Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30657 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 30/12/2011, (ud. 23/11/2011, dep. 30/12/2011), n.30657

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

BARTOLINI S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore

B.G., elettivamente domiciliata in Roma, Via

Francesco Saverio Nitti n. 11, presso lo studio dell’Avv. Napoletano

Paolo, che la rappresenta e difende come da procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

E.A., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Angelico

n. 97, presso lo studio dell’Avv. LEONE Gennaro, che lo rappresenta e

difende in virtù di procura a margine della memoria difensiva e di

costituzione del 2.11.2011;

– resistente –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Roma n.

4234/10 del 6.05.2010/6.09.2010 nella causa iscritta al n. 10017 R.G.

dell’anno 2008;

udita la relazione svolta in Camera di Consiglio dal Consigliere

Dott. De Renzis Alessandro in data 23.11.2011;

vista la relazione ex art. 380 bis c.p.c. in data 17.10.2011 del

Cons. Dott. Alessandro De Renzis;

udito l’Avv. Gennaro Leone per il resistente E.;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Matera

Marcello, che si è riportato all’anzidetta relazione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. La Corte di Appello di Roma con sentenza n. 4234 del 2010. ha rigettato l’appello principale proposto da BARTOLINI Srl contro la decisione di primo grado del Tribunale di Civitavecchia, ribadendo l’illegittimità del licenziamento intimato da tale società al dipendente E.A. in relazione alla condotta da questi tenuta nella guida del camion aziendale in occasione di incidente stradale.

La Corte ha osservato, condividendo quanto affermato dal primo giudice, che la società datrice di lavoro non aveva fornito la prova non solo degli elementi di colpa eventualmente addebitabili al lavoratore, ma neanche delle modalità del sinistro, essendo emerso che il mezzo non era stato sottoposto ad adeguata revisione.

2. La Bartolini S.r.l. propone il ricorso per cassazione, fondato su quattro motivi ed illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c., cui l’ E. resiste con memoria difensiva e di costituzione del 2.11.20110, depositata l’11.11.2011.

La ricorrente muove censure di merito contro la valutazione del giudice di appello, congruamente e logicamente motivata sia in ordine al profilo della condotta colposa del lavoratore (primo e quarto motivo) sia in ordine alla domanda riconvenzionale del risarcimento danni (terzo motivo) Generici sono i rilievi, contenuti nel secondo motivo del ricorso, circa .la presunta violazione della garanzia relativa all’audizione personale di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 7 tanto più che la sentenza di appello non si è occupata di tale profilo non ponendolo a fondamento della decisione.

3. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione a favore dell’antistatario Avv. Gennaro Leone.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 30,00 per esborsi, oltre Euro 2000,00 per onorari ed oltre accessori di legge, con distrazione a favore dell’antistatario Avv. LEONE Gennaro.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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