Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30656 del 30/12/2011
Cassazione civile sez. II, 30/12/2011, (ud. 30/11/2011, dep. 30/12/2011), n.30656
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 23726-2009 proposto da:
P.S.C. (OMISSIS), elettivamente
domiciliata in ROMA, P.ZA SAN GIOVANNI IN LATERANO 26, presso lo
studio dell’Avvocato CUGINI LANFRANCO, rappresentata e difesa
dall’Avvocato PERRELLI PAOLO, giusta procura speciale ad litem in
calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
PA.ER.; C.A.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 3373/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA del
04/03/2008, depositata il 02/09/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
30/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;
udito l’Avvocato SURIANO PASQUALE (per delega dell’Avvocato PERRELLI
PAOLO), difensore della ricorrente, che si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. LUCIO CAPASSO che si riporta
alla relazione.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La parte ricorrente impugna la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 3373 del 2008, depositata il 2 settembre del 2008, con ricorso notificato alle parti personalmente nei termini di cui all’art. 327 c.p.c., considerato anche il periodo feriale, nonchè nei confronti della parte Pa.Er. presso il suo procuratore e difensore in grado di appello indicato come ” B.M.”, presso il domicilio eletto in tale grado in Roma via Cassiodoro n. 19, presso lo studio del predetto avvocato. Quest’ultima notifica non è andata a buon fine, risultando dalla relata che all’indirizzo indicato non risultava alcun avvocato ” B.M.”.
Nessuna attività in questa sede hanno svolto gli intimati. Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso possa essere dichiarato inammissibile. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite.
Parte ricorrente ha depositato memoria.
La relazione ha concluso per inammissibilità del ricorso per inesistenza della notifica effettuata alla signora Pa. sulla base di quanto segue. “Nella sentenza impugnata con riguardo alla indicazione delle parti e dei loro procuratori risulta per la signora Pa. come difensore l’avvocato B.M., risultando in tal senso corretta a mano la precedente indicazione a stampa ” B.M.”.
Da una verifica effettuata in via telematica sull’albo degli avvocati di Roma non risulta alcun iscritto sotto il nominativo ” M. B.”, mentre risulta l’avvocato B.M. con studio in (OMISSIS). Conseguentemente la parte ricorrente ha errato nell’individuare correttamente il difensore della signora Pa. in grado di appello con conseguente inesistenza della notifica e non mera nullità. Nè l’errore compiuto può ritenersi scusabile in relazione, da un lato, alla chiara correzione apportata sul nominativo dell’avvocato indicato a stampa nell’epigrafe della sentenza e, dall’altro, alle semplici operazioni di ulteriore verifica che si sarebbero potute compiere con riguardo agli atti del giudizio di secondo grado. L’inesistenza della notifica determina l’impossibilità di disporne la rinnovazione con conseguente tardività dell’impugnazione stessa”.
Il collegio ritiene, invece, che si tratti di notifica nulla, stante l’esistenza di un collegamento tra il luogo della notifica e il difensore domiciliatario.
Il collegio ritiene altresì che non emergono elementi decisori tali da giustificare una decisione in camera di consiglio con conseguente rinvio della trattazione alla pubblica udienza.
P.T.M.
LA CORTE dispone la rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti di Pa.Er., con termine di giorni 60 dalla comunicazione da parte della cancelleria. Rinvia a nuovo ruolo con trattazione della causa in pubblica udienza presso la seconda sezione civile.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 30 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011