Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30654 del 20/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30654 Anno 2017
Presidente: ARMANO ULIANA
Relatore: POSITANO GABRIELE

ORDINANZA
sul ricorso 16085-2016 proposto da:
STANO ANGELO, in persona dell’amministratore di sostegno,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 36,
presso lo studio dell’avvocato SIMONA SICILIANI, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente contro
ITALFONDIARIO SPA, nella sua qualità di procuratore della SPV
IEFFE TRE SRL, Attivamente domiciliata in RO:\IA, VIA
BRESSANONE 3, presso lo studio dell’avvocato MARIA LUISA
CASCATI CANTATORE, che la rappresenta e difende;
– controricorrente nonché contro

Data pubblicazione: 20/12/2017

PICCIONE GIUSEPPE OTELLO, DE LE VENUL RUIZ DIAZ
LRIBEL;
– intimati avverso la sentenza n. 134/2016 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11 /05/2017 dal Consigliere Dott. GABRIELE
POSITANO.

Ric. 2016 n. 16085 sez. M3 – ud. 11-05-2017
-2-

[

LECCE, depositata il 17/03/2016;

Rilevato che:
con atto di citazione del 10,11 e 12 marzo 2003, Angelo Stano esponeva di
avere conferito mandato generale ad negotia, con atto del 19 maggio 1994 a
Ruiz Diaz Marabel De Le Venuz, coniugata con Giuseppe Otello Piccione, sulla

mutuo con l’Istituto italiano di credito fondiario S.p.A. in favore di Piccione con
iscrizione di ipoteca sull’abitazione dello Stano, nonché un contratto di vendita
di tale immobile in favore di Piccione, senza riceverne il prezzo e senza
informare l’attore. Aggiungeva che nel processo penale a carico dei coniugi,
per circonvenzione di incapace, gli stessi erano stati condannati anche al
risarcimento dei danni. Sulla base di tali elementi aveva evocato in giudizio,
davanti al Tribunale di Taranto, Sezione distaccata di Manduria, i predetti
coniugi e l’Istituto italiano di credito fondiario S.p.A. chiedendo dichiararsi, ai
sensi degli articoli 1418 e 1425 del codice civile, la nullità o l’annullabilità della
predetta procura generale, del contratto di mutuo e del contratto di vendita
dell’immobile, oltre al risarcimento dei danni sulla base della sentenza penale
di condanna;
con sentenza del 19 novembre 2009 il Tribunale di Taranto dichiarava la
nullità della procura generale, attesa l’incapacità dello Stano, la nullità del
contratto di mutuo e di quello di vendita d’immobile, con condanna dei
convenuti al risarcimento della somma di euro 100.000;
avverso tale decisione proponeva appello la S.p.A. Italfondiario, quale
procuratore della S.r.l. SPV IEFFE TRE e la Corte territoriale, con sentenza
pubblicata il 17 marzo 2016, accoglieva l’impugnazione e, in riforma del capo
n. 2 della sentenza impugnata, rigettava la domanda di Angelo Stano di
dichiarazione di nullità del contratto di mutuo dell’8 settembre 1994, stipulato
tra l’istituto di credito fondiario e Giuseppe Piccione, dichiarando compensate le
spese di lite;

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base del quale la stessa aveva stipulato, nel settembre 1994, un contratto di

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione Angelo Stano sulla
base di tre motivi. Resiste in giudizio Italfondiario, quale procuratore della
S.r.l. SPV IEFFE TRE con controricorso. Stano deposita memoria difensiva.
Considerato che:
la motivazione viene redatta in forma semplificata in adempimento di
quanto previsto dal decreto n. 136-2016 del Primo Presidente della Corte

nomofilattico;
con il primo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’articolo 1418
del codice civile, ai sensi dell’articolo 360, n. 3 del codice di rito, rilevando che
la sottoscrizione del contratto di mutuo e della concessione dell’ipoteca
costituiscono atti stipulati per effetto diretto della consumazione del reato di
circonvenzione d’incapace, con conseguente violazione dell’articolo 1418 del
codice civile, con riferimento al contratto di mutuo, e lamentando, riguardo alla
costituzione volontaria d’ipoteca sull’immobile dello Stano, che la Corte
territoriale avrebbe dovuto rilevare, anche di ufficio, la nullità di tale negozio
trattandosi di atto facente parte di un’unica operazione economica complessa,
unitamente al contratto di mutuo, posto a garanzia di questo e funzionale alla
dotazione della somma a favore del Piccione;
con il secondo motivo deduce violazione dell’articolo 1398 del codice civile
e inefficacia della concessione d’ipoteca volontaria, lamentando che la Corte
territoriale avrebbe dovuto far discendere dalla nullità dell’atto di mandato,
l’inefficacia degli atti compiuti sulla base di tale negozio e, in particolare,
avrebbe dovuto rilevare la nullità della concessione d’ipoteca. La Corte
territoriale ben avrebbe potuto riferire la domanda d’invalidità formulata dallo
Stano, anche all’atto di costituzione di ipoteca volontaria;
con il terzo motivo lamenta violazione o falsa applicazione del principio
della personalità della destinazione della procura generale, rilevando che il
contratto di mutuo sarebbe stato sottoscritto da Piccione, in proprio e quale
procuratore della moglie, quest’ultima nella veste di procuratore di Angelo
Stano, in virtù della procura generale dichiarata nulla dal Tribunale. Da
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Suprema di cassazione, non avendo il presente provvedimento alcun valore

discenderebbe l’inefficacia del contratto di mutuo sottoscritto anche per conto
della Ruiz, intervenuta, a sua volta, in forza di procura generale conferitale
dallo Stano;
il primo e terzo motivo, che possono essere trattati congiuntamente poiché
strettamente connessi, sono infondati, limitandosi il ricorrente a ribadire che
tale contratto di mutuo è stato posto in violazione delle norme imperative,

mentre la pronunzia di appello si fonda sulla carenza di titolarità del rapporto
da parte di Stano, estraneo alla conclusione del contratto di mutuo, mentre la
censura riguarda l’astratta e generica mancata considerazione che il contratto
sarebbe stato concluso in violazione di norme imperative. In particolare,
nell’ambito del contratto di mutuo Stano non riveste la qualità di mutuatario,
ma è coinvolto nella vicenda contrattuale, quale terzo datore di ipoteca,
rappresentato a tal fine da Ruiz Diaz Marabel De Le Venuz che agiva nella
doppia qualità (in proprio e quale rappresentante generale di Stano). Il profilo
relativo al difetto di legittimazione attiva appare, quindi, insuperabile, come
ben evidenziato dalla Corte territoriale (pagg. 4/5 della decisione);
Il secondo motivo è fondato: nella domanda originariamente formulata con
citazione, allegata nel rispetto del principio di autosufficienza, l’odierno
ricorrente ha richiesto la declaratoria di nullità o di annullamento di tutti gli atti
compiuti dalla convenuta Ruiz Diaz Marabel De Le Venuz in virtù della procura
speciale oggetto di contestazione, insistendo in particolare per la nullità del
contratto di mutuo e di quello di compravendita. Una siffatta dizione ampia,
non più essere qualificata come richiesta tesa a restringere la domanda solo
nei confronti di tali atti, nel momento in cui l’oggetto della doglianza riguarda
l’intera operazione che ha consentito la conclusione di tali negozi e quella
concessione d’ipoteca, nell’ambito della quale, per quanto si è detto, lo Stano
agiva quale terzo datore d’ipoteca, rappresentato dalla resistente De Le Venuz
sulla base di un negozio certamente nullo. Questo consente di non scomodare
il principio affermato da questa Corte a Sezioni Unite di rilevabilità d’ufficio
della nullità, in quanto la domanda di accertamento dell’invalidità dell’atto di
concessione d’ipoteca è stata formulata dall’attore, il quale ha insistito su tale
,

pretesa anche davanti al giudice di appello. La Corte territoriale, quale giudice
del rinvio, provvederà ad adottare i provvedimenti conseguenti anche con
riferimento alla domanda di danni connessa ai predetti profili di nullità;
ne consegue che il ricorso per cassazione deve essere accolto con
riferimento al secondo motivo; la sentenza va cassata con rinvio, atteso che, in
forza della ritenuta insussistenza di una domanda tesa alla declaratoria dei

dell’eventuale effetto risarcitorio non è stato preso in esame dalla Corte
territoriale, che dovrà anche provvedere sulle spese.
P.T.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo e terzo
motivo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la
causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte
d’Appello di Lecce.
Così deciso nella camera di Consiglio della Sesta Sezione della Corte /
Suprema di Cassazione, in data 11 maggio 2017.
Il Presidente

invalidità dell’atto di concessione di ipoteca, il profilo della validità di tale atto e

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