Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30654 del 27/11/2018
Cassazione civile sez. un., 27/11/2018, (ud. 23/10/2018, dep. 27/11/2018), n.30654
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –
Dott. CURZIO Pietro – Presidente di Sez. –
Dott. DI IASI Camilla – Presidente di Sez. –
Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18651/2017 proposto da:
S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALESSANDRIA 25,
presso lo studio dell’avvocato CHIARA BORROMEO, che lo rappresenta e
difende;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI FONTECHIARI;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1096/2017 del CONSIGLIO DI STATO, depositata
l’08/03/2017;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
23/10/2018 dal Consigliere Dott. ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA.
Fatto
RILEVATO
1. che S.A. ricorreva a queste Sezioni Unite della Corte sulla base di due motivi, entrambi intesi a far valere ai sensi dell’art. 362 c.p.c., comma 1, il superamento dei limiti esterni della giurisdizione da parte del Consiglio di Stato;
2. che il Consiglio di Stato, con la sentenza in epigrafe, aveva dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione avverso altra sentenza dello stesso Consiglio di Stato) che aveva a sua volta rigettato l’appello presentato dal ricorrente contro la sentenza del TAR, la quale ultima aveva respinto i riuniti ricorsi proposti contro due “note” con le quali il Comune di Fontichiari (FR) aveva sospeso il ricorrente dal servizio e contro la Delib. 28 settembre 1996, n. 170, con la quale il medesimo ricorrente veniva definitivamente “dispensato dal servizio per scarso rendimento”;
3. che, invero, secondo il ricorrente il Consiglio di Stato avrebbe “esercitato la giurisdizione nella sfera riservata al legislatore” per aver ritenuto che il ricorso per revocazione – proposto ai sensi dell’art. 106 c.p.a. e art. 395 c.p.c., n. 4 – doveva essere dichiarato inammissibile perchè l’errore di fatto denunciato costituiva un punto controverso del giudizio sul quale il TAR si era espressamente pronunciato e perchè la lamentata omessa pronuncia del TAR circa la “incompetenza assoluta del Segretario Comunale e della Giunta Municipale” avrebbe dovuto “essere fatta valere con uno specifico motivo d’appello”;
4. che il Comune non presentava difese, mentre il ricorrente depositava memoria.
Diritto
CONSIDERATO
1. che, conformemente alle conclusioni della Procura Generale, il ricorso deve giudicarsi inammissibile alla luce della consolidata giurisprudenza della Corte secondo cui “è appunto inammissibile il ricorso per cassazione, proposto ai sensi dell’art. 362 c.p.c. e art. 111 Cost., con il quale si censura la valutazione delle condizioni di ammissibilità dell’istanza di revocazione da parte del Consiglio di Stato, giacchè con esso non viene posta una questione di sussistenza o meno del potere giurisdizionale di operare detta valutazione e, dunque, dedotta una violazione dei limiti esterni alla giurisdizione del giudice amministrativo, rispetto alla quale soltanto è consentito ricorrere in sede di legittimità in base alle anzidette norme” (Cass. sez. un. n. 1520 del 2016; Cass. sez. un. n. 9150 del 2008);
2. che, in effetti, il ricorrente ha in realtà addebitato al Consiglio di Stato di non aver correttamente esercitato la propria giurisdizione per aver commesso degli errores in procedendo che l’avevano portato a ritenere – in violazione dell’art. 106 c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 4 – che mancassero le condizioni di ammissibilità del ricorso per revocazione (Corte Cost. n. 6 del 2018; Cass. sez. un. n. 24742 del 2016)1.
3. che in mancanza di avversaria costituzione non deve farsi luogo al regolamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 23 ottobre 2018.
Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2018