Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30655 del 29/10/2021

Cassazione civile sez. trib., 29/10/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 29/10/2021), n.30655

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – rel. Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21054/2017 proposto da:

Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del

Crati, in persona del Commissario liquidatore Avv. E.R.,

tale nominato con il decreto del Presidente della Giunta della

Regione Calabria n. 131 del 1111.2015, con sede in (OMISSIS) (C.F. e

partita IVA (OMISSIS)), che ha deliberato la proposizione del

ricorso con determinazione n. 346 del 28.8.2017 (prot. n. 28932),

rappresentato e difeso, come da procura a margine del ricorso, dagli

Avv.ti Giuseppe Falcone del foro di Cosenza (C.F.: (OMISSIS)) e

Francesco Falcone (C.F.: (OMISSIS)), ed elettivamente domiciliato in

00186 Roma, presso lo studio dell’Avv. Antonio lorio (C.F.:

(OMISSIS)), al Corso Vittorio Emanuele II n. 287;

– ricorrente –

contro

T.D. (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta

procura a margine del ricorso, dagli Avv.ti Orazio Abbamonte (C.F.:

(OMISSIS)) e Stefano Russo (C.F.: (OMISSIS))ed elettivamente

domiciliato in Roma, alla Via Nicolò Porpora n. 12;

– controricorrente –

– avverso la sentenza n. 188/2017 emessa dalla CTR Calabria in data

15/02/2017 e non notificata;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Andrea

Penta.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza n. 2597/08/15, depositata l’8/05/15, la Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza accoglieva il ricorso del contribuente T.D. proposto avverso avviso di pagamento – tributi consortili per gli anni 2007 e 2008.

Il primo giudice fondava l’accoglimento del ricorso sull’assenza della prova in ordine al beneficio specifico e diretto conseguito dal terreno del contribuente, così riscontrando l’illegittimità della pretesa impositiva. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello il Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati in liquidazione che, lamentandone l’erroneità, nel riproporre sostanzialmente le eccezioni sollevate in primo grado, chiedeva che, in riforma della stessa, fosse rigettato il ricorso introduttivo, con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Non si costituiva il contribuente.

Con sentenza de115.2.2017, la CTR Calabria rigettava l’appello, sulla base delle seguenti considerazioni:

1) premesso che le somme portate in esecuzione dal Consorzio appellante riguardavano spese vive sostenute per fini istituzionali, le quali prescindono da un beneficio concreto ottenuto dal fondo (come previsto dalla L.R. 23 luglio 2003, n. 11, art. 23, comma 1, lett. a)), ai fini dell’insorgenza dell’obbligo del consorziato di fare fronte alle spese sostenute per le attività istituzionali dell’Ente, di cui al citato art. 23, comma 2, indipendentemente dal beneficio fondiario ricavato, non era sufficiente l’inserimento del terreno nel perimetro consortile, essendo altresì necessario che l’ammontare delle suddette spese risultasse dal piano annuale di riparto delle spese di cui al precedente comma 1, allegato al bilancio di previsione e contestualmente approvato;

2) nella fattispecie, non risultava che tale ammontare fosse stato determinato e ritualmente approvato con le citate modalità e, quindi, secondo le previsioni della legge.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati, sulla base di un solo motivo.

T.D. ha resistito con controricorso.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione della L.R. Calabria n. 11 del 2003, art. 23, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per non aver la CTR considerato che la menzionata norma prescinde, per i contributi richiesti per le spese di funzionamento del consorzio, dall’esistenza di un piano annuale di riparto delle spese e dalla esistenza di un beneficio.

1.1. Il motivo è infondato.

Il ricorrente, in sostanza, sostiene che, essendo la Del. n. 245 del 13 ottobre 1976, approvata, dalla Giunta Regionale della Calabria con Del. n. 309/1977, un equipollente del vero e proprio piano di classifica, sarebbe configurabile una presunzione, sia pure iuris tantum, in favore del Consorzio, in ordine ai benefici diretti e specifici che il fondo avrebbe conseguito dalle opere di bonifica.

E’ insegnamento di questa Corte che “in tema di contributi di bonifica, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (e cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del consorzio), che riguardano l’individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella esattoriale dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell’ente assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall’opera del consorzio. In tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica, approvato dalla competente autorità (la sottolineatura è dello scrivente), l’ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d’intervento consortile e dell’avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente” (cfr. Cass. nn. 9099/2012, 421/2013, 24070/2014, 21176/2014, 6707/2015, 3603/2017).

In particolare, è stato già esaminato, anche con riferimento all’atto impositivo costituito da una cartella di pagamento (Sez. 5, Sentenza n. 17066 del 2010), il problema del giudizio relativo ai casi in cui il Consorzio di bonifica abbia già visto approvato un ambito di perimetrazione ed un piano di classifica e, in tali casi (Sez. 5, Sentenza n. 23220 del 2014), ha affermato il principio di diritto secondo cui “In tema di contributi di bonifica, l’inclusione dell’immobile nel perimetro di contribuenza e la sua valutazione nell’ambito di un piano di classifica comporta l’onere del contribuente, che voglia disconoscere il debito, di contestare specificamente la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto, nessun ulteriore onere probatorio gravando sul consorzio, in difetto di specifica contestazione, in quanto dall’avvenuta approvazione del piano di classifica e della comprensione dell’immobile nel perimetro consortile deriva la presunzione del vantaggio fondiario, sia che si tratti di opere di bonifica propriamente detta sia che si tratti di opere di difesa idraulica” (Cass. sez. un. 26009 del 2008; Cass. sez. trib. n. 9099 del 2012; Cass. sez. trib. 4671 del 2012).

Pertanto, si applica il principio dell’inversione dell’onere della prova in presenza della trascrizione dell’atto di perimetrazione del consorzio e della delibera regionale di determinazione dell’entità dei contributi.

Tale interpretazione appare rispettosa della recente sentenza 188/2018 della Corte Costituzionale.

Nel caso in esame, il consorzio ricorrente censura l’omesso esame dei deliberati amministrativi che, oltre ad individuare il piano di classifica e il perimetro di contribuenza, ex art. 860 c.c. ed R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, ex art. 10, erano anche stati trascritti presso la Conservatoria del RR.II..

In astratto, la CTR avrebbe errato nell’esigere una specifica prova del vantaggio fondiario in un caso in cui quest’ultimo (oltre ad essere defettibile per la quota istituzionale del contributo a norma della L.R. Calabria n. 11 del 2003, art. 23, comma 1, lett. a) si poteva presumere sussistente riguardo le particelle incluse nel perimetro di contribuenza, per non essere stato specificamente contestato il piano di classifica (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 5215 del 2018; Cass. 23220/2014, Rv. 633090, Cass. 24356/2016, Rv. 641760, Cass. 13130/2017, Rv. 644262).

Tuttavia, la deduzione del Consorzio secondo la quale le deliberazioni da esso richiamate conterrebbero gli elementi propri di un piano di classifica non chiarisce le ragioni in forza delle quali la documentazione amministrativa allegata ed innanzi richiamata, anteriore, tra l’altro, all’approvazione della L.R. Calabria 23 luglio 2003, n. 11, avrebbe dovuto ritenersi idonea, per un verso, quanto all’inclusione del fondo nel perimetro di contribuenza consortile, per l’altro, quale piano di classifica, a determinare i criteri di riparto in forza della cui sola regolare approvazione sarebbe stato possibile presumere, in assenza di prova contraria, l’esistenza di benefici diretti e specifici dei quali avrebbe goduto il fondo del contribuente.

Ne consegue che, mancando detti presupposti, non giova al ricorrente Consorzio il richiamo alla costante giurisprudenza di questa Corte in materia di contributi consortili riguardo al riparto dell’onere della prova tra le parti esposta nel motivo di ricorso in esame (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 5530 del 2019; conf. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 5533 del 2019).

Senza tralasciare che, da un lato, è incontestato che il piano di riparto delle spese (o il suo asserito equipollente) non sia stato indicato nella cartella di pagamento impugnata (che, come detto nell’analizzare il primo motivo, riporta fondamentalmente i dati catastali dei terreni), sicché, tra l’altro, il contribuente non sarebbe stato posto nelle condizioni di contestarne la legittimità, e, dall’altro, risalendo lo stesso, se del caso, al 1969 o, a tutto concedere, al 1977, giammai avrebbe potuto quantificare i differenti benefici che in singoli immobili avevano tratto, negli anni 20052006, dalle opere di bonifica.

D’altra parte, l’atto di perimetrazione del 1969 non poteva far altro che limitarsi ad indicare genericamente i Comuni che rientravano nel perimetro del Consorzio.

Da ultimo, qualora con il ricorso per cassazione si sollevino censure che comportino l’esame di un regolamento o di una delibera comunale o regionale, è necessario, in virtù del principio di autosufficienza del ricorso stesso, che il testo di detti atti sia interamente trascritto o allegato, non operando, con riguardo alle norme giuridiche secondarie (rispetto alle quali va tenuto distinto il caso delle fonti paraprimarie o subprimarie, quale lo statuto comunale), il principio iura novit curia, e non rientrando, pertanto, la conoscenza dei regolamenti o delle delibere tra i doveri del giudice, che, solo ove disponga di poteri istruttori, può acquisirne diretta conoscenza, indipendentemente dall’attività svolta dalle parti (Cass., sez. trib., 14 ottobre 2016, n. 20778; Cass., sez. trib., 14 ottobre 2016, n. 20779; Cass. n. 12547/2016, n. 2014/1391, n. 12786/2006, n. 2006/18661).

Da ciò consegue che il motivo in esame si rivela altresì inammissibile, atteso che il ricorrente ha omesso di trascrivere, almeno nei loro passaggi maggiormente significativi, l’atto di perimetrazione del comprensorio del Consorzio e la Del. della Giunta regionale n. 309/1977.

1.2. Per quanto riguarda l’asserita equiparabilità ad un piano di classifica (atto indefettibile, come dimostra di essere consapevole lo stesso ricorrente nel richiamare, a pagina 7 del ricorso, la pronuncia di questa Corte n. 23817 del 2016) della Del. n. 245 del 13.10.1976 del Consorzio (approvata dalla Giunta Regionale della Calabria con Del. n. 309/1977 ed alla quale ha fatto seguito la delibera di attuazione del Consorzio n. 46 del 21.2.1977), il ricorrente, omettendo, in osservanza del principio di autosufficienza, di trascrivere (almeno nei suoi passaggi maggiormente significativi) la detta delibera, ha precluso a questa Corte la possibilità di scrutinarne la portata, onde verificare se contenesse gli elementi propri di un piano di classifica. Del resto,ripetesi, nella cartella esattoriale impugnata non si fa alcun cenno a piani di classifica.

Senza tralasciare che giammai una delibera risalente al 1976 avrebbe potuto tener presente la condizione, negli anni 2007-2008, delle opere di bonifica realizzate decenni prima e la sopravvenuta legge regionale n. 11 del 2003, con la quale è stato imposto ai Consorzi di elaborare ed approvare i piani di classifica in conformità ai criteri dettati dalla Giunta regionale secondo i criteri enunciati dalla medesima L., art. 23.

Come rilevato dalla CTR, inoltre, difetta altresì il piano annuale di riparto delle spese che, in base all’art. 19, comma 5, deve essere approvato dai consorzi di bonifica, entro il 30 ottobre di ciascun anno, sulla base degli indici di beneficio indicati nel piano di classifica degli immobili. Non potrebbe, pertanto, ritenersi a tal fine idonea la determina del Commissario straordinario n. 191 del 7.12.2009 (peraltro, anch’essa non trascritta), con la quale sono stati determinati gli importi dei tributi asseritamente dovuti per gli anni 2007 e 2008.

Da ultimo, la nota di trascrizione del 1969 relativa al cd. Perimetro di Contribuenza non era idonea a produrre l’inversione dell’onere della prova, avendo ad oggetto esclusivamente il perimetro consortile di ampliamento e non contenendo il piano di classifica (cfr., in tal senso, in motivazione, Sez. 5, Ordinanza n. 21101 del 07/08/2019).

1.3. La Corte Costituzionale, con la recente sentenza 188/2018, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della L.R. Calabria n. 11 del 2003, art. 23, comma 1 lett. a) (nel testo che sarebbe stato applicabile, rationetemporis, alla presente controversia), “nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti al conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto “indipendentemente dal beneficio fondiario” invece che “in presenza del beneficio””, ma ha precisato che, la successiva L.R. Calabria n. 13 del 2017, ha posto rimedio a tale vulnus per il futuro, in quanto all’art. 1 ha novellato la L.R. Calabria n. 11 del 2003, art. 23, comma 1, statuendo “senza più distinguere tra quota a) e quota b) – che i proprietari di beni immobili agricoli ed extragricoli ricadenti nell’ambito di un comprensorio di bonifica, che traggono un beneficio, consistente nella conservazione o nell’incremento del valore degli immobili, derivante dalle opere pubbliche o dall’attività di bonifica effettuate o gestite dal Consorzio, sono obbligati al pagamento di un contributo consortile, secondo i criteri fissati dai piani di classifica elaborati e approvati ai sensi dell’art. 24 e specificando che per beneficio deve intendersi il vantaggio tratto dall’immobile agricolo ed extragricolo a seguito dell’opera e dell’attività di bonifica tesa a preservarne, conservarne e incrementarne il relativo valore”.

In definitiva, la Consulta ha reputato illegittimo l’assoggettamento alla contribuzione consortile in ragione del solo inserimento dell’immobile nel comprensorio del consorzio e, quindi, “indipendentemente dal beneficio fondiario”, come, invece, testualmente prevede la disposizione censurata alla L.R. Calabria n. 11 del 2003, art. 23, comma 1, lett. a).

L’esclusione del beneficio fondiario ha proprio il significato e la portata di disancorare la debenza della quota a) – spese per fini istituzionali, così resa autonoma e distinta dalla quota b) – dal beneficio risultante dalla rilevazione fatta dal Consorzio con il piano di classifica e con il relativo perimetro di contribuenza. In tal modo, però, risulta violato il più volte citato principio (settoriale) del sistema tributario, che vuole invece che l’assoggettabilità a contribuzione consortile presupponga il beneficio derivato all’immobile dall’attività di bonifica.

La Corte Costituzionale ha affermato, dunque, che il legislatore regionale non può disancorare la debenza del contributo consortile dal beneficio che agli immobili deriva dall’attività di bonifica, assoggettando a contribuzione consortile i consorziati per il solo fatto che l’immobile sia ricompreso nel comprensorio di bonifica (il quale – come già rilevato – potrebbe anche essere esteso a tutto il territorio della Regione sì da comprendere, indistintamente, tutti gli immobili), perché, ove ciò facesse, si avrebbe, non più un contributo di scopo di fonte statale disciplinato dalla legge regionale come tributo derivato, ma un’imposta fondiaria regionale di nuovo conio che, come tributo regionale proprio, eccederebbe la competenza del legislatore regionale.

In tal modo la Corte costituzionale, nel ritenere fondata la questione di legittimità proposta per contrasto della succitata disposizione di legge regionale con l’art. 119 Cost., nel ribadire la natura tributaria dell’obbligazione di pagamento dei contributi consortili, ha affermato che essa non può prescindere dalla sussistenza del beneficio derivante agli immobili compresi nel perimetro di contribuenza, beneficio consistente non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell’attività di bonifica, che, in ragione del miglioramento che deriva all’immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva che giustifica l’imposizione in relazione all’art. 53 Cost..

Diversamente opinando, si assoggetterebbe il contributo consortile, secondo la normativa regionale, al solo dato spaziale dell’essere l’immobile ricompreso nel comprensorio di bonifica.

2. In definitiva, il ricorso non merita accoglimento.

Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, applicabile rationetemporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), per il raddoppio del versamento del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.300,00, oltre accessori come per legge.

Dichiara la parte ricorrente tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio da remoto della V Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021

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