Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30653 del 30/12/2011
Cassazione civile sez. II, 30/12/2011, (ud. 30/11/2011, dep. 30/12/2011), n.30653
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 411-2008 proposto da:
S.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAN
TOMMASO D’AQUINO 47, presso lo studio dell’Avvocato CORREALE LUIGI,
rappresentato e difeso dall’Avvocato AMATO ALFONSO, giusta procura
speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
L.R.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI
RIENZO 297, presso lo studio dell’Avvocato BOSCO NICOLA,
rappresentato e difeso dall’Avvocato MASTURSI FERNANDO, giusta
procura alle liti per atti notaio Pasquale Colliani di Salerno n.
rep. 22026, allegata al controricorso;
– controricorrente –
e contro
P.R., R.C., R.C., R.
L., M.R.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 553/2007 della CORTE D’APPELLO di SALERNO del
10/05/2007, depositata il 19/10/2007;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
30/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;
è presente il P.G. in persona del Dott. LUCIO CAPASSO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Parte ricorrente impugna la sentenza n. 533 del 2007 che gli è stata notificata il 19 ottobre 2007.
Il controricorrente, L.R.D., eccepisce l’inammissibilità del ricorso per la sua tardività per essere stata richiesta la notifica nei suoi confronti il 5 gennaio 2008, oltre il termine di 60 giorni decorrente dalla su indicata notificazione della sentenza.
Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso possa essere dichiarato inammissibile in conseguenza del vizio di notifica. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite.
Il Collegio ritiene che il ricorso debba essere trattato in pubblica udienza, non emergendo elementi decisoli tali da giustificare una decisione in camera di consiglio.
P.T.M.
LA CORTE rinvia a nuovo ruolo, disponendo la trattazione della causa in pubblica udienza presso la seconda sezione civile.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 30 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011