Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30655 del 20/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 30655 Anno 2017
Presidente: FRASCA RAFFAELE
Relatore: TATANGELO AUGUSTO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 25296 del ruolo generale
dell’anno 2016, proposto
da
UMANI Giancarlo (C.F.: MNU GCR 40C28 H501A)
rappresentato e difeso dall’avvocato Concetto Restuccia (C.F.:
RZT CCT 37H04 I754P)
-ricorrentenei confronti di
TURIC Marija (C.F.: TRC MRJ 38C47 Z149A)
rappresentata e difesa dall’avvocato Renzo Tosti (C.F.: TST
RNZ 46C06 H501H)
-controricorrenteper la cassazione della sentenza della Corte di appello di Ro-

ma n. 3082/2016, pubblicata in data 16 maggio 2016;
udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio
in data 19 settembre 2017 dal consigliere Augusto Tatangelo;
Fatti di causa

Giancarlo Umani ha proposto opposizione all’esecuzione, ai
sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c., avverso un precetto di
pagamento intimatogli da Marija Turic.
L’opposizione è stata accolta dal Tribunale di Velletri – Sezione
distaccata di Frascati con sentenza in data 21 settembre
2004.
Ric. n. 25296/2016 – Ad. 19 settembre 2017 – Ordinanza – Pagina 1 di 6

Data pubblicazione: 20/12/2017

Su appello della Turic, proposto in data 4 novembre 2009, la
Corte di Appello di Roma ha dichiarato la nullità del giudizio di
primo grado, per la nullità della notificazione del relativo atto
introduttivo, ed ha rimesso le parti davanti al tribunale originariamente adito.
Ricorre l’Umani, sulla base di due motivi.
Resiste con controricorso la Turic.

timati.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto ritenuto destinato ad essere accolto.
È stata quindi fissata con decreto adunanza della Corte e il
decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.
Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis,
comma 2, c.p.c..
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «nullità della
sentenza o del procedimento per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cpc (error in procedendo) per omessa pro-

nuncia su un’eccezione proposta dall’appellato (art. 360 co. 1
n. 4 c.p.c.)».

Il motivo, diversamente da quanto indicato nella proposta del
relatore, è inammissibile.
Il ricorrente deduce di avere eccepito, nel corso del giudizio di
gravame, l’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di
primo grado anteriormente alla data di pubblicazione della
sentenza della Corte Costituzionale n. 480 del 2005 (che – nel
rigettare la relativa questione di legittimità costituzionale aveva indicato la lettura costituzionalmente corretta dell’art.
480 c.p.c. successivamente fatta propria da questa Corte),
sostenendo che il mutamento di indirizzo giurisprudenziale sul
Ric. n. 25296/2016 – Ad. 19 settembre 2017 – Ordinanza – Pagina 2 di 6

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri In-

punto non poteva incidere sul rapporto processuale ormai irreversibilmente definito.
Assume che la corte di appello non avrebbe espressamente
pronunziato su tale . eccezione, in violazione dell’art. 112
c.p.c..
Orbene, trattandosi di eccezione di carattere meramente processuale, in relazione ad essa – secondo il costante indirizzo

• indurre a rivedere – non è ammissibile la denunzia in sede di
legittimità del vizio di omissione di pronunzia, essendo state
comunque decise le domande di merito avanzate, ed essendo
stato implicitamente risolta (correttamente, come si vedrà
nell’esame del secondo motivo di ricorso) anche la questione
posta con la suddetta eccezione (cfr. ad es. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 22860 del 06/12/2004, Rv. 579389- 01: «il mancato
esame da parte del giudice di una questione puramente processuale non è suscettibile di dar luogo a vizio di omissione di
pronuncia, il quale si configura esclusivamente nel caso di
mancato esame di domande od eccezioni di merito, potendo
profilarsi, invece, al riguardo, un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall’art. 112 c.p.c. se, ed in quanto,
si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmente censurata,
la soluzione implicitamente data da detto giudice alla problematica prospettata dalla parte»; in senso conforme, ex multis,

si vedano: Cass., Sez. 6 – 2, Sentenza n. 321 del
12/01/2016, Rv. 638383 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 22952
del 10/11/2015, Rv. 637622 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 4191
del 24/02/2006, Rv. 590764 – 01).
2. Con il secondo motivo del ricorso si denunzia «violazione
e/o falsa applicazione dell’art. 2909 codice civile e dell’art.
324 codice procedura civile, per elusione del giudicato interno
formatosi tra le stesse parti (art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.)»

Il motivo è manifestamente infondato.
Ric. n. 25296/2016 – Ad. 19 settembre 2017 – Ordinanza – Pagina 3 di 6

di questa Corte, che il ricorso non contiene argomenti tali da

Contrariamente a quanto assume parte ricorrente, in caso di
nullità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di
primo grado, che abbia impedito al convenuto di venire a conoscenza del processo in tempo utile per la tempestiva proposizione dell’impugnazione (e fino a che non intervenga tale
conoscenza), non può in nessun caso determinarsi il passaggio in giudicato della sentenza che definisca il processo stesso.

c.p.c., non ha subito modifiche, e quindi avrebbe dovuto essere interpretata già dal giudice di primo grado nel senso successivamente chiarito prima dalla Corte Costituzionale e poi
da questa Corte.
Né possono essere invocati in proposito i principi
dell’affidamento in caso di cd. overruling, che sono validi esclusivamente, in caso di mutamento di indirizzo giurisprudenziale su questioni processuali, al fine di evitare incolpevoli
decadenze: nella specie, il ricorrente non chiede di essere rimesso in termini per l’esercizio di una facoltà dalla quale sarebbe decaduto in base alla nuova e più rigorosa interpretazione di una norma processuale; al contrario, pretenderebbe
che si ritenesse decaduta la controparte dalla facoltà di impugnare la sentenza emessa nella sua involontaria contumacia,
proprio sulla base della precedente, errata e superata interpretazione di una norma processuale; il che non è evidentemente possibile, in base ai summenzionati principi.
D’altronde, dall’esame dell’atto di appello emerge che il gravame conteneva tutte le specifiche indicazioni richieste ai fini
della corretta deduzione delle situazioni legittimanti
l’applicazione del secondo comma dell’art. 327 c.p.c., secondo
quanto chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr.
Cass., Sez. 6 – 3, Sentenza n. 19574 del 30/09/2015, Rv.
637215 — 01: «ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione tardiva, nell’ipotesi in cui ricorra, non l’inesistenza, ma la nullità
Ric. n. 25296/2016 – Ad. 19 settembre 2017 – Ordinanza – Pagina 4 di 6

E, d’altra parte, la disposizione di cui all’art. 480, comma 3,

della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio, che fonda
una presunzione “iuris tantum” di conoscenza del processo da
parte dell’impugnante, grava su quest’ultimo l’onere di dimostrare non solo la causa di tale nullità, ma anche di non aver
avuto conoscenza del processo in conseguenza di quel vizio;
in applicazione di tale principio, la .S. C. ha dichiarato inammissibile, ex art. 327, comma 2, c.p.c., un ricorso fondato sulla

troduttiva di un giudizio di opposizione a precetto, perché effettuata ai sensi dell’art. 480, comma 3, ultimo inciso, c.p.c.,
malgrado l’elezione di domicilio contenuta nel precetto, mentre la parte ricorrente avrebbe dovuto anche allegare di non
aver avuto conoscenza del processo in tempo utile alla tempestiva proposizione dell’impugnazione, sulla base di elementi
idonei a far presumere la dipendenza dell’inerzia dalla dedotta
nullità, precisando i tempi e i modi della tardiva conoscenza
del processo e della sentenza»).
L’appello era dunque certamente ammissibile ed è stato correttamente•giudicato fondato.
3. Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base
del principio della soccombenza, come in dispositivo.
Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente
al termine previsto dall’art. 1, co. 18, della legge n. 228 del
2012, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui
all’art. 13, co. 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto
dall’art. 1, co. 17/della citata legge n. 228 del 2012.
per questi motivi
La Corte:

rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di
legittimità in favore della società controricorrente, liqui-

Ric. n. 25296/2016 – Ad. 19 settembre 2017 – Ordinanza – Pagina 5 di 6

mera allegazione della nullità della notifica della citazione in-

dandole in complessivi C 1.500,00, oltre C 200,00 per
esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 11:5 del
2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del
2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso,

Così deciso in Roma, in data 19 settembre 2017.
Ipr
Ra fa

\

idente

rulli/SCA

a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA