Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30656 del 25/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 25/11/2019, (ud. 11/07/2019, dep. 25/11/2019), n.30656

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17714-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

e contro

M.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 648/1/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE delle MARCHE, depositata il 04/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI

ROBERTO GIOVANNI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti M.C. impugnando la sentenza resa dalla CTR Marche indicata in epigrafe. Il giudice di appello nel rigettare l’appello proposto dall’ufficio avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso dei contribuenti contro la pretesa concernente la rideterminazione di IRPEF e altri tributi in relazione a redditi da partecipazione accertati nei confronti della società CMP di M.M. e C. s.a.s., nel dare atto che era cessata la materia del contendere in ordine alla valutazione di un capannone e che residuava la controversia quanto all’accertamento relativo ai detti tributi per l’anno 2003, precisava che il potere accertativo era stato esercitato nell’anno 2012 oltre il termine di decadenza, non potendo nemmeno il raddoppio dei termini, nel caso in esame peraltro illegittimo, “salvare l’atto impugnato”.

La CTR rigettava pertanto l’appello dell’Agenzia e condannava la stessa al pagamento delle spese del giudizio, liquidandole in Euro 3.000,00.

La parte intimata non si è costituita.

Con il primo motivo proposto dall’Agenzia delle entrate si profila la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, nonchè del D.P.R. n. 33 del 1972, art. 57.

La CTR avrebbe erroneamente considerato tardiva la pretesa fiscale, considerando che con il raddoppio dei termini, l’accertamento relativo all’anno 2003, correlato alla dichiarazione dei redditi presentata nell’anno 2004, doveva considerarsi tempestivo in relazione all’originario termine di decadenza di 4 anni decorrente dall’anno successivo di presentazione della dichiarazione, al quale andava sommato il raddoppio dei termini di anni 4. Ragion per cui l’accertamento notificato il 14.12.2012 avrebbe dovuto ritenersi tempestivo.

Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza impugnata che avrebbe escluso la legittimità del raddoppio dei termini con una motivazione inesistente.

Con il terzo motivo si deduce la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, evidenziando che la CTR avrebbe dovuto riconoscere il raddoppio del termine di decadenza in relazione alla natura fraudolenta dell’operazione sottesa all’emissione di fatture per operazioni inesistenti contestate nel pvc riprodotto in stralcio nella parte relativa alla seconda censura esposta in ricorso.

Il secondo motivo di ricorso, che merita un esame prioritario per ragioni di ordine logico è infondato, risultando la sentenza comunque orientata a ritenere l’intervenuta decadenza del potere accertativo non potendosi considerare rilevante, a dire della CTR, il raddoppio dei termini, peraltro illegittimo, in relazione ad una pretesa relativa all’anno 2003 e fatta oggetto di accertamento nell’anno 2012.

Sono invece entrambi fondati il primo ed il terzo motivo di ricorso.

La CTR, nell’escludere la legittimità del raddoppio dei termini e nel ritenere l’Ufficio decaduto dalla potestà accertativa ha totalmente tralasciato di considerare, per l’un verso che l’anno di imposta al quale si riferiva la pretesa (anno 2003) era stato oggetto della dichiarazione dei redditi resa nell’anno successivo e che il termine quadriennale di decadenza ordinario andava conseguentemente a scadere il 31.12.2008. La stessa CTR ha poi errato nel ritenere illegittimo il raddoppio dei termini in relazione a quanto previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, comma 3.

Ed invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini del solo raddoppio dei termini per l’esercizio dell’azione accertatrice rileva l’astratta configurabilità di un’ipotesi di reato e non rileva nè l’esercizio dell’azione penale da parte del p.m., ai sensi dell’art. 405 c.p.p., mediante la formulazione dell’imputazione (Cass. n. 9974/2015; Cass. n. 20043/2015; Cass. nn. 7805, 9725, 9727, 11181 e 27392 del 2016).

Si è ancora di recente precisato, esaminando il tema della portata dei successivi interventi legislativi di cui al D.Lgs. n. 128 del 2015 ed alla L. n. 208 del 2015, che “In tema di termini per l’accertamento tributario stabiliti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 (per le imposte sui redditi) e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57 (per l’IVA): a) il regime transitorio introdotto dal D.Lgs. n. 128 del 2015, art. 2, comma 3 (in vigore dal 2 settembre 2015) non è abrogato dal successivo regime transitorio previsto dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 132 (in vigore dal 10 gennaio 2016); b) il primo regime transitorio (D.Lgs. n. 128 del 2015) stabilisce che il D.Lgs. n. 128 del 2015, art. 2, commi 1 e 2, non si applicano nè in relazione agli avvisi di accertamento, ai provvedimenti che irrogano sanzioni amministrative tributarie ed agli altri atti impugnabili con i quali l’Agenzia delle entrate fa valere una pretesa impositiva o sanzionatoria, notificati alla data del 2 settembre 2015, nè in relazione agli inviti a comparire di cui al D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 5, notificati alla data del 2 settembre 2015, nè in relazione ai processi verbali di constatazione redatti ai sensi dell’art. 24 della L. n. 4 del 1929, dei quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza entro il 2 settembre 2015, sempre che i relativi atti recanti la pretesa impositiva o sanzionatoria siano notificati entro il 31 dicembre 2015; e) il secondo regime transitorio (L. n. 208 del 2015) disciplina diversamente il regime ordinario del raddoppio dei termini di accertamento previsto dal D.Lgs. n. 128 del 2015, art. 2, commi 1 e 2, disponendo che la L. n. 208 del 2015, art. 1, commi 130 e 131, non si applicano agli avvisi relativi ai periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2016 e introducendo per tali periodi d’imposta anteriori una specifica normativa transitoria per le sole ipotesi in cui a detti periodi non sia applicabile il precedente regime transitorio dettato dal D.Lgs. n. 128 del 2015”- Cass. n. 26037/2016 -.

Orbene, a tali principi non si è affatto uniformato il giudice di appello, allorchè ha ritenuto di dovere escludere il raddoppio dei termini senza considerare il contenuto del pvc dal quale emergeva che sottesa all’accertamento tributario vi era una contestata operazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti- come emerge dall’accertamento riprodotto in stralcio all’interno del secondo motivo di ricorso per cassazione -, nè ha considerato che detto raddoppio, in relazione all’epoca della notifica dell’accertamento (14.12.2012) – v. pag.11 del ricorso per cassazione, nel quale è riportato in stralcio il ricorso introduttivo presentato dal Maracci con indicazione della data di notifica dell’accertamento – avrebbe dovuto escludere la tardività dell’azione accertativa.

Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del primo e del terzo motivo di ricorso dell’Agenzia delle entrate, disatteso il secondo, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla CTR Marche che provvederà a liquidare anche le spese del giudizio di legittimità

PQM

Accoglie il primo ed il terzo motivo del ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate, rigetta il secondo.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Marche anche per la liquidazione delle spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2019

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