Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30655 del 27/11/2018

Cassazione civile sez. un., 27/11/2018, (ud. 23/10/2018, dep. 27/11/2018), n.30655

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –

Dott. CURZIO Pietro – Presidente di Sez. –

Dott. DI IASI Camilla – Presidente di Sez. –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21691/2018 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALESSANDRIA 25,

presso lo studio dell’avvocato CHIARA BORROMEO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI FONTECHIARI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 794/2018 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il

07/02/2018.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/10/2018 dal Consigliere Dott. ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA.

Fatto

RILEVATO

1. che S.A. ricorreva a queste sezioni Unite della Corte ai sensi dell’art. 362 c.p.c., comma 1, sulla base di un unico motivo inteso a far valere il superamento dei limiti esterni alla giurisdizione da parte del Consiglio di Stato che – con la sentenza in epigrafe aveva respinto l’appello del ricorrente avverso la decisione del TAR che aveva a sua volta rigettato il ricorso per revocazione di altra decisione del medesimo Tribunale, il quale ultimo aveva respinto i riuniti ricorsi promossi dal ricorrente contro due “note” con le quali il Comune di Fontichiari (FR) lo aveva sospeso dal servizio e contro la finale Delib. 28 settembre 1996, n. 170, del medesimo Comune che lo aveva “dispensato dal servizio per scarso rendimento”;

2. che, invero, a giudizio del ricorrente il Consiglio di Stato sarebbe incorso nel vizio di “eccesso di potere” – con il conseguente superamento dei limiti esterni della giurisdizione “denegando giustizia” – perchè con l’impugnata sentenza “in maniera di mera adesione alla pronuncia di primo grado in modo del tutto generico” aveva statuito che fossero “inammissibili e comunque infondate nel merito” le censure proposte nei confronti del TAR.

Diritto

CONSIDERATO

1. che, in realtà, come esattamente osservato dalla Procura Generale, il Consiglio di Stato, prima ancora di aver giudicato le censure infondate nel merito, aveva preliminarmente stabilito che le stesse fossero inammissibili; e ciò, in particolare, laddove il Consiglio di Stato, dopo aver ritenuto che l’errore di fatto revocatorio ex art. 395 c.p.c., n. 4, che il ricorrente aveva inizialmente denunciato non poteva comprendere la richiesta accertamento del “dolo” revocatorio del Comune soltanto prospettato in corso di causa, aveva altresì rilevato che il ricorrente non aveva appellato l’ulteriore ratio decidendi del TAR che aveva dichiarato inammissibile il “motivo di revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4, in quanto proposto quando la sentenza di merito impugnata era divenuta cosa giudicata” e infine aveva “per completezza” ulteriormente affermato che davanti al medesimo Consiglio di Stato il ricorrente non aveva “enucleato motivi di censura puntuali”;

2. che, quindi, conformemente alle subordinate conclusioni della Procura Generale, il ricorso deve dichiararsi inammissibile alla luce della consolidata giurisprudenza della Corte e cioè perchè il ricorrente ha in realtà addebitato al Consiglio di Stato di non aver correttamente esercitato la propria giurisdizione avendo commesso degli errores in procedendo che l’avevano portato preliminarmente a ritenere che i motivi dell’appello fossero inammissibili (Corte Cost. n. 6 del 2018; Cass. sez. un. n. 24742 del 2016);

3. che, con ciò, viene assorbita ogni altra eventuale critica “nel merito” della impugnata sentenza;

3. che in mancanza di avversaria costituzione non deve farsi luogo al regolamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2018

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