Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30657 del 21/12/2017


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 30657 Anno 2017
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: ARMANO ULIANA

ORDINANZA

sul ricorso 19706-2015 proposto da:
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE NUORO

in persona

dell’Amministratore Straordinario p.t. Dott.ssa
SABINA BULLITTA, elettivamente domiciliata in ROMA,
V.ANTONIO GRAMSCI 9, presso lo studio dell’avvocato
ARCANGELO GUZZO, rappresentata e difesa dall’avvocato
GIOVANNA ANGIUS giusta procura speciale in calce al
ricorso;
– ricorrente contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO 01165400589, in persona del
Direttore

Centrale

Prestazioni

dott.

LUIGI

Data pubblicazione: 21/12/2017

SORRENTINI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV
NOVEMBRE 144, presso lo studio dell’avvocato

AND•A

ROSSI, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato FRANCESCA SALVATORI giusta procura
speciale in calce al controricorso;
MATTIA,

DAGA

CRISTIANO,

FAIS

ANTONINA,

considerati domiciliati ex lege in ROMA, presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati
e difesi dall’avvocato GIUSEPPE LONGHEU giusta
procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrenti

avverso la sentenza n. 51/2015 della CORTE D’APPELLO
SEZ.DIST. DI di SASSARI, depositata il 03/02/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 10/05/2017 dal Consigliere Dott. ULIANA
ARMANO;

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DAGA

3

Fatti del processo
Con ricorso ex art. 414 c.p.c l’Inali ha proposto azione di surroga ex
articolo 1960 c.c. nei confronti della Provincia di Nuoro,
responsabile della morte di Giulio Daga, dipendente della Ditta
Impresar, a seguito della caduta di una banchina stradale di
proprietà della Provincia ,per le somme erogate agli eredi Daga
dell’importo di euro 368. 407,08.
La Provincia di Nuoro si è costituita affermando di aver erogato agli
eredi di Giulio Daga la somma di lire 840.000 in forza della
sentenza del tribunale di Oristano numero 197 /2000 divenuta
definitiva. Ha chiesto la chiamata in causa degli eredi Daga in
quanto tenuti al pagamento di eventuali somme dovute all’Inaill.
I terzi chiamati si sono costituiti in giudizio eccependo
l’inammissibilità della chiamata per difetto di legittimazione attiva
della Provincia e, nel merito ,la prescrizione quinquennale del
diritto.
Il Tribunale di Nuoro ha accolto la domanda dell’Inali nei confronti
della Provincia, condannando quest’ultima pagamento delle somme
erogate dall’Inali agli eredi Daga e, riqualificata la chiamata in
causa di questi ultimi come garanzia propria e la domanda della
Provincia nei loro confronti come azione di indebito arricchimento,
ha condannato questi ultimi al pagamento delle somme di cui al
dispositivo in favore della Provincia.
La sentenza è stata impugnata dalla Amministrazione Provinciale di
Nuoro che ha chiesto il rigetto della domanda proposta nei suoi
confronti dall’Inail e, nella ipotesi di accoglimento della domanda di
surroga I la condanna degli eredi Daga al pagamento delle eventuali
somme dovute all’istituto assicuratore.
Nella resistenza degli eredi Daga, che hanno chiesto dichiararsi
inammissibile per tardività l’appello della Amministrazione
Provinciale di Nuoro ed hanno proposto appello incidentale al fine
di ottenere la riforma della condanna emessa il loro danno alla
restituzione alla provincia delle somme ricevute per il risarcimento
del danno, la Corte di appello di Cagliari, con sentenza n.195/13 in
data 17-5-2013 pronunciata ex art.281 sexies
ha dichiarato
l’inammissibilità dell’appello
principale della Amministrazione

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Provinciale di Nuoro
e l’ammissibilità degli appello incidentali
proposti dagli eredi Daga, disponendo la prosecuzione del giudizio
con separata ordinanza .
Con sentenza depositata il 3 febbraio 2015 la Corte d’appello di
Cagliari ha respinto la domanda formulata dall’Amministrazione
provinciale di Nuoro nei confronti degli eredi Daga, condannandola
al pagamento delle spese nei loro confronti per il primo ed il
secondo grado di giudizio; ha condannato l’Amministrazione
Provinciale di Nuoro al pagamento delle spese di lite del secondo
grado di giudizio in favore dell’Inail.
Propone ricorso l’Amministrazione Provinciale di Nuoro con due
motivi ,illustrati da successiva memoria.
Hanno resistito con controricorso Fais Antonina,Daga Cristiano e
Daga Mattia,eredi Daga.
Ha resistito con contricorso l’Inail
Ragioni della decisione
1.La Corte di merito ha evidenziato che con lettera raccomandata
del 19 aprile 1994 l’Inail aveva comunicato alla provincia di Nuoro
ed agli eredi Daga di volersi avvalere del diritto di surroga ex
articolo 1916 c.c. nei confronti della Provincia di Nuoro nei diritti
dell’assicurato; che con atto di citazione del 1 febbraio 1996 gli
eredi Daga avranno chiesto alla Provincia l’integrale risarcimento
dei danni subiti ;che, all’atto della comparsa di risposta e per tutto
il giudizio di prime cure la Provincia di Nuoro non aveva fatto alcun
cenno all’esercizio del diritto di surroga esercitato dell’Inail ;che in
data 13 luglio 95 la Provincia aveva ricevuto la quantificazione del
rimborso richiesto dall’Inali ;che nel corso del giudizio di primo
grado, in data 10 luglio 1997, l’Inail aveva ribadito l’importo del
rimborso invitando la Provincia a provvedere entro 30 giorni;
successivamente vi erano lettere interruttive della prescrizione nei
confronti della Provincia nel dicembre 1998, nell’ottobre 2000,
nell’ottobre 2003, nel marzo 2004, nel febbraio 2006; che la
sentenza del tribunale di Oristano numero 197/ 2000 che aveva
condannato la Provincia di Nuoro all’integrale risarcimento del
danno agli eredi Daga era passata in giudicato e la Provincia aveva
provveduto all’erogazione delle somme; che la Provincia di Nuoro,

proposto tardivamente.

5

chiamata in giudizio dall’Inali per l’esercizio del diritto di surroga,
nel costituirsi aveva chiamato in giudizio gli eredi Daga deducendo
che, nonostante l’esercizio della surroga da parte dell’Inail ,essi
avevano proseguito il giudizio conclusosi con la sentenza di
Oristano del 2000 per l’intero risarcimento del danno; che gli eredi
Daga nel costituirsi avevano eccepito l’intervenuta prescrizione del
diritto di rivalsa dell’Inali nei loro confronti.
2.La Corte d’appello ha accertato che il diritto di rivalsa dell’Inail nei
confronti degli eredi Daga era prescritto in mancanza di tempestiva
interruzione; che la Provincia , a fronte del tempestivo esercizio del
diritto di surroga da parte dell’Inail fin dal 1994, ben avrebbe
potuto chiamare tempestivamente in giudizio l’Inail per evitare il
doppio pagamento; che l’Istituto aveva ripetutamente interrotto la
prescrizione nei confronti della sola Provincia, mentre l’azione nei
confronti degli eredi Daga si era prescritta.
La Corte ha concluso che se il diritto di rivalsa dell’Inail nei
confronti degli eredi Daga era prescritto , era certamente escluso
che la Provincia potesse ottenere dai medesimi quanto
indebitamente corrisposto loro, per non aver in sede risarcitoria nè
chiamato in giudizio l’Inail nè esercitato nei confronti degli eredi
Daga una surroga nell’azione di rivalsa dell’Inail nei confronti
degli eredi in quanto l’azione era prescritta .
3.Avverso le due decisioni della Corte d’appello di Cagliari propone
ricorso l’Amministrazione provinciale di Nuoro.
Con il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli
articoli 434,157 127 c.p.c. ;omessa insufficiente contraddittoria
motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio ex articolo 360 n,3
e 5 c.p.c.
Sostiene la ricorrente che la Corte d’appello con la sentenza non
definitiva numero 195 / 2013 ha erroneamente dichiarato
dalla
proposto
principale
dell’appello
l’inammissibilità
con citazione perché
Amministrazione Provinciale di Nuoro

Infatti secondo giurisprudenza di questa Corte in tema di
impugnazioni, nella ipotesi di cumulo di domande tra gli stessi
soggetti, è da considerare non definitiva, agli effetti della riserva di
impugnazione differita, la sentenza con la quale il giudice si
pronunci su una (o più) di dette domande con prosecuzione del
procedimento per le altre, senza disporre la separazione ai sensi
dell’art. 279, secondo comma, n. 5), cod. proc. civ., e senza
provvedere sulle spese in ordine alla domande (o alle domande)
così decise, rinviandone la relativa liquidazione all’ulteriore corso
del giudizio. Tale criterio formale di identificazione è applicabile
anche per le pronunce declinatorie della giurisdizione, poiché vale a
fondare l’affidamento della parte nella possibilità che, ricorrendo tali
condizioni, la sentenza sia suscettibile di riserva di impugnazione
differita. Cass.Sez. U, Sentenza n. 9441 del 28/04/2011
5.Nella specie la sentenza numero 195 / 2013 della Corte di Appello
di Cagliari non è definitiva poiché non ha disposto la separazione
dei giudizi e non ha provveduto alla liquidazione delle spese.
Infatti al procedimento in oggetto si applica il rito del lavoro e di
conseguenza l’impugnazione per essere tempestiva doveva essere
proposta con ricorso depositato presso la cancelleria entro 30 giorni
dalla notifica.
motivo è infondato.
Infatti il procedimento in oggetto è stato trattato con il rito del
lavoro e di conseguenza l’impugnazione, per essere tempestiva
doveva essere proposta con ricorso depositato presso la cancelleria
entro 30 giorni dalla notifica della sentenza.
La sentenza di primo grado è stata notificata il 26 marzo 2012 e
l’Amministrazione provinciale di Nuoro ha proposto appello con atto
di citazione notificando l’impugnazione all’Inail il 23 aprile 2012 e
depositando l’atto presso la cancelleria della corte di appello il 30
aprile 2012.
6

,

4.Preliminare è l’esame dell’eccezione sollevata dagli eredi Daga di
inammissibilità dell’impugnazione perché tardiva in quanto proposta
avverso sentenza definitiva.
L’eccezione non è fondata.

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7.Di conseguenza, pur volendo applicare la sanatoria e ritenere
l’atto di citazione equivalente al ricorso, lo stesso doveva essere
depositato nel termine di 30 giorni dalla notifica della sentenza per
essere tempestivo.
Essendo stato depositato oltre il 30 0 giorno dalla notifica della
sentenza di impugnazione è tardiva e quindi l’appello incidentale
era inammissibile.
Il profilo del vizio di motivazione ex art.360 n.5 è inammissibile
perché la censura non è sviluppata nel corpo del motivo e la
censura è stata proposta ai sensi del vecchio art.360 n.5 c.p.c
inapplicabile al presente procedimento.
8.Con il secondo motivo si denunzia violazione degli articoli 2935
c.c., 2946 c.c. 2947 c.c. 2952 c.c. nonché 2041 c.c. e omessa
insufficiente contraddittoria motivazione circa un fatto controverso
e decisivo per il giudizio.
La ricorrente censura la statuizione contenuta nella sentenza
impugnata di prescrizione del diritto della Provincia a richiedere la
condanna degli eredi Daga a pagare le eventuali somme corrisposte
in favore dell’Inail.
Assume che era documentalmente provato in causa che ,a fronte
delle somme pretese dall’Inail e da questa corrisposte agli eredi
Daga fin dal 2011, in virtù dell’ordinanza del 23 maggio 2003 del
del Tribunale di Nuoro, è stato disposto lo svincolo delle somme già
depositate libretto numero 9206 e corrisposte agli eredi di Giulio
Daga.
Solo in detto momento si è verificato il duplice arricchimento del
danneggiato a danno del terzo responsabile e dell’ Assicuratore
sociale ,con conseguente operatività del termine decennale di
prescrizione dal giorno in cui il diritto alla ripetizione poteva essere
fatto valere, ovvero il 23-4-2003 data del secondo pagamento.
9.11 motivo è inammissibile perché non congruente con la decisione.
Infatti la ricorrente non censura la diversa qualificazione giuridica
all’azione proposta dalla Provincia nei
data dalla Corte d’appello
confronti degli eredi Daga, qualificata azione di surroga dell’Inali
nei diritti dei danneggiati verso il responsabile civile, ma parametra
il termine da applicare per la decorrenza della prescrizione

P.Q. M
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese processuali liquidate in euro 7.000.00, oltre euro
200,00 per esborsi, accessori e spese generali come per legge in
favore di ciascun controricorrente.
Ai sensi dell’art.13 comnna1 quater del D.P.R. 115 del 2002 dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso
articolo 13.

all’azione di arricchimento senza causa ex articolo 2041 c.c., che è
la qualificazione giuridica dell’azione proposta dalla Provincia nei
confronti degli eredi Daga dalla sentenza di primo grado e superata
dalla decisione della Corte di appello.
Inoltre introduce inammissibilmente nel giudizio di legittimità
circostanze nuove,quali lo svincolo delle somme depositate sul
libretto numero 9206 e la data del secondo pagamento, che non
risultano mai sottoposte all’esame del giudice di appello.
Le spese dei giudizio seguono la soccombenza.
Ai sensi dell’art.13 comma1 quater del D.P.R. 115 del 2002 dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso
articolo 13.

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