Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30656 del 27/11/2018

Cassazione civile sez. un., 27/11/2018, (ud. 20/11/2018, dep. 27/11/2018), n.30656

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Primo Presidente –

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente di Sez. –

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente di Sez. –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5877/2017 proposto da:

D.P.P., rappresentato e difeso dall’Avvocato Francesco

Scacchi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via

Crescenzio, n. 19;

– ricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA

CORTE DEI CONTI, con domicilio presso il proprio Ufficio in Roma,

via Baiamonti, n. 25;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte dei conti, sezione 2^ giurisdizionale

centrale d’appello, 19 dicembre 2016, n. 1354.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20

novembre 2018 dal Consigliere Dott. Alberto Giusti;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott.

SALVATO Luigi, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con sentenza n. 894 del 25 settembre 2012, la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, ha condannato D.P.P., dipendente del Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica, a pagare Euro 477.000, oltre accessori, avendone riconosciuto la responsabilità per danno erariale a seguito di ammanchi presso la Tenuta della Presidenza della Repubblica di (OMISSIS).

2. – Con sentenza 19 dicembre 2016, n. 1354, la Corte dei conti, sezione 2^ giurisdizionale centrale d’appello, ha respinto l’appello proposto dal D.P., mentre ha accolto parzialmente l’appello interposto dal Procuratore generale, e per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, ha condannato il D.P. al pagamento, in favore della Presidenza della Repubblica, della somma di Euro 550.000, oltre accessori.

2.1. – Per quanto qui ancora rileva, la sezione giurisdizionale centrale d’appello della Corte dei conti – premesso che le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con ordinanza 20 novembre 2013, n. 26035, hanno dichiarato inammissibili sia il ricorso principale per regolamento preventivo di giurisdizione proposto dal Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica, sia il ricorso incidentale del D.P. – ha confermato la sussistenza della giurisdizione del giudice contabile, già affermata dalla sentenza di primo grado.

A tale riguardo, la Corte dei conti ha osservato che deroghe alla giurisdizione in favore di una giurisdizione domestica (o autodichia) debbono essere espressamente previste o consentite da disposizioni costituzionali, e che nella fattispecie manca una disposizione costituzionale che escluda, direttamente o indirettamente, l’assoggettamento dei dipendenti del Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica ai giudizi di responsabilità per danno erariale di cui conosce la Corte dei Conti.

Il giudice contabile d’appello ha rilevato che i giudizi di responsabilità per danno erariale sono diversi e distinti dall’ordinario contenzioso sul rapporto di lavoro dei dipendenti del Segretariato Generale, ricompreso nell’autodichia della Presidenza della Repubblica riconosciuta dai regolamenti presidenziali n. 81/1996 e n. 89/1996.

Secondo la Corte dei conti, neppure sussiste, per i giudizi di responsabilità, la consuetudine costituzionale sulla base della quale la Corte costituzionale, con la sentenza n. 129 del 1981, aveva ritenuto di escludere il tesoriere della Presidenza della Repubblica dall’obbligo di presentare il conto giudiziale.

La Corte dei conti ha inoltre sottolineato che per il risarcimento del danno erariale causato dai dipendenti della Presidenza della Repubblica vigono i principi comuni, nel senso che le due azioni l’azione di responsabilità amministrativa davanti al giudice contabile e l’ordinaria azione civilistica di responsabilità – coesistono senza difficoltà, atteso che la giurisdizione civile e quella contabile sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, sicchè il rapporto tra le due azioni si pone in termini di alternatività anzichè di esclusività, dando luogo a questioni, non di giurisdizione, ma di proponibilità della domanda.

3. – Per la cassazione della sentenza della Corte dei conti, sezione centrale d’appello, il D.P. ha proposto ricorso, con atto notificato il 21 febbraio 2017, sulla base di un motivo, con cui denuncia difetto di giurisdizione del giudice contabile. Ad avviso del ricorrente, l’azione di responsabilità per danno erariale a carico dei dipendenti del Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica dinanzi alla Corte dei conti non sarebbe compatibile con le autonome valutazioni, costituzionalmente spettanti alla Presidenza della Repubblica. In materia, sarebbe configurabile la giurisdizione del giudice ordinario, non avendo la Presidenza della Repubblica previsto al suo interno organi deputati alla cognizione delle controversie di responsabilità amministrativa e contabile dei suoi dipendenti. Secondo il ricorrente, la giurisdizione del giudice ordinario non si porrebbe in contrasto con i principi di autonomia della Presidenza della Repubblica, “tenuto conto che la scelta di adire tale giudice a tutela dei suoi interessi nei confronti dei dipendenti che le hanno arrecato danno, costituisce espressione proprio del principio di autodichia: ciò a differenza dell’azione davanti alla Corte dei conti, dominata… dall’impulso d’ufficio”.

Ha resistito, con controricorso, il Procuratore generale rappresentante il pubblico ministero presso la Corte dei conti.

4. – In prossimità dell’udienza, il Procuratore generale della Corte di cassazione ha depositato requisitoria scritta, con la quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, sul rilievo che la Corte costituzionale – decidendo, con la sentenza n. 169 del 2018, il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Presidente della Repubblica – ha “dichiara(to) che non spettava alla Corte dei conti… esercitare la giurisdizione sulla responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti della Presidenza della Repubblica” ed ha “annulla(to), per l’effetto, la sentenza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, 25 settembre 2012, n. 894, e la sentenza della Corte dei conti, sezione 2^ giurisdizionale centrale d’appello, 19 dicembre 2016, n. 1354”.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso per motivi di giurisdizione ha ad oggetto la sentenza n. 1354 del 2016 della seconda sezione giurisdizionale centrale d’appello della Corte dei conti, che – respingendo l’appello proposto da D.P.P. avverso la sentenza n. 894 del 2012 della sezione giurisdizionale per il Lazio della Corte dei conti e accogliendo parzialmente l’appello del Procuratore generale – ha condannato il D.P. a risarcire il danno cagionato alla Presidenza della Repubblica, quale dipendente del Segretariato generale della stessa e nello svolgimento delle relative mansioni.

2. – Come ha rilevato esattamente il pubblico ministero nella sua requisitoria scritta, successivamente alla proposizione del ricorso, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 169 del 2018, ha annullato sia la sentenza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, n. 894 del 2012, sia la sentenza della Corte dei conti, sezione 2^ giurisdizionale centrale d’appello, n. 1354 del 2016, dichiarando che non spettava alla Corte dei conti, con tali sentenze, esercitare la giurisdizione sulla responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti della Presidenza della Repubblica.

Con tale pronuncia, la Corte costituzionale, accogliendo il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Presidente della Repubblica, ha affermato che l’estensione della giurisdizione contabile è delimitata dalle norme e dai principi costituzionali contenuti nell’art. 84 Cost., comma 3, che garantiscono l’autonomia della Presidenza della Repubblica nella gestione della dotazione presidenziale, e ha precisato, richiamando la sentenza n. 129 del 1981 della stessa Corte, che tale autonomia non si esaurisce nella normazione, bensì comprende – coerentemente – il momento applicativo delle norme stesse, incluse le scelte riguardanti la concreta adozione delle misure atte ad assicurarne l’osservanza.

Ciò comporta – ha affermato la Corte costituzionale – che, di fronte alle ipotesi di dipendenti che abbiano danneggiato la dotazione presidenziale, rientra nell’esclusiva disponibilità del Presidente della Repubblica l’attivazione dei corrispondenti rimedi, amministrativi od anche giurisdizionali, senza di che la sua autonomia verrebbe dimezzata, e che non è compatibile con tali principi l’esercizio della giurisdizione contabile di responsabilità, trattandosi di un giudizio attivabile d’ufficio da parte della Procura della Corte dei conti e indipendentemente dall’iniziativa della Presidenza della Repubblica in un ambito rientrante nell’autonomia costituzionale di questa.

La Corte costituzionale ha inoltre osservato che l’esclusione dei dipendenti della Presidenza della Repubblica dal giudizio di responsabilità da parte della Corte dei conti non comporta che questi siano esonerati da ogni responsabilità, eventualmente anche di carattere penale, nè ostacola il recupero delle somme da loro indebitamente sottratte, attraverso procedure autonomamente individuate dalla stessa Presidenza della Repubblica, sia caso per caso, sia in via generale attraverso una apposita previsione del Regolamento di amministrazione e contabilità. E non ha mancato di sottolineare come, in relazione alla vicenda, la Presidenza della Repubblica abbia effettivamente provveduto sia a informare la giustizia penale, che è poi pervenuta a pronunce definitive, sia a far valere la responsabilità di alcuni dei suoi dipendenti presso la giurisdizione civile ordinaria, al fine di ottenere il totale risarcimento del danno subito dalla dotazione presidenziale.

3. – L’intervenuto annullamento, nella sede del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, della sentenza della Corte dei conti, qui impugnata con ricorso per motivi attinenti alla giurisdizione, determina la cessazione della materia del contendere (Cass., Sez. U., 2 maggio 2018, n. 10441).

4. – Non vi è luogo ad alcuna statuizione sulle spese, giacchè il Procuratore generale rappresentante il pubblico ministero presso la Corte dei conti ha natura di parte solo in senso formale (Cass., Sez.

U., 11 settembre 2018, n. 22083).

P.Q.M.

dichiara cessata la materia del contendere.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2018

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