Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30655 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. II, 30/12/2011, (ud. 30/11/2011, dep. 30/12/2011), n.30655

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 19051-2009 proposto da:

D.C.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA L. MASI 7, presso lo studio dell’Avvocato STEMPERINE

STEFANIA rappresentato e difeso dall’Avvocato BENEDETTI CARLO, giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

F.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 48/2008 del TRIBUNALE di PESCARA – SEDE

DISTACCATA di PENNE del 09/06/2008, depositata il 01/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/11/2011 dal consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

è presente l’Avvocato STEMPERINI STEFANIA (per delega dell’Avvocato

BENEDETTI CARLO), difensore del ricorrente, che deposita n. 1

cartolina A/R di avvenuta notifica;

è presente il P.G. in persona del Dott. LUCIO CAPASSO che ha chiesto

la trattazione del ricorso in Pubblica Udienza.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio per la verifica della regolarità della notifica. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite.

All’odierna udienza è stata depositato l’avviso di ricevimento della notifica effettuata a mezzo posta.

Verificata la regolarità della notifica, il Collegio ritiene che non emergono elementi decisori tali da giustificare una decisione in camera di consiglio con conseguente trasmissione del ricorso alla sezione per trattazione in pubblica udienza.

P.T.M.

LA CORTE rinvia a nuovo ruolo, disponendo la trattazione della causa in pubblica udienza presso la seconda sezione civile.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 30 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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