Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30654 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. II, 30/12/2011, (ud. 30/11/2011, dep. 30/12/2011), n.30654

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 12779-2009 proposto da:

Z.S., elettivamente domiciliato presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato ORPELLO ANTONIO,

giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA DIFESA;

– intimato –

avverso il decreto n. 972/2008 del TRIBUNALE di TRENTO, depositato il

01/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

è presente il P.G. in persona del Dott LUCIO CAPASSO, che nulla

osservain ordine alla relazione depositata ai sensi dell’art 380 bis

cod. proc. civ..

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Parte ricorrente impugna il suindicato provvedimento col quale è stato dichiarato inammissibile il suo appello (in violazione dell’art. 342 c.p.c. e segg. perchè proposto con ricorso) avverso la sentenza del giudice di pace in materia di sanzioni amministrative.

In particolare il giudice del gravame col decreto impugnato del 1 aprile 2008 aveva dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza n. 40 del 2008 del Giudice di Pace di Cavalese.

2. La parte ricorrente articola quattro motivi di ricorso. Denuncia col primo la nullità del giudizio per aver il giudice deciso su una questione sollevata d’ufficio senza aver prima consentito il contraddittorio tra le parti; denuncia con il secondo l’erronea dichiarazione di inammissibilità del ricorso, pure depositato tempestivamente, senza considerare che lo stesso era idoneo al raggiungimento dello scopo.

Nessuna norma sancisce la nullità dell’impugnazione proposta con ricorso, atto comunque sanabile prima del passaggio in giudicato della sentenza. Col terzo motivo denuncia la violazione della L. 689 del 1981, artt. 23 e 22 essendo il rito applicabile all’appello in materia di sanzioni amministrative quello previsto, in via speciale per queste ultime.

Col quarto denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia in ordine alla mancata immediata ed immotivata contestazione.

3. Parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.

4. Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso debba essere rigettato quanto al terzo assorbente motivo. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.

5. – Il collegio ritiene che non emergano elementi derisori tali da giustificare una decisione in camera di consiglio, dovendosi approfondire le questioni sollevate col ricorso con riguardo alla decisione delle Sezioni Unite che, con tre diverse ordinanze (n. 23594, 23585 e 23586 del 2010), hanno ritenuto applicabile il rito ordinario per l’appello in materia di sanzioni amministrative. Al riguardo occorre acquisire il fascicolo di ufficio per verificare la scansione temporale degli atti.

P.T.M.

LA CORTE rinvia a nuovo ruolo, disponendo la trattazione della causa in pubblica udienza presso la seconda sezione civile e la acquisizione del fascicolo di ufficio a cura della cancelleria.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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