrattuale collettivo quale mero parametro di riferimento per la determinazione di quanto per legge dovuto.

Il secondo motivo investe in realtà la valutazione delle prove effettuata dai giudici di merito, contestata col segnalare incongruenze nel ragionamento della Corte mediante l’isolamento di alcuni elementi dal complesso di quelli effettivamente considerati e col contrapporre alle valutazioni della Corte territoriale giudizi diversi sulle singole testimonianze, anche attraverso l’enucleazione di alcune singole dichiarazioni testimoniali dal relativo contesto di riferimento, in ogni caso proponendo in questa sede di legittimità una inammissibile rivisitazione del materiale istruttorio, nel suo complesso congruamente preso in considerazione dai giudici di merito.

Il medesimo vizio affligge il terzo motivo di ricorso, che sconta la possibilità di accertamento da parte di questa Corte di una diversa e più contenuta rappresentazione dei fatti alla stregua dell’istruttoria svolta dai giudici di merito”, viceversa insussistente.

Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in camera di consiglio.

Ambedue le parti hanno depositato una memoria.

In proposito, il collegio rileva che con la memoria ex art. 378 c.p.c., C.R. segnala che il controricorso, consegnato dall’ufficiale giudiziario all’ufficio postale di Catania per la notifica il 4 novembre 2010 e notificato il successivo 8 novembre, era stato consegnato all’ufficiale postale dal controricorrente il 2 novembre precedente, come risulta dagli atti;

sicchè la relativa notifica è stata tempestiva.

Il collegio da atto dell’esattezza di quanto segnalato dal C., da ritenere pertanto regolarmente costituito in questo giudizio.

Con la memoria ritualmente depositata, G.S. si limita, quanto al primo motivo, ad esprimere un diverso convincimento in ordine al significato della domanda di differenze retributive, viceversa congruamente ritenuto dalla sentenza impugnata come espresso nell’atto introduttivo del giudizio.

Richiamando il secondo e il terzo motivo del ricorso, il ricorrente insiste inoltre nel rilevare l’insufficienza e contraddittorietà della valutazione delle prove da parte dei giudici dell’appello, che non avrebbero tenuto adeguato conto delle dichiarazioni dei testi G., Ca. e S.. La Corte territoriale ha invece valutato tutte le dichiarazioni testimoniali ritenute pertinenti e rilevanti, traendone determinati convincimenti in ordine ai fatti di causa, sicchè va ribadito che i motivi in esame si traducono in una mera diversa valutazione delle risultanze istruttorie, riservata ai giudici di merito e censurabile in questa sede unicamente per illogicità o per l’ignoranza di un elemento decisivo, non ricorrenti nel caso in esame.

Concludendo, il collegio condivide nel merito il contenuto della relazione, per cui il ricorso deve essere respinto, con le normali conseguenze in ordine al regolamento delle spese di questo giudizio, operato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare al resistente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 30,00 per esborsi ed Euro 3.000,00, oltre accessori, per onorari.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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