Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30658 del 21/12/2017


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Cassazione civile, sez. III, 21/12/2017, (ud. 27/06/2017, dep.21/12/2017),  n. 30658

Fatto

RILEVATO CHE:

3. L’azienda Ospedaliera Maggiore della Carità di Novara ha proposto ricorso per cassazione contro la Banca Regionale Europea s.p.a. avverso la sentenza del 15 ottobre 2014, con cui la Corte d’Appello di Torino ha parzialmente accolto l’appello della banca intimata avverso la sentenza del Tribunale di Novara del 17 novembre 2010, con cui la quale era stata rigettata la domanda, introdotta nel giugno del 2008, con cui la medesima banca aveva chiesto la condanna in via principale al pagamento della somma di Euro 498.656,52 oltre interessi legali e in via subordinata della somma di Euro 370.515,75 oltre interessi legali.

La domanda era stata fondata dalla Banca Regionale Europea sull’assunto di essere cessionaria di un credito, vantato dalla s.p.a. Euromedical nei confronti dell’Azienda qui ricorrente a titolo di corrispettivo dell’avvenuta fornitura di un’apparecchiatura per la risonanza magnetica.

2. Nella costituzione della ricorrente, che sosteneva non essere stata fatta la cessione nell’osservanza delle formalità prescritte dalla legge e perciò ne adduceva l’inefficacia, il Tribunale rigettava la domanda, reputando in primo luogo che, per l’origine del credito ceduto la cessione avrebbe dovuto rispettare le formalità del R.D. n. 2440 del 1923, artt. 69 e 70 a suo dire applicabili anche alle amministrazioni pubbliche non statali In secondo luogo riteneva che non risultava comunque un’accettazione espressa dall’Azienda,

3. La Corte territoriale, dopo avere rilevato che la cessione era dimostrata solo per l’importo richiesto con la domanda subordinata ed avere altresì affermato che risultava un’accettazione da parte dell’Azienda, ha escluso l’applicabilità della disciplina del R.D. n. 24440 del 1923, art. 70 sotto due distinti profili, cioè sia perchè essa non trovava applicazione alle amministrazioni non statali, sia perchè comunque nella specie quella disciplina non sarebbe risultata comunque applicabile, in quanto la cessione era avvenuta quando il rapporto era esaurito.

4. Al ricorso per cassazione, che propone sei motivi, ha resistito la Banca con controricorso, nel quale ha svolto ricorso incidentale affidato a due motivi.

5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1, e sono state depositate conclusioni scritte dal Pubblico Ministero nel senso del rigetto del ricorso principale e dell’accoglimento del ricorso incidentale, nonchè memorie delle parti.

Nella sua memoria la Banca intimata ha rilevato di essere stata incorporata dalla Unione di Banche Italiane s.p.a. (in forma abbreviata UBI Banca s.p.a.). La memoria è stata depositata nell’interesse della incorporante e sulla deduzione non sono state formulate osservazioni da parte della ricorrente, che avrebbe potuto farlo in base al Protocollo del dicembre 2016, onde la deduzione deve ritenersi incontestata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il ricorso incidentale, in quanto proposto in seno al ricorso principale, dev’essere esaminato unitamente ad esso.

2. Con il primo motivo di ricorso si deduce “violazione e/o falsa applicazione del R.D. n. 2440 del 1923, artt. 69 e 70 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3); nullità della sentenza per assenza di motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)”.

Vi si censura in primo luogo la motivazione con cui la sentenza impugnata, andando in contrario avviso rispetto a quella di primo grado, ha reputato fondata l’eccezione di inapplicabilità del regime del R.D. n. 2440 del 1923, artt. 69 e 70 con riferimento ai requisiti formali della cessione, adducendo che quella normativa non poteva trovare applicazione alle Aziende Sanitarie Locali in ragione della disciplina per esse predisposta dal D.Lgs. n. 502 del 1992.

2.1. La motivazione della sentenza impugnata è stata, in particolare, letteralmente del seguente tenore: “in linea di diritto, va osservato come la disciplina di cui al R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, artt. 69 e 70 non debba ritenersi applicabile alle Aziende Sanitarie Locali, come giustamente ha eccepito l’odierno appellante. Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, sul riordino della disciplina in materia sanitaria, ha disposto infatti che “le regioni, attraverso le unità sanitarie locali, assicurano i livelli essenziali di assistenza di cui all’art. 1, avvalendosi anche delle aziende di cui all’art. 4”, e che “in funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali le unità sanitarie locali si costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la loro organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri previsti dalle disposizioni regionali….”, affidando altresì il compito alle regioni di emanare “norme per la gestione economico finanziaria e patrimoniale delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, informate ai principi di cui al codice civile”.”.

2.2. Ebbene la riprodotta motivazione è incentrata, sebbene tramite le implicazioni emergenti dal mero richiamo di disposizioni legislative e precisamente dell’art. 3, comma 1 ed 1-bis, primo inciso, nonchè del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 5, comma 7, e con un palese riferimento a quanto aveva sostenuto la qui resistente, sull’assunto che il riassetto della posizione delle aziende sanitarie locali verificatosi con l’intervento del citato D.Lgs. avesse loro attribuito un carattere tale da non consentire di ritenerle soggette alle disposizioni delle norme del R.D. n. 2440 del 1923, artt. 69 e 70.

L’assunto, sebbene così sommariamente esplicitato, è conforme all’orientamento della giurisprudenza di questa Corte che ha definito l’àmbito di applicabilità di quelle due norme limitandolo alle amministrazioni statali, sebbene per escluderne le fattispecie coinvolgenti un c.d. ente locale, come un comune: la dimostrazione in tal senso venne fornita da Cass. n. 17496 del 2008, che è, poi, stata seguita da Cass. n. 6038 del 2010, n. 23723 del 2014, n. 2760 del 2015(concernente la posizione di un I.A.C.P.) ed ancora di recente da Cass. R.g.n. 26980-15 (c.c. 27.6.2017) 20739 del 2015 (nuovamente con riferimento ad un comune), nonchè, in motivazione, per ribadire che dette norme hanno contenuto eccezionale, da Cass. n. 21747 del 2016.

E’ vero che non consta nella giurisprudenza di questa Corte un’affermazione espressa di inapplicabilità del regime della cessione del credito di cui agli artt. 69 e 70 citato R.D. alle cessioni di crediti verso le aziende sanitarie locali, ma è palese che la giurisprudenza riferita, pur relativa agli enti locali, avendo come suo presupposto l’esegesi delle norme de quibus imperniata sulla loro riferibilità ad amministrazioni statali, a maggior ragione risulta estensibile ad enti come le Aziende sanitarie locali e ciò anche prima che esse ricevessero la qualificazione richiamata dalla sentenza impugnata per il tramite del riassetto di cui al D.Lgs. n. 502 del 1992, che non incise sulla loro connotazione di enti certamente estranei al novero delle amministrazioni statali, compresi gli enti statali, atteso che fin dalla istituzione del Servizio Sanitario Nazionale con la L. n. 833 del 1978 le U.S.L., poi divenite A.U.S.L., non si connotavano certamente come enti statali.

2.3. Il Collegio rileva, in particolare, che nessuna posizione sulla soggezione delle cessioni di credito verso le A.S.L. alle norme in discorso risulta avere preso Cass. n. 18339 del 2014, la quale ha risolto il problema della rilevanza nel caso di specie, in cui era parte una a.s.l., motivando che nella specie l’art. 70 non poteva comunque trovare applicazione per essere il credito estraneo ad un appalto o somministrazione.

A sua volta Cass. n. 1012 del 2012 respinse un motivo di violazione dell’art. 69 R.D. in un giudizio che coinvolgeva una A.S.L., rilevando tuttavia che nella specie la A.S.L. non aveva eccepito l’inefficacia e, quindi, soltanto implicitamente ritenendo la sua applicabilità. Ne segue che a tale pronuncia nessun valore di precedente può riconoscersi nel senso della detta applicabilità.

2.4. Mette conto allora di rilevare, all’esito delle considerazioni svolte, che il motivo è privo di fondamento là dove, evocando giurisprudenza che ignora quella riferita sopra, sostiene che le norme del regio decreto sarebbero state applicabili.

Invece, là dove, peraltro successivamente, nel paragrafo 6, mostra di conoscere Cass. n. 14796 del 2008 e n. 6038 del 2010, dicendo che erano state invocate dalla controparte, prospetta in modo del tutto incoerente che tali decisioni si riferivano a fattispecie relative ad enti locali e riguardavano un lasso temporale anteriore all’entrata in vigore del D.P.R. n. 554 del 1999, il che è corretto, ma non si vede che rilievo possa avere per giustificare l’esegesi voluta dalla ricorrente quanto alle norme del citato r.d. Il che è tanto vero che la ricorrente ne fa oggetto di apposito motivo successivamente come si vedrà.

Il principio di diritto che giustifica la reiezione della censura è, in definitiva, il seguente: “Il regime del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 69, comma 3, che richiede la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata e la notificazione alla P.A. della cessione del credito, in quanto applicabile solo se il credito ceduto sussista verso un’amministrazione qualificabile come statale, non è invocabile in una controversia relativa a credito fatto valere dal cessionario contro una A.S.L.”.

2.5. Le svolte considerazioni palesano anche l’infondatezza della seconda censura, esposta nel punto 5 dell’illustrazione del motivo.

Con essa si addebita alla sentenza impugnata di non avere, con la parte che si è sopra riportata, enunciato un’effettiva motivazione, sicchè si sarebbe in presenza di una vera e propria mancanza di motivazione.

L’assunto non è fondato, in quanto, come s’è già detto, i riferimenti normativi di cui la motivazione si compone appaiono sufficienti, tanto più se si considera che la Corte torinese ha dichiarato di condividere la prospettazione della creditrice e, quindi, vi ha fatto rinvio.

Prospettazione che, del resto, viene evocata dal successivo paragrafo 6. dell’illustrazione e riguardo alla quale si apprende – come, del resto, poi conferma il controricorso – che la resistente aveva invocato i principi di diritto di cui a Cass. n. 17496 del 2008 e 6038 del 2010, nonchè anche Corte Costituzionale n. 131 del 2013.

Il primo motivo è, dunque, rigettato.

3. Con il secondo motivo si denuncia nuovamente “violazione e falsa applicazione del R.D. n. 2440 del 1923, artt. 69 e 70 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)” e vi si censura una ratio decidendi che la sentenza impugnata ha enunciato in via subordinata, cioè nel presupposto che la disciplina degli artt. 69 e 70 citato R.D. fosse applicabile anche alla ricorrente.

Consolidatasi la motivazione enunciata in via principale, per effetto della sorte del primo motivo, il secondo motivo resta assorbito.

4. Con il terzo motivo si prospetta “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”: poichè si censura la stessa motivazione impugnata con il secondo motivo, valgono le stesse notazioni svolte per esso e, dunque, lo si deve dichiarare assorbito.

5. Con il quarto motivo si fa valere “violazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Nullità della sentenza (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)”.

Vi si imputa alla Corte piemontese di avere omesso di pronunciarsi sull’eccezione – che si dice prospettata nella seconda memoria ai sensi dell’art. 183 c.p.c. e mantenuta nella conclusionale di primo grado, nonchè ribadita nella comparsa di costituzione in appello e nelle note di replica di primo grado – sotto il profilo che alla fattispecie di cessione sarebbe stata applicabile la norma del D.P.R. n. 554 del 1999, art. 115 che, in tema di appalti, esigeva per tutte le amministrazioni pubbliche la stipula della cessione mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.

5.1. L’illustrazione del motivo indica genericamente le pagine degli atti processuali nei quali l’eccezione sarebbe stata formulata, ma si omette di riprodurre il relativo contenuto e, soprattutto, nemmeno lo si riproduce in modo indiretto, in tal modo consentendo alla Corte di verificare la corrispondenza dell’indiretta riproduzione nei detti atti. Inoltre, si omette di localizzare nel presente giudizio di legittimità se e dove gli atti cui si fa riferimento siano stati prodotti per poter essere esaminati. Tutte tali indicazioni erano necessarie per ottemperare al requisito di ammissibilità di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, dovendosi ricordare che, alla stregua di Cass., Sez. Un., n. 22726 del 2011, ove, trattandosi di atti processuali di parte si fosse inteso far riferimento alla loro presenza nel fascicolo d’ufficio, di cui s’è fatta istanza di trasmissione, tale indicazione avrebbe potuto esentare dall’onere di loro produzione a pena di improcedibilità ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, ma era comunque essenziale per rispettare l’art. 366, n. 6 citato, come correttamente ha osservato anche il Pubblico Ministero evocando la c.d. autosufficienza, di cui la norma costituisce il c.d. precipitato normativo (Cass. n. 7455 del 2013).

Il motivo è, dunque, inammissibile.

5.2. Peraltro, il motivo risulta ulteriormente inammissibile, in quanto, pur dovendosi effettivamente rilevare che la sentenza impugnata nulla dice a proposito della questione sottesa all’eccezione, tuttavia, ai fini della rilevanza dell’omissione di pronuncia come incidente sulla correttezza della decisione, sarebbe stato necessario allegare che l’eccezione proposta aveva una qualche rilevanza ai fini del decidere e, quindi, indicare se e come fosse stato prospettato che la norma dell’art. 115 citato D.P.R. disciplinava la fattispecie. Invece, nell’illustrazione del motivo (ma anche in quella del primo motivo, dove si rimanda al quarto) non si fornisce alcuna precisazione su come quella rilevanza fosse stata argomentata.

Ne consegue che della pretesa violazione della norma del procedimento difetta la deduzione della decisività, che è condizione necessaria perchè essa possa provocare la cassazione della sentenza di merito, in quanto se l’inosservanza della norma de qua non ha determinato una incidenza negativa per il ricorrente in Cassazione, essa risulta irrilevante.

Ciò, può ora ritenersi scolpito nella norma dell’art. 360-bis c.p.c., n. 2, là dove, per l’ammissibilità della censura di violazione di norme del procedimento, esige che da essa risulti la conseguenza che siano stati violati “i principi regolatori del giusto processo”.

Formulazione che, sebbene evocativa dei contenuti dell’art. 111 Cost., comma 1, siccome poi specificati dal comma 2 e dagli altri commi della norma, si presta, secondo la ricostruzione preferibile, a sottendere, piuttosto che la necessità che l’inosservanza della norma del procedimento abbia violato il principio secondo qualcuna di quelle specificazioni (posto che ogni violazione di norma del procedimento si concreta almeno in una lesione del contraddittorio e/o del diritto di difesa come regolato dalle forme previste e, dunque, risulterebbe lesiva delle regole del giusto processo, con conseguente inutilità dell’art. 360-bi,s n. 2), in realtà il carattere stesso della violazione della norma del procedimento, perchè possa denunciarsi in Cassazione. Carattere che, anche prima dell’introduzione dell’art. 360-bis, n. 2 si esprimeva nell’essere stata la violazione denunciata appunto decisiva, cioè incidente sul contenuto della decisione e, dunque, foriero di un effettivo pregiudizio a chi la denunciava.

Nel caso di specie si rileva che, inerendo la disciplina del citato D.P.R. agli appalti pubblici e precisamente la materia dei lavori pubblici di cui al D.Lgs. n. 109 del 1994, di cui costituiva il regolamento di attuazione, sarebbe stato necessario allegare che l’eccezione si era sostanziata in primo luogo nella deduzione che il rapporto da cui originava la cessione era stato un rapporto soggetto a quel d.gs., mentre nulla al riguardo si è dedotto, ed anzi nell’esposizione del fatto si è alluso a detto rapporto come relativo alla “fornitura di un’apparecchiatura per la risonanza magnetica”” e di aggiudicazione “della fornitura “chiavi in mano” di una “risonanza magnetica con relative opere edili ed impiantistiche”” (formula che si è ripetuta nella nota 5 a pagina 32), mentre si è usata la parola “appalto” genericamente al primo rigo della pagina 3.

5.3. Si rileva, poi, che nella memoria parte ricorrente non ha ritenuto di replicare ai rilievi del Pubblico Ministero a proposito della inapplicabilità della disciplina del D.P.R. n. 554 del 1999.

6. Con un quinto motivo si deduce “violazione e/o falsa applicazione del R.D. n. 2440 del 1923, artt. 69 e 70 nonchè del D.P.R. n. 554 del 1999, art. 115 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”.

Il motivo critica la motivazione, questa volta preliminare, con cui la sentenza impugnata ha ritenuto che la cessione, indipendentemente dalla questione poi esaminata dell’applicabilità delle norme del R.D., fosse stata accettata, con la conseguenza che irrilevante risultava in ogni caso il problema della forma della cessione. La critica viene svolta anche nell’asserito presupposto dell’applicabilità del D.P.R. evocato nell’intestazione.

6.1. La sorte dei motivi precedenti rende irrilevante la problematica di cui al motivo, che resta perciò assorbito.

7. Analogamente è a dirsi per il sesto motivo, con cui la stessa questione prospettata con il motivo precedente viene articolata sotto il paradigma dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

8. Il ricorso principale è, dunque, rigettato.

9. Venendo all’esame del ricorso incidentale si rileva che esso, con il primo motivo, denuncia “violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) – Violazione degli artt. 1260 e segg. e degli artt. 1321 c.c. e segg. – Omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5)”.

Il motivo si duole, sebbene senza dirlo, che sia stata accolta la domanda subordinata ed in particolare sostiene che la Corte territoriale avrebbe riconosciuto alla resistente la somma di Euro 350.000,00 anzichè quella corrispondente al credito ceduto pari ad Euro 498.656,52. La prima somma, si sostiene, corrispondeva all’ammontare dell’anticipazione bancaria corrisposta alla creditrice cedente cioè alla s.p.a. Euromedical, la seconda a quella della fattura n. (OMISSIS), emessa nei confronti dell’Azienda ricorrente. L’errore commesso dalla Corte territoriale risiederebbe nel fatto che essa avrebbe dovuto considerare che l’ammontare del credito ceduto era quello maggiore. Erroneamente avrebbe dato rilievo all’importo, tra l’altro lievemente superiore, dell’istanza di ammissione al passivo del fallimento di quella società, che concerneva l’anticipazione.

9.2. Il motivo è inammissibile.

Esso si fonda su un generico rinvio ai documenti 1, 3 e 4 del fascicolo di parte della Banca, ma del contenuto che sorreggerebbe l’argomentazione non si riproduce il tenore nè direttamente nè indirettamente, indicando a quale parte dei documenti corrisponderebbe l’indiretta riproduzione. In tal modo è violato l’art. 366 c.p.c., n. 6, che avrebbe imposto quella modalità alternativa di indicazione specifica dei detti documenti (come ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte a far tempo da Cass. (ord.) n. 22303 del 2008 e Cass. sez. un. n. 28547 del 2008).

Non solo: il motivo viola l’art. 366 c.p.c., n. 6 anche perchè omette di individuare i termini in cui domanda principale e domanda subordinata erano stati proposti.

10. Con il secondo motivo si denuncia l’omissione di pronuncia sulla richiesta di condanna alla restituzione della somma di Euro 17.361,86 versata per le spese della sentenza di primo grado.

La richiesta risulta presente nella stesse conclusioni riprodotte in sentenza ed al riguardo è priva di fondamento l’eccezione di difetto di autosufficienza sollevata nella memoria dalla ricorrente, che parrebbe, per la verità, fra l’altro, riferita al primo motivo.

Il motivo dev’essere accolto, atteso che effettivamente la sentenza impugnata non ha pronunciato sulla richiesta.

Ne consegue che la sentenza impugnata dev’essere cassata limitamento alla parziale omissione di pronuncia.

Il Collegio rileva che dagli atti pervenuti in questa sede e precisamente dal documento n. 3 prodotto con la citazione di appello dalla ricorrente incidentale risulta che effettivamente il pagamento delle spese di lite di primo grado venne eseguito da essa con bonifico del (OMISSIS). Risultando, pertanto, effettivamente eseguito detto pagamento la riforma della sentenza di primo grado e la statuizione sulle spese della sentenza di appello nel senso di imporre le spese di entrambi i gradi alla qui ricorrente principale, comporta l’obbligo di restituzione della stessa alla ricorrente incidentale.

Ne segue che, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ricorrono le condizioni per pronunciare sul merito riguardo al punto s cui la sentenza impugnata è cassata e, conseguentemente la ricorrente principale va condannata al pagamento alla resistente (nella veste risultante dalla incontestata incorporazione) della somma su indicata, con gli interessi legali dal giorno del pagamento (Cass., Sez. Un. n. 2841 del 1989 e, anteriormente: Cass. n. 59 del 1985, secondo cui: ” In tema di spese processuali le regole della soccombenza e della causalità della lite prevalgono, come norme speciali attinenti al processo, sulla regola generale dell’art. 2033 c.c. in ordine agli interessi. Pertanto, in relazione al principio dell’integrale ripristino dell’equilibrio patrimoniale violato dalla decisione rivelatasi ingiusta, gli interessi sulle somme delle quali il giudice (nella specie, di rinvio, dopo la sentenza di annullamento della Cassazione) abbia disposto la restituzione, quali spese di soccombenza relative ai precedenti gradi del giudizio erogate alla parte allora vittoriosa, sono dovuti con decorrenza non dalla relativa domanda giudiziale, ma dal momento anteriore del loro esborso.”), cioè, per quanto risulta dalla contabile citata dal (OMISSIS).

11. Conclusivamente il ricorso principale è rigettato.

Il primo motivo del ricorso incidentale è dichiarato inammissibile ed il secondo è accolto con cassazione della sentenza in relazione all’omessa pronuncia sulla domanda di restituzione sulle spese e decisione nel merito.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza nei limiti della metà del loro ammontare, così compensata la metà residua, atteso che il ricorso incidentale è stato solo parzialmente accolto.

Poichè si ritiene di liquidare le spese in euro novemila, oltre duecento per esborsi, le spese generali e gli accessori come per legge, la somma oggetto della condanna alle spese è pari alla metà di detto importo (al loro degli accessori). Il parziale accoglimento del ricorso incidentale giustificherebbe anche che la ricorrente incidentale abbia diritto ad ottenere a carico della ricorrente principale il pagamento della somma sborsata a titolo di contributo unificato per il ricorso incidentale. Ma anche rispetto a questa somma, che risulta essere stata pari ad Euro millecinquecentodiciotto, come si indica nel controricorso e ricorso incidentale, opera la disposta compensazione, sicchè il dovuto è pari ad Euro settecentocinquantanove. La statuizione sulle spese del giudice d’appello per i due gradi di merito resta ferma.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale. Dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso incidentale. Accoglie il secondo e cassa la sentenza impugnata limitatamente all’omessa pronuncia sulla richiesta di restituzione delle spese corrisposte in ottemperanza alla sentenza di primo grado. Pronunciando nel merito su tale richiesta, condanna la ricorrente alla restituzione alla resistente della somma di Euro 17.361,86 con gli interessi legali dal 6 luglio 2011 al saldo effettivo.

Conferma la statuizione sulle spese dei gradi merito contenuta nella sentenza di appello. Condanna la ricorrente alla rifusione alla resistente della metà delle spese del giudizio di cassazione, e, quindi, previa liquidazione delle stesse in Euro novemila, oltre duecento per esborsi, al pagamento della somma di Euro quattromilacinquecento, oltre cento per esborsi, le spese generali al 15% e gli accessori come per legge, nonchè la somma di Euro settecentocinquantanove a titolo di metà del contributo unificato, se corrisposto. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 27 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2017

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